Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Il difensore civico di Trento interroga il Garante sulla "trasparenza" delle bollette Telecom
21.05.99

Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
Il Difensore Civico

Trento 7 maggio 1999

prot. 920/99 p. 152
Funzionario responsabile
dott.ssa Maria Ravelli

Preg.mo Signor
Prof. Stefano Rodotà
Garante per la protezione dei dati personali
via della Chiesa Nuova 8
00186 - Roma

Oggetto: trasparenza nella fatturazione dettagliata delle bollette telefoniche

Sono stato incaricato da un utente di intervenire nei confronti di Telecom Italia S.p.a. in merito al problema della fatturazione dettagliata del traffico telefonico.
Più precisamente è stato contestato che dalla documentazione fornita gratuitamente all’utenza non emergono, in quanto non indicate, le telefonate con addebito non superiore a quattro scatti, né è dato
rilevare integralmente i numeri chiamati a causa dell’oscuramento di alcune cifre finali dei numeri stessi.

La qual cosa sembrerebbe non in linea con la normativa introdotta con il
decreto legislativo 15 maggio 1998, n. 171 e in particolare con l’art. 5, comma 3, laddove si stabilisce che gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata e al numero degli scatti (senza limitazione alcuna) addebitati per ciascuna conversazione.

Riferendomi anche al Suo
comunicato stampa del 6.10.1998, si sostiene che simili modalità nella fatturazione dettagliata sono adottate in realtà per scopi di tutela della riservatezza dei destinatari delle
chiamate telefoniche, affermazione quest’ultima che credo necessiti di un chiarimento posto che, se quei numeri sono stati composti dal titolare dell’abbonamento telefonico per il quale si chiede la fatturazione dettagliata, non è agevole comprendere come la privacy del destinatario delle telefonate possa dirsi violata.

Si sostiene anche che, comunque, il numero integrale chiamato può essere fornito in caso di contestazione, ma la contestazione di un numero non indicato in fattura (perché inferiore ai quattro scatti) o indicato solo parzialmente e spesso insieme ad altri le cui tre cifre iniziali coincidono non appare facilmente sostenibile.

Se è vero che i principi introdotti con il citato decreto legislativo n. 171 recepiscono analoghi principi di una direttiva europea, è anche il caso di ricordare che la direttiva medesima si esprime in termini di “possibilità” e non di “obbligatorietà” quando affronta il tema della cancellazione dalla fattura dettagliata di alcune cifre dei numeri chiamati.

Il diritto poi degli utenti di conoscere integralmente i dati fatturati non mi pare in alcun modo ascrivibile ad una “mera curiosità dell’abbonato”, così come è stato sostenuto, ma ha una sua funzione ben più seria e scevra da questo dato di “frivolezza”.

In conclusione, mi permetto di osservare che:

- per quanto riguarda la tutela della privacy dell’utente chiamato dall’abbonato, non si comprende quali diritti o quale lato della sua sfera individuale possa ritenersi violato, “svelando” nella fatturazione il suo
numero telefonico al titolare dell’apparecchio dal quale quel numero è stato selezionato;
- se la sfera individuale che si intende tutelare è invece quella degli eventuali familiari dell’abbonato, che potrebbero avere interesse a mantenere nella stretta sfera personale le chiamate effettuate, mi pare che la questione sia esclusivamente un problema di rapporti interpersonali a livello privatistico e che l’interesse primario da tutelare sia quello della trasparenza negli addebiti a favore del titolare dell’abbonamento telefonico.

Le sarei pertanto molto grato se sul tema volesse esprimermi le Sue valutazioni

In tale attesa mi è gradita l'occasione per porgerLe i migliori saluti.

avv. Alberto Olivo