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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Il Garante è "terzo" e imparziale
di Daniele Coliva - 10.02.2000

Vedi anche l'articolo di Andrea Monti

Il recente decreto del Tribunale di Milano enuncia alcuni principi di notevole interesse riguardanti il procedimento davanti al Garante e la successiva impugnazione dinanzi al giudice ordinario, disciplinato dall'articolo 29 della legge 675/96.
Il caso sottoposto all'attenzione del collegio milanese, che riveste peraltro forse ancor maggior interesse per le statuizioni di merito, concerneva l'impugnazione da parte della RCS Editori s.p.a. e di Ferruccio De Bortoli, rispettivamente editore e direttore responsabile del Corriere della Sera, di un provvedimento del Garante con il quale era stata ordinato agli opponenti la cessazione del comportamento illegittimo denunziato dall'interessata, la rettifica della registrazione e divulgare con apposito comunicato sul quotidiano detta rettifica.

E' opportuno premettere che il ricorso al Garante è previsto per la tutela dei diritti previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge 675. La competenza del Garante è alternativa a quella del giudice ordinario, e vale il principio electa una via non datur recursus ad alteram, vale a dire la proposizione della medesima questione (e tra le medesime parti) al giudice ordinario preclude l'azione avanti il Garante. La tutela amministrativa è soggetta ad una condizione di proponibilità: il decorso di cinque giorni dalla richiesta dell'interessato al responsabile (salvo il caso che il ritardo possa esporre taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile).

Nel procedimento amministrativo innanzi al Garante vige il principio del contraddittorio e sono ammesse difese scritte. Nel caso di specie il termine per memorie fu stabilito in due giorni. Avverso il provvedimento del Garante è ammesso ricorso in opposizione avanti il Tribunale del luogo di residenza del titolare, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
In armonia con la celerità che contraddistingue il procedimento amministrativo, il legislatore ha scelto per l'opposizione il rito previsto più in generale per la cosiddetta volontaria giurisdizione, caratterizzato da una maggiore celerità rispetto al rito ordinario. Rimane ferma la obbligatorietà del contraddittorio.

Il provvedimento conclusivo, pur nella forma del decreto, tipica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, ha contenuto e natura sostanziali di sentenza.
Il profilo più interessante, sotto l'aspetto procedimentale, è costituito dalle affermazioni del Tribunale sul ruolo e la funzione del Garante nella fase di tutela amministrativa. La questione è stata oggetto di trattazione in quanto gli opponenti avevano notificato il ricorso al Garante stesso, oltre che alla controparte. La notificazione tuttavia era stata eseguita presso la sede di quest'ultimo e non presso l'Avvocatura dello Stato, difensore e domiciliatario ex lege delle amministrazioni dello Stato.
A fronte della puntuale eccezione dell'Avvocatura il Tribunale ha osservato che la notifica al Garante era assolutamente superflua, in quanto il ruolo del Garante nella fase pre-giurisdizionale ne escluderebbe "in radice . qualsiasi giustificazione [alla] partecipazione al rapporto processuale".

Il Tribunale infatti coglie un elemento caratteristico del Garante, che lo distingue dalle altre autorità indipendenti: "il Garante per la protezione dei dati personali interviene a comporre, nell'ambito di competenza specificamente delineato e in regime di concorrenza con l'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. l'ultima parte dei comma 1 e 2), conflitti intersoggettivi in posizione di assoluta terzietà. l'Autorità predetta assume pertanto . un ruolo di neutralità paragiurisdizionale.".
Se da un lato è comprensibile lo scrupolo della notifica al Garante, in armonia al procedimento di impugnazione dei provvedimenti delle altre autorità indipendenti (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di pubblicità ingannevole), dall'altro non si può non sottolineare l'incisività del rilievo del Tribunale, il quale sostanzialmente, e in termini semplicistici, afferma che il giudice di primo grado non è parte del successivo giudizio di appello.

La qualificazione operata dal collegio milanese mi sembra corretta, dal momento che, a differenza delle altre autorità, il ricorso alla tutela giurisdizionale in relazione ai diritti previsti dall'articolo 13 è sin dall'inizio concorrente con la funzione del Garante. L'interessato, abbiamo visto, può scegliere a quale "giudice" rivolgersi, con la precisazione che l'azione avanti il Garante ha un contenuto limitato rispetto a quella esperibile innanzi al giudice ordinario.
L'equipollenza delle due figure ai fini della tutela impone, perché siano rispettati i requisiti minimi di costituzionalità della disciplina, che il Garante sia assolutamente terzo ed imparziale. Tale caratteristica collide decisamente con la qualificazione del Garante stesso come parte del procedimento di impugnazione.