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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Germania: tutela dei dati e lotta al terrorismo
dalla Newsletter del Garante n. 97 (1-7 ottobre2001) - 11.10.01

I Garanti dei Länder tedeschi ed il Garante federale si sono riuniti in seduta straordinaria a Bonn lo scorso primo ottobre per discutere dell'inasprimento delle misure di sicurezza in Germania dopo gli attentati negli USA. Dall'incontro sono emerse preoccupazioni e timori. Sottolineando come le molte proposte e richieste finalizzate a potenziare la sicurezza interna abbiano riflessi sulla protezione dei dati, i Garanti tedeschi hanno segnalato alcuni profili.
Innanzitutto hanno ricordato che le autorità giudiziarie e di polizia dispongono già di ampi poteri per la lotta al terrorismo attraverso l'elaborazione dei dati disponibili. In particolare, rispetto alle cosiddette "indagini incrociate" [Rasterfahndung - si tratta di ricerche effettuate incrociando uno specifico "profilo" individuato dalle forze di polizia/giudiziarie con i dati contenuti in vari archivi pubblici e privati, n.d.r], la maggioranza dei Länder già oggi ammette il ricorso a tale metodica non solo per il perseguimento di reati, ma anche a fini preventivi.
Non sono, poi, giustificabili richieste generalizzate tese a limitare i diritti civili, in particolare il diritto alla protezione dei dati. I Garanti hanno sottolineato che protezione dei dati non ha mai significato protezione dei criminali, e ciò dovrà valere anche per il futuro.
I Garanti hanno dichiarato, inoltre, di essere pronti a un dialogo aperto e costruttivo sugli aggiustamenti eventualmente necessari in rapporto alla situazione venutasi a creare, e di attendersi un'informazione e un coinvolgimento tempestivi in merito.
Si deve evitare, in ogni caso, il sacrificio delle libertà dei cittadini a favore di misure affrettate che non contribuiscono in modi efficaci alla lotta contro il terrorismo.
I Garanti si sono dichiarati, tuttavia, favorevoli all'introduzione di nuovi poteri di indagine che abbiano valenza limitata nel tempo, assoggettando comunque a controlli, in termini di risultati conseguiti, tutte le misure di particolare invasività, come appunto le ricerche incrociate.
Hanno, infine, sottolineato come, nell'introdurre qualsiasi nuova disposizione di legge, occorra naturalmente tenere conto dei principi fondamentali alla base dello Stato di diritto, del diritto fondamentale al libero sviluppo della personalità, del principio di proporzionalità, del principio di presunzione di innocenza e dell'obbligo di prevedere per legge specifiche norme relative all'utilizzazione dei dati sensibili (per avere maggiori informazioni si può consultare il sito www.bdf.bund.de ).
Sul tema della "Rasterfahndung", in particolare, va segnalato un articolo comparso il 2 ottobre scorso sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, nel quale si descrive il funzionamento del sistema e si compiono alcune osservazioni sulla sua efficacia.
Questo metodo di indagine si basa sulla definizione di un "catalogo" di criteri per la ricerca di presunti criminali; i criteri in oggetto, che permettono di individuare un "profilo" criminale, sono stati fissati dall'Ufficio penale federale, competente per le indagini in materia di terrorismo. Questo catalogo viene poi confrontato incrociandolo con i dati contenuti in numerosi archivi sia pubblici sia privati (dai registri anagrafici fino agli archivi degli uffici patenti), in modo da escludere persone non sospette o individuare soggetti che soddisfano criteri significativi ai fini di indagini ulteriori. E' stato utilizzato solo un'altra volta in passato, nel quadro delle indagini sul terrorismo di estrema sinistra negli anni '70.
Vi sono però alcune differenze. In quel caso si trattava di individuare personaggi noti, ma presumibilmente passati alla clandestinità, mentre oggi la ricerca si focalizza su persone dall'identità assolutamente sconosciuta. Inoltre, il codice di procedura penale non contiene una disposizione speciale che, come nel caso della Rasterfahndung degli anni '70, giustifichi il ricorso a tale metodica in seguito al compimento di atti criminali "di considerevole gravità". Poiché in Germania sinora non sono stati compiuti attentati da questi presunti gruppi di criminali, il ricorso alle ricerche incrociate non può fondarsi sul codice, ma deve basarsi sulle leggi di polizia in vigore nei singoli Länder - che non contengono disposizioni uniformi.
Anche per quanto concerne i criteri fissati ai fini dello screening si impongono alcune considerazioni. Si tratta, in linea di massima, del Paese di origine, dell'età, del grado di istruzione ed anche della denuncia di smarrimento del passaporto. Poiché, inoltre, c'è il sospetto che gli appartenenti alla rete terroristica abbiano studiato presso università tedesche, molte università hanno deciso di comunicare i dati degli studenti di determinate nazionalità che si sono iscritti a partire dal 1996 a corsi in materie tecniche o scientifiche. Un'ordinanza giudiziaria o un provvedimento del ministro competente nei singoli Länder stabilirà se sia ammissibile utilizzare queste categorie di dati. Va detto che per i terroristi della RAF il criterio individuato era invece il pagamento delle utenze elettriche e telefoniche in contanti anziché tramite addebito su conto bancario. Questi criteri hanno suscitato numerose proteste, soprattutto per l'accusa di discriminazione ai danni della comunità mussulmana; l'ex ministro dell'interno federale, Baum, ha ricordato, inoltre, che la metodica comporta numerose difficoltà e lungaggini, è scarsamente efficace e dovrebbe essere utilizzata "soltanto sotto la sorveglianza delle autorità per la protezione dei dati e per un periodo limitato.