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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

La notificazione dei trattamenti di dati personali
da parte degli Internet provider
Terza parte - 12.03.98

(Prima parte - Seconda parte - Quarta parte: istruzioni per l'installazione e la compilazione del moduloin formato digitale - Quinta parte: FAQ)

Nota: Il contributo amministrativo deve essere versato sul conto corrente postale n. 97204002 intestato a "Garante per la protezione dei dati personali"

Questa è la terza e ultima parte (almeno per ora) dell'analisi della notifica dei trattamenti dei dati personali da parte degli Internet provider. Avrebbe dovuto essere scritta dopo l'incontro tra il Garante e l'Associazione italiana Internet providers, ma l'incontro non è ancora avvenuto.
Andiamo avanti lo stesso, perché la scadenza rimane quella del 31 marzo, per tutti i trattamenti iniziati prima del 31 dicembre 1997, nonostante il fatto che la normativa sia incompleta, sia per quanto riguarda le disposizioni specifiche per il settore telematico, sia per quanto riguarda le misure minime di sicurezza. Infatti deve essere emanato un decreto legislativo ai sensi della legge 676/96 e manca ancora il regolamento sulle misure minime di sicurezza, previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 675/96, atteso dai primi di novembre 1997).
Ricordiamo, per inciso, che la notificazione formale è quella su carta, dove vengono apposte le firme autografe dei titolari e degli incaricati del trattamento; il dischetto serve solo a rendere più rapido l'input dei dati da parte dell'ufficio del Garante.

Vediamo ora, un quadro dopo l'altro, il modulo. Partiamo, come è ovvio, dal frontespizio, dove incontriamo subito il punto più delicato di tutta la questione. Dopo aver barrato le caselle Notificazione ordinaria e Prima notificazione, l'Internet provider deve mettere la crocetta sulla casella La notificazione riguarda anche il trasferimento di dati all'estero (art. 28 legge 675/1196). Vedremo più avanti le implicazioni di questo particolare.

Si incomincia con il quadro a) titolare, dove è opportuno indicare, nella casella sottostante il riquadro soggetto privato e ente pubblico economico, il codice 100 (altro) e dopo il Nome, denominazione o ragione sociale, la categoria, che dovrebbe essere fornitore di servizi di telecomunicazioni nel caso di un fornitore di accesso.

Passiamo al quadro b), luoghi ove sono custoditi i dati, che chiede di indicare in caso di trattamenti automatizzati, l'ubicazione delle memorie dell'elaboratore (o degli elaboratori) sul quale ( o sui quali) sono registrati i dati personali; ai fini della notificazione, quindi, non vanno considerati i luoghi ove sono ubicati i terminali collegati con tali memorie.
Sembra ovvio, invece è sbagliato. Perché le "memorie", come sa chiunque abbia bazzicato qualche ora su Internet, possono trovarsi dovunque, anche dall'altra parte del globo terracqueo, ma quello che conta è la password di chi è autorizzato ad accedervi o, se proprio vogliamo restare attaccati allo hardware, il luogo dove si trova il terminale abilitato all'accesso.
Comunque facciamo finta di niente e indichiamo i luogo o i luoghi dove si trovano i dischi rigidi che contengono i dati oggetto di trattamento.

Eccoci al quadro c) ambito di comunicazione e diffusione dei dati. Barrare le tre caselle nazionale - Unione europea - altri paesi e l'ultima dell'elenco, altro, indicando alla riga successiva: Internet.

Troviamo ora quello che forse è il punto più critico, il quadro d) descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati. Il comma 4, lettera f) dell'articolo 7 prescrive che la notifica contenga "una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati", senza alcun riferimento al regolamento sulle "norme minime" previsto dall'articolo 15, comma 2. Il modulo presenta tre caselle: trattamento automatizzato - trattamento non automatizzato - le misure adottate sono graduate per classi di dati e tre elenchi: misure organizzative, fisiche e logiche, senza che sia possibile, per il titolare, sapere quali misure siano da considerarsi minime, e per il Garante quali misure siano state adottate per quali dati. L'incertezza per il titolare non è irrilevante, perché ci sono di mezzo le sanzioni penali. Quindi è bene riempire la casella Precisazioni utili, cercando di soddisfare la prescrizione dell'articolo 7, comma 4. lettera f).

Il quadro e) cessazione del trattamento per ora non ci interessa e quindi passiamo al quadro f) responsabile. Qui devono essere indicate le generalità del responsabile del trattamento, se è nominato o i dati della struttura esterna eventualmente delegata al trattamento. Ricordiamo che il fornitore di accesso o di hosting può essere responsabile o incaricato del trattamento di dati il cui titolare sia un fornitore di contenuti, e che quest'ultimo deve indicare la circostanza nella propria notificazione. In ogni caso il responsabile e l'incaricato devono ricevere istruzioni scritte dal titolare.

La compilazione del quadro g) notizie volte a facilitare i rapporti con il titolare non è obbligatoria. Chi volesse compilarla tenga presente che per servizi, organismi, persone fisiche e giuridiche preposte ai trattamenti sembra che si debbano intendere gli incaricati del trattamento.

Il quadro h) persone fisiche che sottoscrivono la notificazione: - in forma semplificata - per la cessazione del trattamento va saltato, perché per il trattamento di dati con diffusione su Internet è richiesta la notificazione ordinaria.

Tutti i quadri successivi richiedono di volta in volta l'inserimento di codici, da ricavare dagli allegati, o di barrare alcune caselle. Non c'è altro da fare che armarsi di pazienza e rispondere a tutti i quesiti. Un'annotazione particolare richiede il quadro o) banca o banche dati cui si riferisce il trattamento. Nella prima parte devono essere indicati i diversi archivi, senza dimenticare quelli dei LOG, gli eventuali elenchi degli abbonati accessibili al pubblico eccetera.
Nella seconda parte si deve indicare se i trattamenti sono "connessi" con altri trattamenti o banche dati, e se questi trattamenti o banche dati si trovano all'estero. Qui il problema è complicato, perché non è chiaro quale possa essere la natura della "connessione". Il fatto è che qualsiasi dato diffuso via Internet è fatalmente connesso con una miriade di altri trattamenti, se non altro perché tutti i siti sono costantemente interrogati dai "motori di ricerca" che alimentano le rispettive banche dati, sia perché ogni volta che un terzo inserisce in una sua pagina un link a una pagina del notificante si ha una connessione tra trattamenti, in senso tecnico. E' quindi opportuno indicare nelle caselle tutte le aree geografiche elencate alla fine dell'allegato d).

E così torniamo al punto di partenza: nel momento stesso in cui l'Internet provider inserisce nella notificazione le informazioni relative al trasferimento dei dati all'estero, o la connessione con trattamenti che si svolgono all'estero, si trova in una posizione "irregolare" ai sensi dell'articolo 28. Che dice:
(Trasferimento di dati personali all'estero)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; (omissis).

Le disposizioni sono chiare: per trasferire dati personali (che si suppone non siano dati sensibili) fuori dall'Unione europea è necessario attendere 15 giorni dopo la notificazione (commi 1 e 2), mentre nel caso di paesi che non assicurino un livello di tutela "adeguato", c'è il divieto puro e semplice. Considerando che via Internet la diffusione avviene verso tutti i paesi del mondo e che non si può fermare il trattamento per i quindici giorni prescritti dal comma 2, si arriva al paradosso che tutti gli Internet provider sono fuori legge.
Il che non significa, per fortuna, che corrano i rischio di sanzioni penali. Infatti la normativa è incompleta (per l'esplicita previsione di disposizioni speciali contenuta nella legge 676/96), e nessuno può pretendere che un soggetto si adegui a disposizioni... ancora inesistenti.

Una via d'uscita potrebbe essere trovata nel comma 4, assumendo sia che con la sottoscrizione del contratto di abbonamento l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso (si può inserire nel contratto una clausola apposita), sia che la diffusione di alcuni dati (come l'indirizzo e-mail, che è a tutti gli effetti un dato personale) è necessaria per l'esecuzione degli obblighi derivanti da contratto stesso. Ma restano fuori i dati che attraverso il sistema del notificante vengono diffusi da chi, come abbonato o semplice utente, pubblica pagine Web o scrive a qualche newsgroup.
Questi soggetti possono essere considerati non obbligati alla notificazione, ai sensi del comma 5-ter, lettera n) dell'
articolo 7. Ma tutto questo dovrebbe essere regolato con chiarezza dal futuro decreto legislativo sulla tutela dei dati nei servizi telematici.

Per ora non resta che inviare la notificazione più completa possibile (a mezzo di lettera raccomandata, posto che non è ancora possibile la "raccomandata telematica"), per evitare le sanzioni previste dall'articolo 34:
Omessa o infedele notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'
articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad anno.

(M.C.)