Le misure
minime di sicurezza nel sistema spagnolo
di Gianluca D'Antonio* - 17.01.02
La direttiva europea 95/46/CE del 25
ottobre 1996, nel fissare il quadro normativo di riferimento, concede un'ampia
autonomia, a ciascuno Stato membro della comunità, per regolamentare,
attraverso la disciplina di settore, il trattamento dei dati personali. Uno
degli aspetti in cui maggiormente si è manifestata questa autonomia si ravvisa
nella differente disciplina delle misure di sicurezza. Alcuni Paesi comunitari
si sono limitati a regolamentare per via legislativa i principi sanciti dalla
direttiva, focalizzando i contenuti precettivi sui risultati. Ovvero indicando,
ai soggetti responsabili del trattamento, gli obbiettivi di sicurezza minimi,
lasciando pero al destinatario la scelta dei mezzi per garantire il
raggiungimento di tali obbiettivi. È questo il caso, tra gli altri, della
Grecia, del Portogallo e della Francia.
In altri paesi, però, l'entrata in vigore della legge sulla privacy è
stata accompagnata dalla elaborazione di regolamenti di natura tecnica
finalizzati a sancire, in maniera dettagliata, i requisiti minimi di sicurezza
per il trattamento dei dati personali.
Paesi come Svezia e Olanda sono stati tra i primi a redigere tali normative. La
prima con l'elaborazione dei Generals Recomendations on Data Security e
la seconda con i Dutch Data Security Standards.
In Spagna, alcuni mesi prima dell'entrata in vigore della nuova legge organica
n.15/1999 fu approvato il Regolamento
sulle misure di sicurezza degli archivi automatizzati che contengano dati di
carattere personale n.994/1999.
L'impostazione del regolamento si basa sulla definizione di quattro livelli
di sicurezza: basico, medio attenuato, medio e alto.
I livelli di sicurezza vengono fatti dipendere dalla natura dei dati personali
oggetto del trattamento. Cosí, le banche dati conteneti dati personali come le
preferenze ideologiche, le professioni religiose, le origini raziali, il profilo
sanitario o le tendenze sessuali, saranno classificate come di livello alto
dovendo adottare le corrispondenti misure di sicurezza (art. 4, co. 3, Reg.
994/1999). Il legislatore spagnolo ha considerato la singola banca dati (in
spagnolo: fichero) come un quid unitario, ovvero come un insieme
di elementi da trattare in modo omogeneo. Ciò ha prodotto delle incongruenze
nell'aspetto operativo.
Per chiarire meglio ciò di cui stiamo trattando ci limiteremo ad un esempio
pratico. Supponiamo che una società gestisca con l'ausilio di un sistema d'informazione
tutte le operazioni relative all'amministrazione del proprio personale. La
natura dei dati contenuti nella banca dati "Personale", come l'affiliazione
ad un sindacato o l'indicazione di una percentuale d'invalidità, fa sí che
il livello di sicurezza corrispondente sia quello alto.
Ebbene, considerando la banca dati come un solo oggetto, il regolamento dispone
determinate misure di sicurezza, da applicarsi alla banca dati nel suo insieme.
Tornando all'esempio, ciò si tradurrebbe nell'obbligo per la società di
cifrare le comunicazioni per via telematica qualora contengano dati estratti
dalla suddetta banca dati (art. 26, Reg. 994/1999).
Altra misura di sicurezza prevista per i dati di livello alto è prevista per
il caso in cui debbano essere trasportati. Il Regolamento dispone la loro
cifratura prima della registrazione sull'apposito supporto rimovibile (art.
23, Reg. 994/1999). L'interpretazione letterale, adottata dalla Agenzia per la
protezione dei dati personali spagnola, ascrive l'adozione delle misure di
sicurezza alla classificazione della banca dati, effettuata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento. Seguendo quest'impostazione, la nostra società
dovrà adottare comunicazioni cifrate anche qualora dovesse inviare, ad un
istituto di credito, solo il nome e cognome con il corrispondente importo per il
mandato di pagamento del salario ai propri dipendenti.
Il criterio discriminante per l'applicazione delle misure è l'appartenenza
del "dato personale" alla banca dati, indipendentemente dal tipo di
dato in questione. Di conseguenza, i dati identificativi, necessari per l'operazione
bancaria, qualora vengano filtrati dalla base dati "personale" devono
essere sottoposti ai processi di sicurezza stabiliti per il livello alto, pur
trattantosi, come in questo caso, di nome e cognome e numero di conto.
L'incongruenza si presenta ancor più palese se facciamo riferimento all'art.
23 del regolamento. L'azienda esterna, incaricata della confezione ed invio
della rivista aziendale, riceverà i dati dei lavoratori della società (nome,
cognome ed indirizzo) registrati su supporti informatici, ma anche questi dati
avranno dovuto subire un processo di cifratura previa.
Un impostazione coerente con la ratio della legge sulla tutela della
privacy avrebbe dovuto tener conto della natura composita ed etereogenea delle
informazioni contenute in una banca dati. Più in linea con le finalità di
tutela, sarebbe stato ancorare le misure di sicurezza al singolo dato sensibile
e all'uso che realmente se ne fosse fatto. L'applicazione delle misure di
sicurezza alla banca dati come ad un ente indivisibile si scontra con la realtà
di un ambiente distribuito com'è quello delle moderne architetture dell'informazione.