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 Decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35
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 Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva
dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato
interno  | 
 
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 (GU n.72 del 27-3-2017) | 
 
Capo I 
Disposizioni generali 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali 
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione 
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;  
  Vista  la  direttiva  2014/26/UE  del  Parlamento  europeo  e   del 
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti 
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso  online 
nel mercato interno;  
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo 
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri 
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2015  e,  in 
particolare, l'articolo 20;  
  Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio 
del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle  persone  fisiche  con 
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera 
circolazione di tali dati;  
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni, 
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in  particolare,  l'articolo 
14;  
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni, 
recante protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi 
al suo esercizio;  
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, 
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;  
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni, 
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi;  
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive  modificazioni, 
relativa  alla  istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle 
comunicazioni  e  norme  sui  sistemi   delle   telecomunicazioni   e 
radiotelevisivo;  
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive 
modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le 
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo 
1997, n. 59;  
  Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
e l'articolo 10 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, 
relativi al trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le  attivita' 
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del  Consiglio 
dei ministri - Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria  -  in 
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;  
  Vista  la  legge  9  gennaio  2008,  n.  2,  recante   disposizioni 
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori;  
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  e  successive 
modificazioni,  recante  attuazione   della   direttiva   2006/43/CE, 
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti 
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che 
abroga la direttiva 84/253/CEE;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 
agosto 2014,  n.  171,  recante  regolamento  di  organizzazione  del 
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli 
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo 
16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;  
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante  disposizioni 
urgenti in materia di spettacolo e attivita'  culturali,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;  
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la 
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo 
2012, n. 27, e, in particolare, l'articolo 39;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19 
dicembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11 
marzo  2013,  recante  individuazione,  nell'interesse  dei  titolari 
aventi diritto, dei requisiti minimi  necessari  ad  un  razionale  e 
corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi 
al diritto d'autore, di cui alla legge 22  aprile  1941,  n.  633,  e 
successive modificazioni;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17 
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 
2014, recante riordino della materia del diritto connesso al  diritto 
d'autore, di cui alla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e  successive 
modificazioni;  
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, 
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;  
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei 
deputati e del Senato della Repubblica;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 
riunione del 3 marzo 2017;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del 
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di 
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione 
internazionale,  il  Ministro   della   giustizia   e   il   Ministro 
dell'economia e delle finanze;  
 
                              E m a n a  
 
                  il seguente decreto legislativo:  
 
                               Art. 1  
 
                               Oggetto  
 
  1. Il presente decreto  provvede  al  recepimento  nell'ordinamento 
nazionale della direttiva 2014/26/UE del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti 
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso  online 
nel mercato  interno.  Esso  stabilisce  i  requisiti  necessari  per 
garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e 
dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione  collettiva 
e delle entita' di gestione indipendente, nonche' i requisiti per  la 
concessione di licenze multiterritoriali da  parte  di  organismi  di 
gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso  online  di  opere 
musicali nel mercato interno.  
 
                               Art. 2  
 
                             Definizioni  
 
  1. Per «organismo di gestione collettiva» si intende  un  soggetto, 
ivi compresa la Societa' italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE) 
disciplinata dagli articoli 180 e  seguenti  della  legge  22  aprile 
1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalita' 
unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti  connessi  ai 
diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti,  a 
vantaggio collettivo di questi, e  che  soddisfi  uno  o  entrambi  i 
seguenti requisiti:  
    a) e' detenuto o controllato dai propri membri;  
    b) non persegue fini di lucro.  
  2.  Per  «entita'  di  gestione  indipendente»  si  intende,  fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 180,  della  legge  22  aprile 
1941, n. 633, un soggetto che, come  finalita'  unica  o  principale, 
gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore  per 
conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio  collettivo 
di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:  
    a)   non   e'   detenuta   ne'   controllata,   direttamente    o 
indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;  
    b) persegue fini di lucro.  
  3. Per «titolare  dei  diritti»  si  intende  qualsiasi  persona  o 
entita', diversa da un organismo di gestione collettiva, che  detiene 
diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a  cui,  in 
base a un accordo per lo  sfruttamento  dei  diritti  o  alla  legge, 
spetta una parte dei proventi.  
  4. Per «membro di un organismo di gestione collettiva»  si  intende 
un titolare dei diritti o un'entita' che rappresenta i  titolari  dei 
diritti,  compresi  altri  organismi   di   gestione   collettiva   e 
associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa  i  requisiti  di 
adesione dell'organismo di gestione collettiva ed e' stato ammesso da 
questo.  
  5. Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia 
ad oggetto la riproduzione o  la  comunicazione  attraverso  reti  di 
comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio  di 
piu' di uno Stato dell'Unione europea.  
  6. Per «diritti su opere musicali online»  si  intendono:  tutti  i 
diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali 
diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online.  
 
                               Art. 3  
 
                       Ambito di applicazione  
 
  1. Agli organismi di gestione collettiva si applicano i Capi I, II, 
IV, V e VI e, nel caso in cui concedano licenze multiterritoriali per 
i diritti su opere musicali online, anche il Capo III.  
  2. Le entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, comma 
2,  devono  soddisfare  i  requisiti  previsti  dall'articolo  8,  ad 
eccezione del comma 1, lettera c),  del  medesimo  articolo,  e  sono 
soggette alle disposizioni di cui agli articoli 22, comma 1, 24,  26, 
comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), 27, nonche' al Capo IV  del 
presente decreto.  
 
Capo II 
Organismi di gestione collettiva 
Sezione I 
Rappresentanza dei titolari dei diritti e adesione agli organismi di gestione collettiva 
                               Art. 4  
 
        Principi generali e diritti dei titolari dei diritti  
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei 
titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro  alcun 
obbligo che non sia oggettivamente  necessario  alla  protezione  dei 
loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.  
  2. I titolari dei diritti  possono  affidare  ad  un  organismo  di 
gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente di  loro 
scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie  o  dei 
tipi di opere e degli altri materiali protetti  per  i  territori  da 
essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione  europea  di 
nazionalita',  di  residenza  o  di  stabilimento  dell'organismo  di 
gestione collettiva, dell'entita'  di  gestione  indipendente  o  del 
titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo  180, 
della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento  all'attivita'  di 
intermediazione di diritti d'autore.  
  3. L'organismo  di  gestione  collettiva  scelto  e'  obbligato  ad 
assumere la gestione  affidatagli,  se  questa  rientra  nel  proprio 
ambito  di  attivita'  e  non   sussistono   ragioni   oggettivamente 
giustificate per rifiutarla. L'organismo  di  gestione  collettiva  o 
l'entita' di gestione indipendente, prima di  assumere  la  gestione, 
forniscono ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 
5, 6 e 7, nonche' quelle relative  alle  spese  di  gestione  e  alle 
detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti 
provenienti dall'investimento dei  proventi  stessi.  L'organismo  di 
gestione collettiva o l'entita' di gestione  indipendente  forniscono 
le stesse informazioni ai titolari dei  diritti  che,  alla  data  di 
entrata in vigore del presente decreto, li hanno gia'  autorizzati  a 
gestire i loro diritti, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in 
vigore del presente decreto.  
  4. I titolari dei diritti, qualora  affidino  ad  un  organismo  di 
gestione collettiva o  ad  un'entita'  di  gestione  indipendente  la 
gestione dei propri diritti, specificano,  in  forma  scritta,  quale 
diritto o categoria di diritti o tipo  di  opere  e  altri  materiali 
protetti, affidano alla loro gestione.  
  5. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti  di 
concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie  di 
diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.  
  6.  I  titolari  dei  diritti  hanno   il   diritto   di   revocare 
l'affidamento dell'attivita' di intermediazione da loro concesso,  in 
tutto o in parte, per i territori di loro scelta,  con  un  preavviso 
non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto 
non puo' essere subordinato  ad  alcuna  condizione.  L'organismo  di 
gestione collettiva o  l'entita'  di  gestione  indipendente  possono 
decidere  che  tale  revoca  produca  effetti  soltanto   alla   fine 
dell'esercizio finanziario.  
  7. In caso di somme dovute ai titolari  dei  diritti  per  atti  di 
sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione 
o per  licenze  concesse  prima  che  si  producano  gli  effetti  di 
un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano  i 
diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38.  
  8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati nello statuto o 
nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva  e 
dell'entita' di gestione indipendente.  
 
                               Art. 5  
 
           Adesione agli organismi di gestione collettiva  
 
  1. I requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva 
sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e 
sono  stabiliti  nello  statuto  o  nelle  condizioni   di   adesione 
dell'organismo  di   gestione   collettiva   e   sono   pubblicamente 
accessibili.  
  2. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga una domanda 
di adesione, fornisce  per  iscritto,  entro  sessanta  giorni  dalla 
presentazione della domanda, al titolare dei diritti una  spiegazione 
adeguata circa i motivi della decisione.  
  3. L'organismo di gestione collettiva deve apprestare mezzi  idonei 
a consentire lo scambio di comunicazioni con i propri membri per  via 
elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti. 
Lo statuto disciplina le modalita' di esercizio di tale comunicazione 
per via elettronica.  
 
                               Art. 6  
 
           Partecipazione dei membri titolari dei diritti  
 
  1. Gli statuti degli organismi  di  gestione  collettiva  prevedono 
adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei  propri  membri 
ai processi decisionali. La rappresentanza delle diverse categorie di 
membri nei processi decisionali deve essere equa ed equilibrata.  
  2. Gli organismi di gestione collettiva  istituiscono  un  apposito 
registro dei propri membri e lo aggiornano regolarmente.  
 
                               Art. 7  
 
Diritti dei titolari dei diritti che non sono  membri  dell'organismo 
                       di gestione collettiva  
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva che, in base ad un rapporto 
giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, 
da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale,  gestiscono 
diritti di titolari dei diritti  che  non  ne  siano  membri,  devono 
osservare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma  3,  27,  35, 
comma 3, e 38.  
 
                               Art. 8  
 
Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle  entita'  di 
  gestione indipendente che svolgono attivita' di  amministrazione  e 
  di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore  
 
  1. Gli organismi di  gestione  collettiva  diversi  dalla  Societa' 
italiana degli autori e  degli  editori  e  le  entita'  di  gestione 
indipendente  che  svolgono  attivita'  di   amministrazione   e   di 
intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto  d'autore  devono 
disporre dei seguenti requisiti:  
    a) costituzione in una forma giuridica prevista  dall'ordinamento 
italiano o di altro Stato membro dell'Unione  europea  che  consenta, 
con riferimento agli organismi di  gestione  collettiva,  l'effettiva 
partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;  
    b) il rispetto della normativa vigente in  relazione  alla  forma 
giuridica prescelta;  
    c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II 
del presente Capo;  
    d) previsione espressa  nello  statuto,  indipendentemente  dalla 
forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:  
      1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti 
connessi al diritto d'autore di cui alla legge  22  aprile  1941,  n. 
633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;  
      2) la tenuta dei libri  obbligatori  e  delle  altre  scritture 
contabili ai sensi del Libro V, Titolo II,  Capo  III,  Sezione  III, 
paragrafo 2, del codice civile;  
      3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro  V,  Titolo  V, 
Capo V, Sezione IX, del codice civile.  
  2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d),  numero  3), 
si applicano anche alla Societa' italiana autori ed editori.  
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti  a  segnalare  l'inizio 
dell'attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo  19  della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorita' 
per le garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai  sensi 
dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta amministrazione 
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai  sensi  del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e 
successive  modificazioni,  attestante  il  possesso  dei   requisiti 
previsti al precedente comma 1, insieme  ad  una  copia  del  proprio 
statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le modalita' 
per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.  
  4. La distribuzione del compenso per  la  riproduzione  privata  di 
fonogrammi  e  di  videogrammi  di  cui  agli  articoli  71-sexies  e 
71-septies, della legge 22  aprile  1941,  n.  633,  da  parte  delle 
associazioni  di  produttori  di  fonogrammi,  opere  audiovisive   e 
videogrammi,  non  costituisce  attivita'   di   amministrazione   ed 
intermediazione dei diritti connessi al  diritto  d'autore  ai  sensi 
delle disposizioni di cui al presente articolo.  
 
Sezione II 
Organizzazione ed organi degli organismi di gestione collettiva 
                               Art. 9  
 
            Organi degli organismi di gestione collettiva  
 
  1. Gli statuti degli organismi di gestione collettiva  prevedono  i 
seguenti organi:  
    a) assemblea generale dei membri;  
    b) organo di amministrazione;  
    c) organo di sorveglianza;  
    d) organo di controllo contabile.  
 
                               Art. 10  
 
                    Assemblea generale dei membri  
 
  1. L'assemblea generale e' composta dai  membri  dell'organismo  di 
gestione collettiva ed e' convocata almeno una volta l'anno.  
  2. L'assemblea generale decide in merito alla nomina e alla  revoca 
dell'incarico degli amministratori, esamina  le  loro  prestazioni  e 
approva i loro compensi e gli altri eventuali  benefici,  incluse  la 
liquidazione e le prestazioni previdenziali.  
  3. L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche 
dello statuto e in merito alle condizioni di adesione  dell'organismo 
di gestione collettiva, qualora non siano disciplinate nello statuto.  
  4. L'assemblea generale delibera, nel rispetto della  Sezione  III, 
del presente Capo, almeno in merito a quanto segue:  
    a) alla politica generale di distribuzione degli  importi  dovuti 
ai titolari dei diritti;  
    b)  alla  politica  generale  sull'impiego  degli   importi   non 
distribuibili;  
    c) alla politica generale di investimento riguardante i  proventi 
dei diritti e le eventuali  entrate  derivanti  dall'investimento  di 
tali proventi;  
    d) alla politica generale in materia di detrazioni  dai  proventi 
dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento  di 
tali proventi;  
    e) all'impiego degli importi non distribuibili;  
    f) alla politica della gestione dei rischi;  
    g) all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o  ipoteca  di 
beni immobili;  
    h) all'approvazione di fusioni e alleanze, alla  costituzione  di 
societa' controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in 
altre entita';  
    i)  all'approvazione  dell'assunzione  e  della  concessione   di 
prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;  
    l) alla nomina e revoca dei componenti dell'organo  di  controllo 
contabile. La presente lettera non si applica alla Societa'  italiana 
degli autori e  degli  editori,  per  la  quale  resta  fermo  quanto 
previsto all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008,  n. 
2.  
  5.  L'assemblea  generale   puo'   delegare   all'organo   di   cui 
all'articolo 11 i poteri di cui al comma 4, lettere f), g), h) ed i).  
  6. Con riferimento al comma 4, lettere a), b), c) e d), l'assemblea 
generale puo' stabilire condizioni piu' dettagliate per l'impiego dei 
proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento.  
  7. L'assemblea  generale  esercita  il  controllo  sulle  attivita' 
dell'organismo di gestione collettiva,  approvando  la  relazione  di 
trasparenza annuale di cui all'articolo 28. Delibera altresi' su ogni 
altra materia o questione prevista dallo statuto.  
  8. Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva  hanno  il 
diritto di partecipare e di esercitare, anche  per  via  elettronica, 
secondo i criteri previsti dallo statuto, il diritto di voto in  seno 
all'assemblea  generale.   Lo   statuto   puo'   tuttavia   prevedere 
restrizioni al diritto dei membri di esercitare il diritto di voto in 
seno all'assemblea generale  sulla  base  di  uno  o  di  entrambi  i 
seguenti criteri, purche' siano stabiliti e applicati in modo equo  e 
proporzionato e siano pubblicamente accessibili in conformita' con le 
disposizioni degli articoli 25 e 26:  
    a) durata dell'adesione;  
    b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono.  
  9. Ciascun membro degli organismi  di  gestione  collettiva  ha  il 
diritto  di  designare  un  proprio  rappresentante   autorizzato   a 
partecipare e votare a suo nome in seno  all'assemblea  generale  dei 
membri, purche'  tale  designazione  non  comporti  un  conflitto  di 
interessi. Lo statuto  puo'  stabilire  restrizioni  in  merito  alla 
designazione dei rappresentanti e all'esercizio dei diritti  di  voto 
da parte di questi ultimi, purche' tali restrizioni non pregiudichino 
l'adeguata  ed  effettiva  partecipazione  dei  membri  al   processo 
decisionale dell'organismo  di  gestione  collettiva.  La  delega  e' 
valida per un'unica  riunione  dell'assemblea  generale.  All'interno 
della  stessa  il  rappresentante  gode  degli  stessi  diritti   che 
spetterebbero al membro che  esso  rappresenta  ed  esprime  il  voto 
conformemente alle  istruzioni  di  voto  impartite  dal  membro  che 
rappresenta.  
  10. Lo statuto puo' prevedere che i poteri dell'assemblea  generale 
siano esercitati da  un'assemblea  di  delegati  eletti  almeno  ogni 
quattro anni dai membri  dell'organismo  di  gestione  collettiva,  a 
condizione che:  
    a) sia  garantita  un'effettiva  e  adeguata  partecipazione  dei 
membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva;  
    b) la rappresentanza delle diverse categorie di  membri  in  seno 
all'assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata.  
  11.  All'assemblea  dei   delegati   si   applicano,   per   quanto 
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9.  
  12. Qualora lo statuto, in ragione della forma giuridica  adottata, 
non preveda un'assemblea  generale  dei  membri  o  un'assemblea  dei 
delegati, i poteri ad esse spettanti sono esercitati  dall'organo  di 
cui all'articolo 11, in conformita' alle disposizioni di cui ai commi 
da 1 a 4 e ai commi 6 e 7.  
 
                               Art. 11  
 
                       Organo di sorveglianza  
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8  giugno 
2001, n. 231, lo statuto deve prevedere l'istituzione  di  un  organo 
che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo e' composto in  modo 
tale da assicurare  una  rappresentanza  equa  ed  equilibrata  delle 
diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.  
  2.  L'organo  di  cui  al  comma  1  assicura  il  controllo  e  il 
monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle  connesse 
attivita' attuative  e  strumentali  posti  in  essere  dai  soggetti 
titolari degli organi di gestione.  
  3. I  componenti  dell'organo  di  sorveglianza  devono  presentare 
annualmente  all'assemblea  generale  una  dichiarazione  individuale 
sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di 
cui all'articolo 12, comma 9.  
  4. L'organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine 
di:  
    a) esercitare i poteri delegatigli  dall'assemblea  generale  dei 
membri, compresi quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 5;  
    b)  monitorare  le  attivita'   degli   amministratori   di   cui 
all'articolo 12,  tra  cui  la  corretta  esecuzione  delle  delibere 
dell'assemblea generale dei membri,  con  particolare  riferimento  a 
quelle sull'attuazione delle politiche generali di  cui  all'articolo 
10, comma 4, lettere a), b), c) e d).  
  5. L'organo di sorveglianza riferisce in merito  all'esercizio  dei 
suoi poteri  all'assemblea  generale  dei  membri  almeno  una  volta 
l'anno.  
  6. Ai componenti dell'organismo  di  sorveglianza  si  applica,  in 
quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9.  
 
                               Art. 12  
 
       Amministrazione degli organismi di gestione collettiva  
 
  1. Gli amministratori degli organismi di gestione collettiva devono 
adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la 
diligenza  richiesta  dalla  natura  dell'incarico   e   dalle   loro 
specifiche competenze. Essi gestiscono le attivita' secondo  principi 
di sana e prudente  amministrazione,  nel  rispetto  delle  procedure 
amministrative e  contabili,  nonche'  dei  meccanismi  di  controllo 
interno previsti dallo statuto.  
  2. Gli amministratori non possono  assumere  la  qualita'  di  soci 
illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, ne'  esercitare 
un'attivita' concorrente per conto proprio o  di  terzi,  ne'  essere 
amministratori o direttori generali in  soggetti  concorrenti,  salvo 
autorizzazione dell'assemblea generale dei membri.  
  3. In caso di inosservanza del divieto  di  cui  al  comma  2,  gli 
amministratori  possono  essere  revocati  d'ufficio   dall'assemblea 
generale dei membri.  
  4. La responsabilita' degli amministratori e' disciplinata ai sensi 
dell'articolo 2392 del codice civile.  
  5. Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e 
l'organo di sorveglianza di  ogni  interesse  che  abbia,  per  conto 
proprio o di terzi, in una determinata operazione  dell'organismo  di 
gestione collettiva, precisandone la natura, i termini,  l'origine  e 
la  portata;  se  si  tratta  di   amministratore   delegato   o   di 
amministratore  unico,   deve   altresi'   astenersi   dal   compiere 
l'operazione, investendo dello stesso l'organo di  sorveglianza,  che 
provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile.  
  6. Nei casi previsti dal comma 5, le deliberazioni  dell'organo  di 
amministrazione   ovvero   dell'organo   di    sorveglianza    devono 
adeguatamente motivare le ragioni e la  convenienza  per  l'organismo 
dell'operazione.  
  7. Gli amministratori rispondono dei danni  derivati  all'organismo 
dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono  altresi'  dei  danni 
derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio  o  di 
terzi  di  dati,   notizie   o   opportunita'   di   affari   appresi 
nell'esercizio del suo incarico.  
  8. Gli statuti possono prevedere ulteriori  procedure  al  fine  di 
evitare conflitti d'interesse e, qualora non  sia  possibile  evitare 
tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e 
rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o  potenziali  in 
modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi 
dei titolari dei diritti  rappresentati  dall'organismo  di  gestione 
collettiva.  
  9. Lo statuto deve prevedere  che  gli  amministratori  trasmettano 
annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale  dei 
membri contenente le seguenti informazioni:  
    a) eventuali profili di conflitto di  interesse  con  riferimento 
all'organismo di gestione collettiva;  
    b)  eventuali   compensi   ricevuti   nell'esercizio   precedente 
dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma  di 
regimi pensionistici, di prestazioni  in  natura  ed  altri  tipi  di 
benefici;  
    c) importi ricevuti nell'esercizio precedente  dall'organismo  di 
gestione collettiva in qualita' di titolare di diritti;  
    d)  una  dichiarazione  su  qualsiasi   conflitto   effettivo   o 
potenziale tra gli interessi personali  e  quelli  dell'organismo  di 
gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i  doveri 
nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.  
 
                               Art. 13  
 
                    Organo di controllo contabile  
 
  1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva e' 
affidato ad un revisore  legale  dei  conti  o  ad  una  societa'  di 
revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui  all'articolo 
6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed e'  disciplinato 
con le modalita' ed ai sensi del codice civile e  delle  altre  leggi 
applicabili.  
  2. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori  si  applica 
l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto 
il collegio dei revisori dei  conti  della  Societa'  italiana  degli 
autori e degli editori e' nominato secondo quanto  previsto  nel  suo 
statuto, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della  legge  9 
gennaio 2008, n. 2.  
 
Sezione III 
Gestione dei proventi dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva 
                               Art. 14  
 
           Riscossione e impiego dei proventi dei diritti  
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e  gestiscono  i 
proventi dei diritti in base a criteri di diligenza.  
  2.  I  proventi  dei  diritti  e  le  entrate  derivanti  dal  loro 
investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile 
da  eventuali  attivita'  proprie  degli  organismi  e  dai  relativi 
proventi, nonche' dalle spese di gestione o da altre attivita'.  
  3.  I  proventi  dei  diritti  o  le  entrate  derivanti  dal  loro 
investimento, non possono essere impiegati  per  fini  diversi  dalla 
distribuzione  ai  titolari  dei  diritti,  con  l'eccezione  per  la 
detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformita'  ad 
una decisione adottata a norma dell'articolo 10, comma 4, lettera d), 
o per l'impiego dei  proventi  dei  diritti  o  delle  altre  entrate 
derivanti dall'investimento in conformita' con una decisione adottata 
dall'assemblea a norma dell'articolo 10, comma 4.  
  4. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i 
proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali 
proventi, essi agiscono  nel  migliore  interesse  dei  titolari  dei 
diritti, in conformita' con la politica generale  di  investimento  e 
gestione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c) e f).  
  5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo  e 
migliore interesse dei titolari  dei  diritti,  devono  garantire  la 
sicurezza,  la  qualita',  la  liquidita'  e  la   redditivita'   del 
portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre  diversificati  in 
modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare  attivita' 
e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.  
 
                               Art. 15  
 
                             Detrazioni  
 
  1. Le spese di gestione  e  le  altre  detrazioni  dai  proventi  o 
derivanti dall'investimento dei proventi dei  diritti  devono  essere 
stabiliti secondo  criteri  oggettivi  e  risultare  ragionevoli,  in 
rapporto alle prestazioni fornite che possono comprendere  i  servizi 
di cui all'articolo 16.  
  2. Le spese di gestione  e  le  altre  detrazioni  dai  proventi  o 
derivanti dall'investimento  dei  proventi  dei  diritti  non  devono 
superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi 
di gestione collettiva.  
  3. Gli  obblighi  concernenti  la  trasparenza  nell'impiego  degli 
importi detratti o compensati per le spese di gestione si applicano a 
qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i  costi  di 
gestione dei diritti d'autore e diritti connessi.  
 
                               Art. 16  
 
               Servizi sociali, culturali o educativi  
 
  1. Nel caso in cui gli organismi  di  gestione  collettiva  offrano 
servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni 
dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro 
investimento, tali servizi sono prestati sulla base di criteri  equi, 
in particolare in relazione all'accesso e alla loro portata.  
 
                               Art. 17  
 
       Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti  
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono regolarmente 
e con la necessaria diligenza e  precisione  gli  importi  dovuti  ai 
titolari dei diritti nel rispetto di quanto stabilito dalla  presente 
sezione  e  in  linea  con  la  politica  generale  in   materia   di 
distribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 10, comma  4,  lettera 
a).  
  2. Gli organismi di  gestione  collettiva,  o  i  loro  membri  che 
rappresentano i titolari dei diritti, procedono alla distribuzione  e 
ai  pagamenti  di  tali  importi  dovuti  ai  titolari  dei   diritti 
celermente, sulla base di criteri di economicita' e  in  modo  quanto 
piu' possibile analitico, in rapporto alle singole  utilizzazioni  di 
opere. La distribuzione deve avvenire in ogni  caso  non  oltre  nove 
mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso  del 
quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile 
rispettare il suddetto termine per ragioni  oggettive  correlate,  in 
particolare,  agli  obblighi  di   comunicazione   da   parte   degli 
utilizzatori, all'identificazione dei  diritti  o  dei  titolari  dei 
diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali  protetti 
ai rispettivi titolari.  
  3. Se il termine per la distribuzione di cui al comma  2  non  puo' 
essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari  dei  diritti  sono 
tenuti  separati  nella  contabilita'  degli  organismi  di  gestione 
collettiva.  
 
                               Art. 18  
 
              Identificazione dei titolari dei diritti  
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva adottano  tutte  le  misure 
necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti.  In 
particolare, al piu' tardi entro novanta giorni dopo la scadenza  del 
termine di cui all'articolo 17, gli organismi di gestione  collettiva 
mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri  materiali 
protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non  sono  stati 
identificati o localizzati:  
    a) ai titolari di diritti che rappresentano  o  ai  soggetti  che 
rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri 
di un organismo di gestione collettiva;  
    b) a tutti gli organismi di gestione  collettiva  con  cui  hanno 
concluso accordi di rappresentanza;  
  2.  Le  informazioni  di  cui  al  comma   1   includono,   qualora 
disponibili:  
    a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;  
    b) il nome del titolare dei diritti;  
    c) il nome dell'editore o produttore pertinente;  
    d)  qualsiasi  altra  informazione  rilevante   disponibile   che 
potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.  
  3. Gli organismi  di  gestione  collettiva  verificano  altresi'  i 
registri dei propri membri di cui all'articolo 6, comma  2,  e  altri 
registri  reperibili.  Se  le  misure  di  cui  sopra  non  producono 
risultati,  gli  organismi  di  gestione  collettiva   mettono   tali 
informazioni a disposizione del pubblico al piu' tardi entro un  anno 
dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.  
 
                               Art. 19  
 
                     Proventi non distribuibili  
 
  1. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere 
distribuiti, dopo tre anni  a  decorrere  dalla  fine  dell'esercizio 
finanziario nel corso del quale sono stati riscossi  i  proventi  dei 
diritti,  tali  importi  sono  considerati   non   distribuibili,   a 
condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano  adottato 
tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 per identificare  e 
localizzare i titolari dei diritti.  
  2. L'assemblea generale o, ove presente, l'assemblea dei  delegati, 
in conformita' con lo statuto, delibera, ai sensi  dell'articolo  10, 
comma 4,  lettera  b),  in  merito  all'utilizzo  degli  importi  non 
distribuibili, fatto salvo il diritto dei  titolari  dei  diritti  di 
reclamare tali importi presso gli  organismi  suddetti,  nei  termini 
prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo  per 
la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2.  
  3. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e 
indipendente al fine di finanziare attivita'  sociali,  culturali  ed 
educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.  
 
Sezione IV 
Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva e relazioni con gli utilizzatori 
                               Art. 20  
 
       Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza  
 
  1.  Gli  organismi  di  gestione  collettiva  non  operano   alcuna 
discriminazione  nei  confronti  dei  titolari  dei  diritti  di  cui 
gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di  rappresentanza,  in 
particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le  spese  di 
gestione, nonche' le condizioni per la riscossione dei  proventi  dei 
diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai  titolari  dei 
diritti.  
  2. La riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte  di 
organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione  indipendenti 
stabiliti all'estero e' disciplinata dagli accordi di  rappresentanza 
di cui alla presente Sezione.  
 
                               Art. 21  
 
           Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi  
                          di rappresentanza  
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva, fatte salve  le  spese  di 
gestione, non effettuano detrazioni  dai  proventi  dei  diritti  che 
gestiscono in base a un accordo  di  rappresentanza  o  da  eventuali 
introiti provenienti dall'investimento dei proventi di quei  diritti, 
a  meno  che  l'altro  organismo  che  e'   parte   dell'accordo   di 
rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.  
  2. Gli organismi di  gestione  collettiva  procedono  regolarmente, 
diligentemente   e   accuratamente,   secondo    quanto    prescritto 
dall'articolo 17, comma 2, alla distribuzione  e  ai  pagamenti  agli 
altri organismi di gestione collettiva che rappresentano.  
  3. Gli organismi di  gestione  collettiva  che,  se  rappresentati, 
ricevono i pagamenti da altri organismi, procedono alla distribuzione 
e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari  dei  diritti  quanto 
prima e comunque non oltre sei mesi a decorrere  dal  ricevimento  di 
tali importi, a meno che tale termine non si possa rispettare per  le 
ragioni oggettive di cui all'articolo 17, comma 2.  
  4. Gli adempimenti di cui al comma 3 devono essere rispettati anche 
da parte delle organizzazioni che rappresentano titolari dei  diritti 
che siano membri degli organismi di gestione collettiva che  ricevono 
i pagamenti.  
 
                               Art. 22  
 
                      Concessione delle licenze  
 
  1. Gli  organismi  di  gestione  collettiva,  da  un  lato,  e  gli 
utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per 
la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine  tutte 
le informazioni necessarie.  
  2. Gli organismi di gestione  collettiva  rispondono  per  iscritto 
senza   indebito   ritardo   alle   richieste   degli    utilizzatori 
specificando, fra l'altro, le informazioni  che  devono  essere  loro 
fornite per concedere una licenza.  Ricevute  tutte  le  informazioni 
pertinenti, tali organismi, senza  indebito  ritardo,  concedono  una 
licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata  in 
cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a  licenza  un 
determinato servizio.  
  3. La concessione delle licenze avviene  a  condizioni  commerciali 
eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici,  chiari, 
oggettivi e ragionevoli. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che 
concedono licenze su diritti non sono tenuti  a  basarsi,  per  altri 
tipi di servizi online, sulle condizioni  di  concessione  concordate 
con un utilizzatore, quando quest'ultimo fornisce un  nuovo  tipo  di 
servizio online proposto al pubblico dell'Unione europea da  meno  di 
tre anni.  
  4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al  compenso 
devono garantire ai titolari dei diritti una  adeguata  remunerazione 
ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto,  tra  l'altro,  al 
valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati,  tenendo  conto 
della natura  e  della  portata  dell'uso  delle  opere  e  di  altri 
materiali protetti, nonche' del valore economico del servizio fornito 
dall'organismo  di  gestione  collettiva.  Quest'ultimo  informa  gli 
utilizzatori  interessati  in  merito  ai  criteri   utilizzati   per 
stabilire tali tariffe.  
  5.  Gli  organismi   di   gestione   collettiva   consentono   agli 
utilizzatori di comunicare con essi per  via  elettronica,  anche  ai 
fini di informazione sull'uso della licenza, nonche'  in  adempimento 
agli obblighi stabiliti all'articolo 23 e ad altri obblighi  previsti 
dalle licenze.  
  6. Ai fini della migliore applicazione delle presenti disposizioni, 
la Societa' italiana degli autori ed editori disciplina  con  proprio 
provvedimento, adottato previo parere vincolante  del  Ministero  dei 
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  entro  centottanta 
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le 
modalita' per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale, 
che in ogni caso deve avvenire esclusivamente attraverso procedure di 
selezione  pubblica,  adeguatamente  pubblicizzate   tramite   avviso 
pubblico, in cui siano rispettati  i  principi  della  trasparenza  e 
dell'imparzialita'. Le procedure di selezione, gestite da commissioni 
presiedute da  esperti  indipendenti,  prevedono  quale  criterio  di 
selezione il possesso di adeguati requisiti  di  professionalita'  ed 
onorabilita'. Il provvedimento di cui al primo periodo  del  presente 
comma disciplina  altresi'  le  modalita'  per  prevenire  potenziali 
conflitti di  interessi  ed  il  conferimento  di  mandati  tra  loro 
incompatibili, l'introduzione ed il rafforzamento di  adeguate  forme 
di controllo sull'operato dei mandatari territoriali, la loro equa  e 
proporzionata   distribuzione   territoriale,   nonche'    l'uniforme 
applicazione delle tariffe stabilite. Tali principi si applicano agli 
altri organismi di gestione collettiva  qualora  intendano  servirsi, 
per lo svolgimento della loro attivita', di propri mandatari.  
 
                               Art. 23  
 
                     Obblighi degli utilizzatori  
 
  1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le  parti,  entro  novanta 
giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli 
organismi di gestione collettiva, nonche' alle  entita'  di  gestione 
indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le  pertinenti 
informazioni a loro disposizione, necessarie per la  riscossione  dei 
proventi dei diritti e per la  distribuzione  e  il  pagamento  degli 
importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti  l'utilizzo  di 
opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:  
    a) con riferimento all'identificazione  dell'opera  protetta:  il 
titolo  originale;  l'anno  di  produzione  o  di  distribuzione  nel 
territorio  dello  Stato,  il  produttore  e  la  durata  complessiva 
dell'opera;  
    b) con riferimento  all'utilizzo  dell'opera  protetta:  tutti  i 
profili inerenti la  diffusione,  quali  la  data  o  il  periodo  di 
comunicazione,   diffusione,   rappresentazione,   distribuzione    o 
commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo  il 
diritto degli organismi di gestione collettiva  e  delle  entita'  di 
gestione  indipendente  di  richiedere  ulteriori  informazioni,  ove 
disponibili.  
  2.  Ove  necessario  all'assolvimento  dei  propri  obblighi,   gli 
utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di  informazione  di 
cui  all'articolo  27,  indicando  puntualmente  agli  organismi   di 
gestione  collettiva  ed  entita'   di   gestione   indipendenti   le 
informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 
giorni e'  sospeso  fino  alla  data  di  ricezione  di  informazioni 
corrette, complete e congruenti.  
  3. Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in  buona 
fede le informazioni da fornire, le modalita' e i tempi nei contratti 
con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati  su 
base volontaria dal settore.  
  4. Il mancato adempimento  degli  obblighi  di  informazione  o  la 
fornitura di dati falsi o erronei costituisce  causa  di  risoluzione 
del   contratto   di   licenza,   con   la   conseguente   inibizione 
all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive 
anche laddove remunerate con equo compenso.  
 
Sezione V 
Trasparenza e comunicazioni 
                               Art. 24  
 
         Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione  
                          dei loro diritti  
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva, fatti salvi il comma  2  e 
gli articoli 25 e 33, comma 2, forniscono almeno una volta  l'anno  a 
ciascun titolare  dei  diritti  cui  abbiano  attribuito  proventi  o 
effettuato pagamenti  nel  corso  dell'anno  precedente  le  seguenti 
informazioni   relative   al   periodo   annuale    di    riferimento 
dell'attribuzione dei proventi o di effettuazione dei pagamenti:  
    a) i dati sull'identificazione del titolare dei diritti;  
    b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti;  
    c) gli importi pagati dall'organismo di  gestione  collettiva  al 
titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e  per 
tipo di utilizzo;  
    d) il periodo in cui ha avuto luogo l'utilizzo per il quale  sono 
stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei  diritti  salvo 
che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione  da  parte  degli 
utilizzatori, non sia stato possibile  per  l'organismo  di  gestione 
collettiva fornire questa informazione;  
    e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;  
    f) le detrazioni  applicate  a  titolo  diverso  dalle  spese  di 
gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente  previste  dalla 
normativa vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali  o 
educativi;  
    g) i proventi di  diritti  attribuiti  e  non  ancora  pagati  al 
titolare di diritti per qualsiasi periodo.  
  2. Gli organismi di gestione collettiva che abbiano  a  loro  volta 
come membri soggetti incaricati della distribuzione dei  proventi  ai 
titolari dei diritti forniscono le informazioni di cui al  precedente 
comma 1 a tali soggetti, salvo che questi ultimi non ne siano gia' in 
possesso.  Tali  soggetti  forniscono  almeno  una  volta  l'anno  le 
informazioni di cui al comma 1 ai titolari dei diritti a cui  abbiano 
attribuito  proventi  o  effettuato  pagamenti  nel  corso  dell'anno 
precedente.  
 
                               Art. 25  
 
Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi  di 
  gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza.  
 
  1. Gli organismi di  gestione  collettiva  mettono  a  disposizione 
degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono 
i diritti nel quadro di  un  accordo  di  rappresentanza,  almeno  le 
seguenti  informazioni  in  relazione  al   periodo   cui   esse   si 
riferiscono:  
    a) i proventi dei diritti  attribuiti,  gli  importi  pagati  per 
ciascuna categoria di diritti e per tipo di utilizzo  per  i  diritti 
che gestiscono nel quadro dell'accordo di rappresentanza ed eventuali 
proventi dei diritti  attribuiti  non  ancora  pagati  per  qualsiasi 
periodo;  
    b) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione, nonche' 
quelle applicate a titolo diverso dalle spese  di  gestione  a  norma 
dell'articolo 21;  
    c) le licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli 
altri materiali protetti oggetto dell'accordo di rappresentanza;  
    d) le delibere adottate dall'assemblea generale o da altro organo 
competente nella misura in cui esse  siano  pertinenti  in  relazione 
alla gestione dei diritti nel quadro dell'accordo di rappresentanza.  
  2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono messe  a  disposizione 
almeno una volta l'anno e per via elettronica.  
 
                               Art. 26  
 
                   Divulgazione delle informazioni  
 
  1.  Gli  organismi  di  gestione  collettiva   rendono   pubbliche, 
mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti 
informazioni:  
    a) lo statuto;  
    b)  le  condizioni  di  adesione  e  le  condizioni   di   ritiro 
dell'autorizzazione a gestire i diritti,  se  non  specificate  nello 
statuto;  
    c) i contratti standard  per  la  concessione  di  licenze  e  le 
tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;  
    d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12;  
    e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti  ai 
titolari dei diritti;  
    f) la politica generale relativa alle spese di gestione;  
    g)  la  politica  generale  in  materia  di  detrazioni,  diversa 
rispetto a quella relativa alle spese di gestione,  ai  proventi  dei 
diritti e a qualsiasi reddito  derivante  dalle  spese  di  gestione, 
comprese quelle finalizzate  alla  prestazione  di  servizi  sociali, 
culturali ed educativi;  
    h) un elenco degli accordi di  rappresentanza  sottoscritti  e  i 
nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali  accordi  di 
rappresentanza sono stati conclusi;  
    i)  la   politica   generale   sull'utilizzo   di   importi   non 
distribuibili;  
    l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle 
controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39.  
 
                               Art. 27  
 
Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti,  ad  altri 
  organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.  
 
  1. Sulla base di  una  richiesta  adeguatamente  giustificata,  gli 
organismi  di  gestione  collettiva  e   le   entita'   di   gestione 
indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a 
disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di  cui 
gestiscono diritti nel quadro di un accordo di  rappresentanza  o  di 
qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via  elettronica  e 
tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:  
    a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i  diritti  che 
rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza 
e i territori oggetto di tali accordi;  
    b) qualora non sia  possibile  determinare  tali  opere  o  altri 
materiali protetti a causa dell'ambito di attivita' dell'organismo di 
gestione collettiva, le tipologie  di  opere  o  di  altri  materiali 
protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono  e  i  territori 
oggetto di tali accordi.  
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori 
in modalita' tali  da  garantire  l'elaborazione  delle  informazioni 
ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del 
Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  sono 
definite le modalita' minime comuni relative alla  fornitura  in  via 
informatica di tali informazioni.  
 
                               Art. 28  
 
                  Relazione di trasparenza annuale  
 
  1. Fermi gli  obblighi  di  trasparenza  previsti  dalla  normativa 
vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione 
di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale  di  cui 
al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi  dalla 
fine di tale  esercizio.  La  relazione  viene  pubblicata  sul  sito 
internet di ciascun organismo ove  rimane  pubblicamente  disponibile 
per almeno cinque anni.  
  2.  La  relazione  di  trasparenza  annuale  contiene   almeno   le 
informazioni di cui all'Allegato al presente decreto.  
  3.  La  relazione  speciale  riguarda  l'eventuale  utilizzo  degli 
importi detratti  ai  fini  della  prestazione  di  servizi  sociali, 
culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in 
materia di cui al punto 3 dell'Allegato.  
  4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza  annuale 
sono controllati da uno o piu'  soggetti  abilitati  per  legge  alla 
revisione dei conti.  La  relazione  di  revisione  e  gli  eventuali 
rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di  trasparenza 
annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili  comprendono  i 
documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come  specificate 
nell'Allegato.  
  5. Oltre alla relazione di cui al comma  1,  la  Societa'  italiana 
degli autori ed editori trasmette, entro il 30 giugno di  ogni  anno, 
al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma  3, 
della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati 
dell'attivita'  svolta,  relativa  ai  profili  di   trasparenza   ed 
efficienza.  
 
Capo III 
Concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica online 
                               Art. 29  
 
  Licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online  
 
  1. Gli  organismi  di  gestione  collettiva  concedono  le  licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online nel rispetto 
dei requisiti di cui al presente Capo.  
 
                               Art. 30  
 
Capacita' di trattamento dei  dati  per  la  gestione  delle  licenze 
  multiterritoriali per i diritti su opere musicali online  
 
  1. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che  concedono  licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  dispongono 
di strutture adeguate al trattamento efficiente  e  trasparente,  per 
via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione, anche ai fini 
della corretta  identificazione  delle  opere  musicali  incluse  nel 
repertorio e del controllo del  loro  uso,  della  fatturazione  agli 
utilizzatori, della riscossione dei  proventi  dei  diritti  e  della 
distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.  
  2. Ai fini del  comma  1,  gli  organismi  di  gestione  collettiva 
assicurano almeno i seguenti requisiti:  
    a) puntuale identificazione delle opere musicali, integralmente o 
in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a 
rappresentare;  
    b)  puntuale  identificazione,  integralmente  o  in  parte,  con 
particolare riferimento  a  ciascun  territorio  di  pertinenza,  dei 
diritti e dei relativi titolari, per ciascuna opera musicale o  parte 
di essa che gli organismi di gestione collettiva sono  autorizzati  a 
rappresentare;  
    c) utilizzo di identificatori univoci al fine  di  individuare  i 
titolari dei  diritti  e  le  opere  musicali,  tenendo  conto  degli 
standard e delle pratiche adottate su base facoltativa nel settore  e 
sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea;  
    d) utilizzo di strumenti adeguati  ad  identificare  e  risolvere 
tempestivamente e efficacemente  eventuali  discrepanze  rispetto  ai 
dati in possesso  di  altri  organismi  di  gestione  collettiva  che 
concedono licenze multiterritoriali per i diritti su  opere  musicali 
online.  
 
                               Art. 31  
 
Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali per  i 
                  diritti su opere musicali online  
 
  1. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che  concedono  licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online offrono, per 
via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari 
dei  diritti  rappresentati  e  ad  altri   organismi   di   gestione 
collettiva, a seguito di richiesta debitamente motivata, informazioni 
aggiornate che consentono  di  identificare  il  repertorio  musicale 
online che rappresentano, ed in particolare:  
    a) le opere musicali;  
    b) i diritti, rappresentati integralmente o in parte;  
    c) i territori interessati.  
  2. Gli organismi  di  gestione  collettiva  possono  adottare,  ove 
necessario,  misure  ragionevoli  per  garantire  la  correttezza   e 
l'integrita'  dei  dati,  per  controllarne  il  riutilizzo   e   per 
proteggere le informazioni commercialmente sensibili.  
 
                               Art. 32  
 
            Correttezza delle informazioni sui repertori  
                          multiterritoriali  
 
  1. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che  concedono  licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  dispongono 
di procedure  che  consentono  ai  titolari  dei  diritti,  ad  altri 
organismi di gestione collettiva ed ai fornitori di servizi online di 
chiedere la correzione dei dati di cui all'elenco  dei  requisiti  di 
cui all'articolo 30, comma 2, o delle informazioni  fornite  a  norma 
dell'articolo   31,   laddove   i   predetti    soggetti    ritengano 
ragionevolmente che i dati o le informazioni non siano corretti.  Nel 
caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, 
gli organismi di gestione collettiva rettificano senza indugio.  
  2. Gli organismi di gestione collettiva garantiscono che i titolari 
dei diritti da essi rappresentati, ivi inclusi  quelli  rappresentati 
ai  sensi  dell'articolo  46,  possano  trasmettere  loro   per   via 
elettronica le informazioni sulle proprie opere musicali, sui  propri 
diritti e sui territori autorizzati. A tale riguardo, per  consentire 
ai titolari dei diritti di trasmettere le predette  informazioni,  si 
applicano  nei  limiti  del  possibile  gli  standard  e  le   prassi 
settoriali volontari relativi  allo  scambio  di  dati  sviluppati  a 
livello internazionale o dell'Unione europea.  
  3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisce ad  altro 
organismo di gestione collettiva un mandato  per  la  concessione  di 
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  ai 
sensi degli articoli 35 e 36, l'organismo mandante  applica  altresi' 
il comma 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti 
le cui opere musicali siano incluse nel repertorio dell'organismo  di 
gestione  collettiva  mandatario,  salvo  diverso  accordo  tra   gli 
organismi di gestione collettiva.  
 
                               Art. 33  
 
            Correttezza e puntualita' nelle dichiarazioni  
                    sull'uso e nella fatturazione  
 
  1. Gli organismi di  gestione  collettiva  verificano  il  corretto 
utilizzo  delle  opere  musicali  online  in  relazione  ai   diritti 
concessi, da parte di fornitori di servizi musicali online cui  hanno 
concesso  una  licenza  multiterritoriale  per  i  diritti  su  opere 
musicali online per tali diritti.  
  2. I fornitori di servizi online  comunicano  tempestivamente  agli 
organismi di gestione le informazioni sull'utilizzo effettuato  delle 
opere musicali online o dei  diritti  esercitati.  Gli  organismi  di 
gestione  collettiva  offrono  ai  fornitori  di  servizi  online  la 
possibilita'  di  dichiarare  per   via   elettronica   le   predette 
informazioni. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli  organismi 
di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno una  modalita' 
di dichiarazione che tenga  conto  di  eventuali  standard  o  prassi 
adottati su base  volontaria  nel  settore  e  sviluppati  a  livello 
internazionale o  dell'Unione  europea.  Gli  organismi  di  gestione 
collettiva  possono  rifiutare  le  dichiarazioni  dei  fornitori  di 
servizi online in un formato proprietario se gli organismi  accettano 
dichiarazioni trasmesse  per  mezzo  di  uno  standard  adottato  nel 
settore per lo scambio elettronico dei dati.  
  3. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le  fatture  ai 
fornitori di servizi online con modalita' elettronica. L'organismo di 
gestione collettiva offre l'uso di almeno un formato che tenga  conto 
di standard o prassi  adottati  su  base  volontaria  nel  settore  e 
sviluppati a livello nazionale, internazionale o dell'Unione europea, 
quale quello previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127. 
Il fornitore di servizi online non puo' rifiutare la fattura a  causa 
del suo formato se l'organismo di gestione  collettiva  utilizza  uno 
standard del settore.  
  4. Gli organismi di gestione  collettiva  trasmettono  una  fattura 
corretta ai fornitori di servizi online subito dopo la  comunicazione 
dell'utilizzo effettivo dell'opera musicale online, tranne  nei  casi 
in cui cio' non sia possibile per motivi imputabili al  fornitore  di 
servizi online. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto della 
licenza in base ai requisiti di cui all'articolo 30, comma  2,  e  in 
base all'effettivo utilizzo degli stessi, nella misura in cui cio' e' 
possibile  sulla  base  delle  informazioni  fornite  e  del  formato 
utilizzato.  
  5. Gli organismi di gestione collettiva  adottano  misure  adeguate 
per consentire ai  fornitori  di  servizi  online  di  contestare  la 
correttezza della fatturazione, anche  nel  caso  in  cui  lo  stesso 
fornitore  riceva  fatture  da  uno  o  piu'  organismi  di  gestione 
collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale  online 
o sullo stesso materiale protetto.  
 
                               Art. 34  
 
        Correttezza e puntualita' nel pagamento dei titolari  
                             dei diritti  
 
  1. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva che 
concedono licenze multiterritoriali per i diritti su  opere  musicali 
online distribuiscono gli importi dovuti ai titolari dei  diritti  in 
virtu'  di  tali  licenze  subito  dopo  la  dichiarazione   dell'uso 
effettivo delle opere, tranne nei casi in cui cio' non sia  possibile 
per motivi imputabili al fornitore di servizi online.  
  2. Fatto salvo il comma 3, gli  organismi  di  gestione  collettiva 
forniscono insieme ad ogni pagamento eseguito a  norma  del  comma  1 
almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti:  
    a) il periodo in cui sono avvenuti  gli  usi  per  i  quali  sono 
dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui  essi 
hanno avuto luogo;  
    b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e  gli  importi 
distribuiti dall'organismo di gestione collettiva per ciascun diritto 
su qualsiasi opera musicale  online  per  le  quali  i  titolari  dei 
diritti hanno autorizzato gli  organismi  di  gestione  collettiva  a 
rappresentarli, integralmente o in parte;  
    c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni 
applicate  e  gli  importi  distribuiti  dall'organismo  di  gestione 
collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online.  
  3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisca ad  altro 
organismo di  gestione  collettiva  mandato  per  la  concessione  di 
licenze multiterritoriali per i diritti su opere  musicali  online  a 
norma delle disposizioni degli  articoli  35  e  36,  l'organismo  di 
gestione collettiva  mandatario  corrisponde  accuratamente  e  senza 
indebito ritardo all'organismo mandante gli importi di cui al comma 1 
e  gli  fornisce  altresi'  le  informazioni  di  cui  al  comma   2. 
L'organismo di gestione collettiva mandante e'  responsabile  per  la 
successiva distribuzione di tali  importi  e  la  fornitura  di  tali 
informazioni ai titolari dei diritti, salvo se tra gli  organismi  di 
gestione collettiva diversamente concordato.  
 
                               Art. 35  
 
Accordi tra organismi di gestione collettiva per  la  concessione  di 
  licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online  
 
  1. Eventuali accordi di rappresentanza  tra  diversi  organismi  di 
gestione collettiva aventi ad oggetto licenze multiterritoriali per i 
diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono 
di  natura  non  esclusiva.  L'organismo   di   gestione   collettiva 
mandatario  gestisce  tali  diritti  in   base   a   condizioni   non 
discriminatorie.  
  2.  L'organismo  mandatario  informa  l'organismo  mandante   delle 
principali condizioni cui devono essere concesse le licenze su  opere 
musicali  online   di   quest'ultimo,   inclusa   la   natura   dello 
sfruttamento, di tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i 
diritti di licenza, della durata della licenza, dei periodi contabili 
e dei territori coperti.  
  3. L'organismo mandante informa i propri  membri  delle  principali 
condizioni dell'accordo, inclusi la durata  e  i  costi  dei  servizi 
forniti dall'organismo mandatario.  
 
                               Art. 36  
 
Obbligo  di  rappresentanza  di  un  altro  organismo   di   gestione 
  collettiva per la concessione di licenze  multiterritoriali  per  i 
  diritti su opere musicali online  
 
  1. Un organismo di gestione collettiva  che  concede  o  amministra 
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  online  di 
cui al presente Capo e' tenuto ad accettare la richiesta di stipulare 
accordi di rappresentanza da parte di un altro organismo di  gestione 
collettiva che non concede dette licenze se gia' concede o  offre  la 
concessione di licenze  multiterritoriali  per  i  diritti  su  opere 
musicali online per la stessa categoria di diritti su opere  musicali 
online del repertorio di uno  o  piu'  altri  organismi  di  gestione 
collettiva.  
  2.  L'organismo  di  gestione  collettiva   interpellato   risponde 
all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza 
indebito ritardo.  
  3. Fatti salvi i commi 5 e 6, l'organismo  di  gestione  collettiva 
interpellato gestisce il repertorio rappresentato  dell'organismo  di 
gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce 
il proprio repertorio.  
  4. L'organismo  di  gestione  collettiva  interpellato  include  il 
repertorio  rappresentato  dell'organismo  di   gestione   collettiva 
richiedente ai sensi dei commi da 1 a  3  in  tutte  le  offerte  che 
trasmette ai fornitori di servizi online.  
  5. Le spese di gestione per il servizio fornito  dall'organismo  di 
gestione collettiva all'organismo  richiedente  non  eccedono  quelle 
ragionevolmente  sostenute  dall'organismo  di  gestione   collettiva 
interpellato.  
  6.  L'organismo  di  gestione  collettiva   richiedente   mette   a 
disposizione dell'organismo interpellato le informazioni relative  al 
proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di  licenze 
multiterritoriali per i diritti  su  opere  musicali  online.  Se  le 
informazioni sono insufficienti o fornite in una forma  tale  da  non 
consentire  all'organismo  di  gestione  collettiva  interpellato  di 
rispettare  i  requisiti  stabiliti  al  presente  Capo,  l'organismo 
interpellato ha il diritto di addebitare alla  controparte  le  spese 
ragionevolmente sostenute  per  rispettare  tali  prescrizioni  o  di 
escludere le opere per  cui  le  informazioni  sono  insufficienti  o 
inutilizzabili.  
 
                               Art. 37  
 
Deroga  per  i  diritti  musicali  online  richiesti  per   programmi 
                      radiofonici e televisivi  
 
  1. I requisiti di cui  al  presente  Capo  non  si  applicano  agli 
organismi  di  gestione  collettiva   che   concedono,   sulla   base 
dell'aggregazione volontaria dei diritti  richiesti  e  nel  rispetto 
delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli  2  e  3  della 
legge 10 ottobre 1990, n.  287,  e  dell'articolo  2598,  del  codice 
civile, primo comma, numero 3), una licenza multiterritoriale  per  i 
diritti su opere musicali online richiesta da un'emittente,  al  fine 
di comunicare o mettere a disposizione del pubblico:  
    a) i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente 
o dopo la prima trasmissione;  
    b)  ogni  altro  materiale  online   prodotto   o   commissionato 
dall'emittente, anche come visione  anticipata,  che  sia  accessorio 
alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.  
 
Capo IV 
Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni 
                               Art. 38  
 
                        Procedure di reclamo  
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione  dei 
propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto  dei 
quali gestiscono diritti in virtu' di un  accordo  di  rappresentanza 
procedure efficaci e tempestive per il trattamento  dei  reclami,  in 
particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti  e 
il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, 
la riscossione degli importi  dovuti  ai  titolari  dei  diritti,  le 
detrazioni e le distribuzioni.  
  2. Gli organismi di gestione sono tenuti a rispondere per  iscritto 
ai reclami, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo i 
chiarimenti necessari e, se del caso, adottando le  misure  opportune 
per far venir meno le ragioni  della  doglianza.  Se  un  reclamo  e' 
ritenuto privo di fondamento, occorre fornire adeguata motivazione, a 
meno che lo stesso non sia palesemente infondato o strumentale.  
 
                               Art. 39  
 
       Modifiche in materia di risoluzione delle controversie  
 
  1. All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  dopo  il 
comma 3 e' aggiunto il seguente:  
  «3-bis. Sono devolute alla cognizione delle  sezioni  specializzate 
in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, 
n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore  e 
i diritti  connessi  al  diritto  d'autore  previsti  dalla  presente 
legge.».  
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  27 
giugno 2003,  n.  168,  dopo  le  parole:  «diritto  d'autore»,  sono 
inserite le seguenti: «e di diritti connessi al diritto d'autore».  
 
                               Art. 40  
 
                              Vigilanza  
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma  3,  della 
legge 9 gennaio  2008,  n.  2,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle 
comunicazioni vigila sul rispetto  delle  disposizioni  del  presente 
decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso  ed  acquisendo 
la documentazione necessaria.  
  2. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari  dei 
diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e  le 
altre  parti  interessate   segnalano,   con   modalita'   telematica 
all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  cui  compete  la 
vigilanza, attivita' o circostanze che costituiscono violazioni delle 
disposizioni del presente decreto.  
  3. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  pubblica  sul 
proprio sito l'elenco delle imprese  che  hanno  comunicato  l'inizio 
delle attivita' e che risultano in  possesso  dei  requisiti  di  cui 
all'articolo 8. Pubblica  altresi'  l'elenco  dei  soggetti  che  non 
risultano essere piu' in possesso dei requisiti di  cui  al  medesimo 
articolo e, con le medesime modalita', ogni  altra  comunicazione  di 
pertinenza.  
 
                               Art. 41  
 
                              Sanzioni  
 
  1. Salvo che il fatto non costituisca  reato,  l'Autorita'  per  le 
garanzie  nelle  comunicazioni  applica  le  sanzioni  amministrative 
pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi 
di cui agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32,  33, 
comma 1. Le medesime sanzioni sono  altresi'  applicate  in  caso  di 
inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in  caso  di 
mancata ottemperanza  alle  richieste  di  informazioni  o  a  quelle 
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in  cui  le 
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e  completi. 
In caso di violazioni di particolare  gravita',  l'Autorita'  per  le 
garanzie  nelle  comunicazioni  puo'  sospendere  l'attivita'   degli 
organismi  di  gestione  collettiva  e  delle  entita'  di   gestione 
indipendente  fino  a  sei  mesi  ovvero   disporre   la   cessazione 
dell'attivita'.  
  2. Salvo che il fatto non costituisca  reato,  l'Autorita'  per  le 
garanzie  nelle  comunicazioni  applica  le  sanzioni  amministrative 
pecuniarie da 20.000  euro  a  100.000  euro  a  chiunque  violi  gli 
obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, 
commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di  violazioni  di 
particolare gravita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
puo' sospendere l'attivita' degli organismi di gestione collettiva  e 
delle entita'  di  gestione  indipendente  fino  a  sei  mesi  ovvero 
disporre la cessazione dell'attivita'.  
  3. In caso di plurime violazioni delle disposizioni  sanzionate  ai 
commi 1 e 2, e' applicata la sanzione piu' grave  prevista  aumentata 
fino ad un terzo.  
  4.  Alla  Societa'  italiana  autori  ed   editori   si   applicano 
esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai  commi 
1 e 2, ferme restando le disposizioni vigenti in  materia  di  nomina 
dei commissari straordinari di Governo, quale espressione del  potere 
di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 3  della  legge  9  gennaio 
2008, n. 2.  
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla 
legge 24 novembre 1989, n. 681.  
  6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina,  con 
proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata 
in vigore del presente decreto, le procedure dirette all'accertamento 
delle  violazioni  ed  all'irrogazione  delle  sanzioni  di   propria 
competenza, assicurando agli interessati la  piena  conoscenza  degli 
atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta  ed  orale,  la 
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e  funzioni 
decisorie.  
  7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai 
sensi del presente articolo,  affluiscono  all'entrata  del  bilancio 
dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto  del   Ministro 
dell'economia e delle finanze, nella misura  pari  al  cinquanta  per 
cento,  ad  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del 
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  per 
essere assegnati all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni 
per le attivita' di prevenzione e per l'accertamento  delle  sanzioni 
previste dal presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle 
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le 
occorrenti variazioni di bilancio.  
 
                               Art. 42  
 
          Scambio di informazioni tra Autorita' competenti  
 
  1. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  tratta  senza 
indebito  ritardo  una  richiesta  di  informazioni   da   parte   di 
un'autorita' competente di un altro Stato membro designata a tal fine 
in particolare per quanto riguarda le attivita'  degli  organismi  di 
gestione collettiva con sede in Italia, a condizione che la richiesta 
sia debitamente giustificata.  
  2. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  ritenga 
che un organismo di gestione collettiva con sede in  un  altro  Stato 
membro, ma operante sul territorio nazionale per l'intermediazione di 
diritti connessi al diritto d'autore o tramite messa  a  disposizione 
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi  accesso 
dal  luogo  e  nel  momento  scelti  individualmente,  potrebbe   non 
rispettare le disposizioni  del  diritto  nazionale  di  quest'ultimo 
Stato,  puo'  trasmettere  tutte  le  pertinenti  informazioni   alla 
corrispondente autorita' competente, corredate, se del caso,  di  una 
richiesta a tale autorita' di adottare le misure adeguate nell'ambito 
delle sue competenze.  
  3. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  riceva 
una comunicazione  di  cui  al  comma  2  da  parte  di  un'autorita' 
competente di un altro Stato membro, la risposta motivata deve essere 
resa nel termine di tre mesi dal ricevimento.  
  4. La questione di cui al comma 2  puo'  altresi'  essere  deferita 
dall'autorita' che presenta  tale  richiesta  al  gruppo  di  esperti 
istituito ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2014/26/UE.  
 
                               Art. 43  
 
                           Dati personali  
 
  1.  Il  trattamento  dei  dati  personali  e'  disciplinato   dalla 
legislazione vigente.  
 
                               Art. 44  
 
Facolta' di segnalazione all'Autorita' garante  della  concorrenza  e 
                             del mercato  
 
  1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le 
entita'  di  gestione  indipendente  e   gli   utilizzatori   possono 
indirizzare all'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato, 
nell'ambito delle  competenze  ad  essa  attribuite,  osservazioni  e 
proposte dirette alla  migliore  attuazione  delle  disposizioni  del 
presente decreto.  
 
Capo V 
 
Ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore 
                               Art. 45  
 
                        Riduzioni e esenzioni  
 
  1. All'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo  il 
comma 2, e' inserito il seguente:  
  «2-bis. Agli organizzatori di  spettacoli  dal  vivo  allestiti  in 
luoghi  con  capienza  massima  di  cento  partecipanti,  ovvero  con 
rappresentazione di opere di  giovani  esordienti  al  di  sotto  dei 
trentacinque anni, titolari dell'intera quota  dei  relativi  diritti 
d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di  riduzione  dalla 
corresponsione dei diritti d'autore.  
  2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita' 
culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni  dalla  data 
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri  e 
le modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui al  comma 
2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche  attraverso 
forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino  il 
rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione. 
Con il decreto di cui  al  presente  comma  possono  altresi'  essere 
individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che  permettano 
l'applicazione  di  forme  di  esenzione   o   di   riduzione   dalla 
corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di  cui  al  presente 
comma  prevede  misure  atte  a  garantire  che,  nelle   fattispecie 
previste, la Societa' italiana degli autori ed editori,  in  coerenza 
con le risultanze di  bilancio,  remuneri  in  forma  compensativa  i 
titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui  al  presente  comma 
puo' essere sottoposto a revisione triennale.».  
 
Capo VI 
Disposizioni transitorie e finali 
                               Art. 46  
 
        Accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti  
                      su opere musicali online  
 
  1. Qualora entro il  10  aprile  2017,  un  organismo  di  gestione 
collettiva  non  concede  o   offre   la   concessione   di   licenze 
multiterritoriali per i  diritti  su  opere  musicali  online  e  non 
consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare 
tali diritti  a  questo  fine,  i  titolari  dei  diritti  che  hanno 
autorizzato tale organismo di gestione collettiva a  rappresentare  i 
loro diritti su  opere  musicali  online  possono  ritirare  da  tale 
organismo di gestione collettiva i diritti su opere  musicali  online 
ai fini della concessione di licenze multiterritoriali  per  tutti  i 
territori dell'Unione europea, senza  dover  ritirare  i  diritti  su 
opere  musicali  online  ai  fini  della   concessione   di   licenze 
monoterritoriali, in modo da concedere licenze multiterritoriali  per 
i loro diritti  su  opere  musicali  online  direttamente  o  tramite 
qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi  altro  organismo  di 
gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del Capo III del 
presente decreto.  
 
                               Art. 47  
 
Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti 
  esecutori di cui all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile  2010,  n. 
  64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n. 
  100  
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30  aprile  2010,  n. 
64, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  giugno  2010,  n. 
100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera sotto la  vigilanza»  a  «un 
componente ciascuno del collegio.» sono soppresse.  
  2. Al  termine  della  procedura  di  liquidazione  dell'«IMAIE  in 
liquidazione», di cui all'articolo 7,  del  decreto-legge  30  aprile 
2010, n. 64, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno 
2010, n. 100, l'eventuale residuo attivo e' ripartito a favore  degli 
artisti  interpreti  ed  esecutori  con  modalita'   e   criteri   di 
destinazione delle somme definiti  con  decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dei  beni  e  delle 
attivita' culturali e del turismo.  
  3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30  aprile  2010,  n. 
64, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  giugno  2010,  n. 
100, le parole: «Al termine  della  procedura  di  liquidazione  sono 
trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo  attivo  ed  i  crediti 
maturati.» sono soppresse.  
 
                               Art. 48  
 
      Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali  
 
  1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  trasmette  alla 
Commissione europea, entro il 10 ottobre 2017,  una  relazione  sulla 
situazione  e  lo  sviluppo  delle  licenze   multiterritoriali   sul 
territorio  italiano.  La  relazione  contiene   informazioni   sulla 
disponibilita'  di  licenze  multiterritoriali  nello  Stato   membro 
interessato e sull'osservanza da parte degli  organismi  di  gestione 
collettiva delle disposizioni di cui al Capo II del presente decreto, 
insieme   con   una   valutazione   dello   sviluppo    di    licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte  di 
utilizzatori,  consumatori,  titolari  dei  diritti  e  altre   parti 
interessate.  
 
                               Art. 49  
 
                      Disposizioni transitorie  
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva e le  entita'  di  gestione 
indipendente, che gia' operano nel settore  dell'intermediazione  dei 
diritti d'autore e dei diritti  connessi  alla  data  di  entrata  in 
vigore del presente  decreto  provvedono  al  necessario  adeguamento 
organizzativo e gestionale, al fine di  rispettare  i  requisiti  ivi 
previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto. Alla  verifica  circa  l'effettivo  adeguamento  di  cui  al 
precedente  periodo  provvede  l'Autorita'  per  le  garanzie   nelle 
comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40.  L'Autorita' 
per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle informazioni  a 
sua disposizione, fornisce alla Commissione europea un  elenco  degli 
organismi di gestione collettiva con sede sul proprio  territorio,  e 
successivamente comunica alla Commissione europea qualsiasi  modifica 
a tale elenco.  
  2. Fino all'adozione di nuove disposizioni  attuative  in  tema  di 
criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli  artisti  interpreti 
ed esecutori, da adottarsi entro tre mesi dalla data  di  entrata  in 
vigore del presente decreto, con decreto  del  Ministro  dei  beni  e 
delle attivita' culturali e del turismo, continuano ad applicarsi, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente 
del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014.  
 
                               Art. 50  
 
                             Abrogazioni  
 
  1. L'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  a 
decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e' 
abrogato.  
  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 
2012 e' abrogato a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine  di  cui 
all'articolo 49, comma 1.  
 
                               Art. 51  
 
                 Clausola di invarianza finanziaria  
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017  
 
                             MATTARELLA  
 
                              Gentiloni   Silveri,   Presidente   del 
                              Consiglio dei ministri  
 
                              Franceschini, Ministro dei beni e delle 
                              attivita' culturali e del turismo  
 
                              Alfano, Ministro degli affari esteri  e 
                              della cooperazione internazionale  
 
                              Orlando, Ministro della giustizia  
 
                              Padoan, Ministro dell'economia e  delle 
                              finanze  
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando  
 
 
                                                             Allegato  
 
                                        (di cui all'art. 28, comma 2)  
    1. Informazioni da fornire nella relazione di trasparenza annuale 
di cui all'art. 28, comma 2:  
      a) documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale  o 
un prospetto delle attivita` e passivita`, il conto  economico  e  il 
rendiconto finanziario;  
      b) una relazione sulle attivita` svolte nell'esercizio;  
      c) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza  ai  sensi 
dell' art. 22, comma 2;  
      d) una descrizione della struttura giuridica  e  di  governance 
dell'organismo di gestione collettiva;  
      e) informazioni sulle  entita`  direttamente  o  indirettamente 
detenute o controllate,  in  tutto  o  in  parte,  dall'organismo  di 
gestione collettiva;  
      f)  informazioni  sull'importo  totale  dei  compensi   versati 
nell'anno precedente alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e 
12 e su altri vantaggi loro concessi;  
      g) le informazioni finanziarie di cui al punto 2  del  presente 
allegato;  
      h) una relazione speciale sull'uso degli  importi  detratti  ai 
fini di  servizi  sociali,  culturali  ed  educativi,  contenente  le 
informazioni di cui al punto 3 del presente allegato.  
    2.  Informazioni  finanziarie  da  fornire  nella  relazione   di 
trasparenza annuale:  
      a) informazioni  finanziarie  sui  proventi  dei  diritti,  per 
categoria di diritti gestiti e  per  tipo  di  utilizzo  (ad  esempio 
trasmissione  radiotelevisiva,  uso  online,   esecuzione   pubblica) 
incluse le informazioni sugli introiti provenienti  dall'investimento 
dei proventi dei diritti e l'utilizzo di tali introiti (sia che siano 
distribuiti ai titolari dei diritti o ad altri organismi di  gestione 
collettiva, o siano altrimenti utilizzati);  
      b)  informazioni  finanziarie  sul  costo  della  gestione  dei 
diritti  e  altri  servizi  forniti  dagli  organismi   di   gestione 
collettiva ai titolari dei diritti, con una  descrizione  dettagliata 
che comprenda almeno i seguenti elementi:  
        1) tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione 
per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e 
non possano essere attribuiti ad una o piu` categorie di diritti, una 
spiegazione del metodo applicato per ripartire tali costi indiretti;  
        2) i costi operativi e finanziari, con una  ripartizione  per 
categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non 
possano essere attribuiti ad una o piu`  categorie  di  diritti,  una 
spiegazione del metodo usato  per  assegnare  tali  costi  indiretti, 
limitata alla gestione di  diritti,  incluse  le  spese  di  gestione 
dedotte dai proventi dei diritti o compensate con questi ultimi o  da 
eventuali introiti provenienti  dall'investimento  dei  proventi  dei 
diritti a norma dell' art. 14, comma 3, e dell' art. 15, commi 1, 2 e 
3;  
        3) i costi operativi e finanziari relativi a servizi  diversi 
dalla gestione di diritti, ma compresi i servizi  sociali,  culturali 
ed educativi;  
        4) le risorse usate per la copertura dei costi;  
        5) le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una 
ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di  utilizzo 
nonche´ la finalita` della detrazione, ad esempio i  costi  correlati 
alla gestione  di  diritti  o  alla  fornitura  di  servizi  sociali, 
culturali o educativi;  
        6) la percentuale rappresentata dal costo della gestione  dei 
diritti  e  di  altri  servizi  forniti  dall'organismo  di  gestione 
collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi  dei  diritti 
nell'esercizio di riferimento, per categoria di  diritti  gestiti  e, 
laddove i costi siano indiretti e non possano  essere  attribuiti  ad 
una  o  piu`  categorie  di  diritti,  una  spiegazione  del   metodo 
utilizzato per assegnare tali costi indiretti;  
      c) informazioni finanziarie sugli importi  dovuti  ai  titolari 
dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda  almeno  i 
seguenti elementi:  
        1) l'importo totale attribuito ai titolari dei  diritti,  con 
una ripartizione per categoria di  diritti  gestiti  e  per  tipo  di 
utilizzo;  
        2) l'importo totale versato ai titolari dei diritti, con  una 
ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;  
        3) la frequenza  dei  pagamenti,  con  una  ripartizione  per 
categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;  
        4) l'importo totale riscosso, ma  non  ancora  attribuito  ai 
titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria  di  diritti 
gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in  cui 
tali importi sono stati riscossi;  
        5) l'importo totale attribuito, ma non ancora distribuito  ai 
titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria  di  diritti 
gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in  cui 
tali importi sono stati riscossi;  
        6) se un organismo di gestione collettiva non  ha  provveduto 
alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine  di  cui  all'art. 
17, comma 2, i motivi del ritardo;  
        7)  il  totale  degli  importi  non  distribuibili,  con  una 
spiegazione circa l'utilizzo cui tali importi sono stati destinati;  
      d) informazioni sui rapporti con altri  organismi  di  gestione 
collettiva, con una  descrizione  che  comprenda  almeno  i  seguenti 
elementi:  
        1) gli  importi  ricevuti  da  altri  organismi  di  gestione 
collettiva e gli  importi  pagati  ad  altri  organismi  di  gestione 
collettiva, con  una  ripartizione  per  categoria  di  diritti,  per 
tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;  
        2) le spese di gestione e le altre  detrazioni  dai  proventi 
dei diritti dovute ad altri organismi di gestione collettiva, con una 
ripartizione per categoria di diritti, per tipologia  di  utilizzo  e 
per organismo di gestione collettiva;  
        3) le spese di gestione e le altre detrazioni  dagli  importi 
pagati  da  altri  organismi  di   gestione   collettiva,   con   una 
ripartizione per categoria di diritti e  per  organismo  di  gestione 
collettiva;  
        4) gli  importi  distribuiti  direttamente  ai  titolari  dei 
diritti provenienti da altri organismi di  gestione  collettiva,  con 
una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione 
collettiva.  
    3. Informazioni da fornire nella relazione speciale di  cui  all' 
art. 28, comma 3:  
      a) gli importi detratti ai  fini  della  fornitura  di  servizi 
sociali, culturali ed educativi nell'esercizio finanziario,  con  una 
ripartizione per tipo di fine cui sono destinati e per ogni  tipo  di 
fine con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo 
di utilizzo;  
      b)  una  spiegazione  dell'uso  di  tali   importi,   con   una 
ripartizione per tipo di fine cui  sono  destinati  inclusi  i  costi 
degli importi di gestione detratti per  finanziare  servizi  sociali, 
culturali ed educativi e gli importi separati utilizzati per  servizi 
sociali, culturali ed educativi.  
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