di Laura Liguori e Gianfranco
Puopolo - 26.10.2000
I. Introduzione
L'ordinamento spagnolo presenta alcune peculiarità in materia di
protezione dei dati personali, che ne evidenziano la originalità rispetto al
resto degli ordinamenti europei. Infatti, la tutela della riservatezza è
riconosciuta a livello costituzionale, dall'art. 18 della Costituzione
adottata nel 1978, il cui quarto comma prevede che un'apposita legge
"porrà limiti all'uso dell'informatica per salvaguardare l'onore e l'intimità
personale e familiare dei cittadini e il pieno esercizio dei loro diritti".
Peraltro, va sottolineato come i precedenti commi dello stesso articolo
garantiscano il diritto all'onore, all'intimità personale e familiare e all'immagine,
la inviolabilità del domicilio e il segreto delle comunicazioni.
Le previsioni "programmatiche" contenute nell'articolo 18 della
Costituzione spagnola sono state attuate con l'adozione di leggi apposite:
quella del 1982 sull'onore, quella del 1984 sulle intercettazioni telefoniche,
ripresa nel 1992 dalla cd. "Legge Corcuera" sulla sicurezza urbana.
Per molto tempo l'unica parte dell'articolo 18 rimasta inattuata è stato
proprio il quarto comma: solo il 31 gennaio del 1993 è entrata in vigore la
"Legge organica per regolare il trattamento automatizzato di dati
personali" (LORTAD). Si tratta di una legge organica, cioè di una legge di
rango superiore rispetto a quella ordinaria, paragonabile alle nostre leggi
costituzionali, dalle quali si discosta tuttavia per alcune peculiarità che non
è dato rinvenire nell'ordinamento italiano. La stessa costituzione spagnola
stabilisce che la legge organica va approvata globalmente e dalla maggioranza
assoluta del congresso. La legge organica, inoltre, si caratterizza per la
circostanza che essa può contenere disposizioni con il valore di legge
ordinaria, al fine di renderne alcune parti più facilmente modificabili.
Un altro elemento che rende l'esperienza spagnola alquanto originale è
stata la particolare sensibilità dimostrata dall'opinione pubblica e dai
privati con riguardo ai problemi della tutela della riservatezza nell'era
informatica. Nel novembre del 1990 fu istituita, su iniziativa di un gruppo di
privati, la Commissione
per le Libertà e l'Informatica (CLI) . Infatti, in occasione di un
censimento, molti cittadini avevano rilevato che alcune delle domande contenute
nel questionario risultavano eccessivamente penetranti: il timore che si diffuse
era quello che i dati venissero utilizzati non tanto a fini statistici, bensì a
fini fiscali. In assenza di un organo pubblico di controllo del settore relativo
al trattamento dei dati personali, un gruppo di soggetti privati composto da
associazioni di magistrati, lavoratori, operatori di marketing, tecnici dell'informazione,
utenti di tecnologie informatiche, ecc., decise di dare vita a questo organismo,
attualmente ancora attivo e che, a partire dal 1997, opera come sezione
specializzata della Associazione Spagnola per i Diritti Umani. Scopo principale
della CLI è quello di promuovere in tutto il Paese "la protezione dei
diritti dell'individuo, in particolare il diritto all'intimità, nei
confronti delle tecnologie informatiche e della comunicazione, cercando di
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questi temi per lo
sviluppo e il rafforzamento della democrazia in una società tecnologica".
Attualmente, la legge organica del 1993 è stata sostituita dalla legge
n. 15 del 1999 (sempre organica), con la quale è stata data attuazione
anche in Spagna alla Direttiva europea del 25 ottobre 1996 (95/46/CE).
II. La nuova legge organica
Anzitutto, la legge spagnola si distingue dalla legge 675/96 con riguardo al
suo oggetto e al suo ambito di applicazione. La legge organica, infatti,
garantisce e protegge, rispetto al trattamento di dati personali "le
libertà pubbliche e i diritti fondamentali delle persone fisiche, con
particolare riguardo all'onore e l'intimità personale e familiare".
Pertanto, la legge non trova applicazione per le persone giuridiche, a
differenza di quella italiana, il cui articolo
1 la dichiara espressamente applicabile anche nei confronti "delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione".
Con riguardo al proprio ambito di applicazione, mentre la legge italiana
disciplina i trattamenti effettuati sul territorio italiano, la legge spagnola,
oltre ad applicarsi ai trattamenti di dati effettuati sul territorio nazionale,
specifica che essa troverà applicazione anche quando il responsabile del
trattamento si trovi fuori del territorio spagnolo ma, in base alle norme di
diritto internazionale privato, gli si debba applicare la legge spagnola ovvero
quando il responsabile si trovi fuori del territorio europeo e utilizzi per il
trattamento mezzi situati in Spagna, salvo che tali mezzi siano utilizzati
esclusivamente in via transitoria. Si noti che per "responsabile",
secondo la legge spagnola, si intende la figura corrispondente al nostro
"titolare", vale a dire il soggetto cui competono le decisioni
relative alle finalità, contenuto e uso del trattamento - anche, se come
vedremo, poiché la legge spagnola introduce anche il concetto di archivio,
colui che crea l'archivio, può non coincidere con il responsabile così
inteso. L'"incaricato" spagnolo, d'altra parte, corrisponde al
"responsabile" italiano, cioè colui che effettua il trattamento per
conto del titolare. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge: gli
archivi personali o domestici, gli archivi sottoposti a segreto di stato, gli
archivi realizzati per investigazioni sul terrorismo e sulla criminalità
organizzata.
Quanto ai principi generali, analogamente a quanto previsto dalla normativa
italiana, i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedere le finalità
del trattamento, il quale non potrà essere effettuato per finalità diverse da
quelle dichiarate al momento della raccolta. Anche secondo la legge spagnola, è
necessario fornire all'interessato alcune informazioni al momento della
raccolta dei dati, in particolare sull'esistenza di un archivio che ne
contiene i dati personali, sulla natura obbligatoria o facoltativa della
comunicazione dei propri dati e sulle conseguenze di un eventuale rifiuto, sulla
possibilità di esercitare i propri diritti (di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione), sulle generalità del responsabile.
Il trattamento di dati personali potrà essere effettuato solo con il
consenso "inequivoco" dell'interessato, salvo che la legge disponga
diversamente. E la stessa legge organica introduce una serie di eccezioni,
simili a quelle previste dalla legge italiana. Inoltre, il consenso può essere
in qualsiasi momento revocato, in presenza di una giusta causa.
Vengono considerati "dati sensibili" i dati personali che rivelano
le convinzioni ideologiche, l'appartenenza sindacale, religiosa o filosofica
dell'interessato. Per il trattamento di questi dati la legge organica richiede
il consenso espresso e scritto dell'interessato. I dati riguardanti l'origine
razziale, la salute, la vita sessuale potranno essere oggetto di trattamento con
il consenso espresso dell'interessato ovvero quando, per ragioni di interesse
generale, una disposizione di legge le consenta.
Per quanto riguarda il profilo della sicurezza, la legge organica impone al
responsabile l'obbligo di adottare le misure necessarie, tenendo conto dello
stato della tecnologia, la natura dei dati e i rischi a cui sono esposti.
Inoltre, la legge spagnola sancisce l'obbligo del segreto professionale a
carico del responsabile e di chiunque intervenga in una qualsiasi fase del
trattamento.
Quanto alla comunicazione dei dati personali, questa potrà essere effettuata
solo con il consenso dell'interessato, salve alcune eccezioni (previsione di
legge, dati accessibili al pubblico, comunicazione alle autorità fiscali o
giudiziarie, o alle amministrazioni pubbliche per fini statistici, storici, o
scientifici, dati sanitari da comunicare per fronteggiare una urgenza o per
realizzare studi). La legge organica sancisce la nullità di detto consenso nel
caso in cui l'interessato non sia stato messo nelle condizioni di conoscere le
finalità del trattamento o il tipo di attività nel cui ambito avverrà la
comunicazione. Anche in questo caso il consenso è revocabile.
III. Archivi pubblici e privati nella legislazione spagnola
Anche la legislazione spagnola prevede una disciplina differenziata per gli
archivi pubblici e per quelli privati.
Con riguardo agli archivi di titolarità pubblica, la loro creazione, modifica o
soppressione può avvenire solo in base ad una disposizione di legge che indichi
chiaramente le finalità, gli interessati i cui dati personali saranno raccolti,
il procedimento di raccolta e la struttura dell'archivio, eventuali cessioni
di dati, l'organo responsabile, le modalità per l'esercizio dei diritti
dell'interessato, le misure di sicurezza adottate. Ci sono numerose eccezioni
a favore delle amministrazioni pubbliche: a) i dati possono essere comunicati ad
altre amministrazioni quando lo dispone una norma di legge; b) la polizia può
effettuare trattamenti di dati sensibili in base al criterio della
"necessità delle indagini in corso"; c) in base allo stesso criterio
è possibile escludere il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, come
anche nel caso in cui l'accesso rappresenti un ostacolo all'adempimento di
obblighi fiscali o quando l'interessato sia oggetto di attività ispettiva; d)
è possibile non rendere l'informativa all'interessato al momento della
raccolta quando ciò possa ostacolare o impedire le funzioni di controllo nel
caso di illeciti amministrativi.
Quanto agli archivi di titolarità privata, anche la legge spagnola introduce
l'obbligo a carico di chi crea un archivio di dati personali (che dunque
sembra potere essere persona diversa dal responsabile) di notificarlo alla Agenzia
per la protezione dei dati (APD). Si noti come la normativa spagnola,
pur disciplinando il "trattamento" di dati personali, in moltissime
occasioni ha come oggetto non il trattamento, ma l'archivio di dati personali.
Da questo punto di vista, la legge spagnola si distingue da quella italiana,
secondo la quale è il trattamento ad essere oggetto di notifica,
autorizzazione, esenzione, mai l'archivio o la banca dati, di cui si può
parlare solo in relazione ai "trattamenti" dei dati ivi contenuti.
Forse l'approccio spagnolo potrà sembrare meno coerente, ma, dal punto di
vista pratico, è più facile collegare un obbligo come quello della notifica,
ad esempio, alla creazione dell'archivio piuttosto che ai trattamenti ad esso
connessi, che possono essere anche innumerevoli e meno facili da controllare.
Nella sezione dedicata agli archivi privati, singole disposizioni si
preoccupano di disciplinare in dettaglio alcune ipotesi particolari: a) la
cessione di dati da parte del responsabile dell'archivio, che deve essere
comunicata all'interessato; b) il trattamento di dati accessibili al pubblico
in quanto facenti parte di liste pubbliche; c) gli archivi contenenti
informazioni sulla solvenza patrimoniale e sul credito; d) i trattamenti
effettuati a fini di marketing, che potrà essere effettuato solo su dati
accessibili al pubblico o con il consenso dell'interessato. Un'altra
peculiarità della legislazione spagnola è data dal cosiddetto Censo
Promocional. Le aziende che operano nel settore del marketing diretto, della
pubblicità, della vendita a distanza, possono chiedere all'Istituto nazionale
di statistica una copia di tale lista, che è formata dai nomi, cognomi e
indirizzi dei soggetti inseriti nelle liste elettorali. I cittadini hanno il
diritto di farsi cancellare da questa lista. La lista potrà essere utilizzata
per un anno, decorso il quale perderà la sua qualità di fonte accessibile al
pubblico - che è una condizione essenziale per effettuare alcuni dei
suindicati trattamenti senza ottenere il consenso dell'interessato.
Quanto al trasferimento di dati all'estero, la legge organica lo ammette
solo nel caso in cui il paese destinatario dei dati preveda un livello di
protezione equiparabile a quello previsto dalla stessa legge organica, a meno
che non si ottenga l'autorizzazione da parte dell'APD, la quale provvederà
a rilasciarla solo se saranno state ottenute adeguate garanzie. Ci sono alcune
eccezioni a questo principio generale, la più rilevante delle quali è la
circostanza che destinatario del trasferimento sia uno Stato membro dell'Unione
europea ovvero uno Stato terzo, la cui legislazione sia stata ritenuta adeguata
dalla Commissione europea.
IV. L'autorità di controllo
L'APD è l'organo di diritto pubblico preposto alla vigilanza del settore
relativo alla protezione dei dati personali, al quale sono demandate tutta una
serie di attività funzionali all'applicazione della legge: rilasciare le
autorizzazioni necessarie, esaminare i reclami degli interessati, eseguire
ispezioni sugli archivi oggetto della legge organica, l'emanazione delle
sanzioni. L'apparato sanzionatorio predisposto dalla legge organica, non
prevede che sanzioni pecuniarie a carico dei responsabili, a differenza di
quello italiano, il quale introduce sanzioni penali piuttosto rilevanti, e per
questo motivo è stato oggetto di numerose critiche. |