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Protezione dei dati personali

La proroga della proroga forse non proroga molto

di Luigi Neirotti* - 25.11.04

 

Dunque, alla fine, il termine per l'adozione delle "nuove" misure minime di sicurezza è stato nuovamente differito. Si vedano al riguardo l'articolo di Paolo Ricchiuto dell'11 novembre ed il gustoso articolo di Corrado Giustozzi del 15, su questa rivista.
Come giustamente osservato, si tratta di una "proroga della proroga" che ha creato, tra coloro che sono obbligati ad implementare le misure di sicurezza, un certo disorientamento e confusione.

Siamo veramente sicuri che la "proroga della proroga" dia corso ad una proroga effettiva dell'applicazione della privacy?
Qualche chiarimento a beneficio di chi deve applicare le norme è forse utile.
In primo luogo, occorre ricordare che la proroga dei termini per l'adozione delle "nuove" misure di sicurezza non significa minimamente inosservanza o dilazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di privacy da parte di coloro che effettuano operazioni di trattamento di dati personali. Al contrario, dal 1° gennaio 2004, data d'entrata in vigore del Codice Privacy, la disciplina della tutela dei dati personali ha acquistato ancor più rilevanza e importanza nella realtà attuale. Quindi non si tratta di una proroga dell'attuazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, che anzi si sta ulteriormente completando con i codici di deontologia professionale.

Operatori ed imprese attenzione: la disciplina codicistica in materia di trattamento dei dati personali è pienamente in vigore da circa un anno! (senza considerare il regime della 675/96).

In secondo luogo, occorre osservare che il Codice Privacy ha ampliato e aggiornato l'elenco delle misure minime già obbligatorie per legge prima dell'entrata in vigore del Codice. Ciò vuol dire che il termine transitorio del 30 giugno 2005 si riferisce esclusivamente alle nuove misure minime di sicurezza che devono essere applicate e non a quelle che erano già obbligatorie in passato in base al DPR 318/99 e che dovevano essere adottate al massimo entro il 31 dicembre 2000 (cioè quasi quattro anni orsono).

Particolare attenzione merita il documento programmatico sulla sicurezza, che la precedente disciplina già prevedeva tra le misure minime, e che doveva essere redatto - a norme tuttora vigenti - solo in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato per mezzo di "elaboratori accessibili mediante reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico".

Oggi, con la normativa del Codice, oltre a qualche piccola modifica nella struttura, l'obbligo di redazione del documento programmatico sulla sicurezza è esteso a carico di tutti soggetti che trattano dati sensibili o giudiziari mediante un sistema automatizzato, indipendentemente dalla tipologia di collegamento (quindi anche quelli stand alone o collegati mediante local area network).

Anche in questo caso, operatori ed imprese attenzione: occorre analizzare le situazioni in dettaglio per capire se la proroga è realmente applicabile o se si tratta di un adempimento già dovuto, seppur nella formulazione precedente.

A questo punto tenuto conto della seconda proroga, il termine ultimo di adempimento per tutti coloro che sono tenuti a redigere per la prima volta il documento programmatico sulla sicurezza diviene il 30 giugno 2005, mentre l'obbligo di aggiornamento annuale comincerà a decorrere a partire dal 31 marzo 2006.
Diversamente, per tutti coloro i quali l'obbligo di redazione del documento programmatico per la sicurezza vigeva già in precedenza, si applicherà l'obbligo di aggiornamento secondo la scadenza prevista, già al 31 marzo 2005.

Sempre alla luce della proroga approvata, si può discutere se "la menzione nella relazione accompagnatoria del bilancio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza" sia dovuta già in occasione dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, e quindi nella relazione che verrà approvata entro aprile 2005.

Se si ritiene, come mi sembra corretto, che la regola in questione sia una "nuova" misura di sicurezza, allora si dovrebbe concludere, nonostante il parere del Garante reso alla Confindustria lo scorso 22 marzo, che tale menzione sarà dovuta solo dopo l'entrata in vigore dell'obbligo e quindi dopo il 30 giugno 2005 (quindi nella relazione approvata, sempre per chi chiude il bilancio a fine anno solare, ad aprile 2006).

Forse non si tratta proprio di un "libera tutti" (fino al 30 giugno) anche se la privacy effettivamente gioca un po' a nascondino.
 

* Avvocato in Milano, partner Studio Legale Tributario - EYLaw - Responsabile del dipartimento di diritto dell'informatica

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