II. Il sistema normativo
Finalità principale del Data Protection Act 1998 era quella di adeguare la
normativa inglese sulla privacy (Data Protection Act 1984) alle
disposizioni della direttiva del '95, in tal modo allineandosi, per così dire,
agli standard europei in tema di tutela dei dati personali.
Dal confronto tra l'attuale normativa inglese e quella italiana, emerge
tuttavia che, anche dopo l'attuazione della direttiva, permangono alcune
differenze, a volte anche significative, tra le discipline sulla privacy dei
diversi Paesi europei (Si vedano a questo proposito anche gli altri articoli sul
tema apparsi in questa sezione di InterLex).
Oggetto e ambito di applicazione
La legge inglese si applica esclusivamente ai dati personali delle persone
fisiche, mentre la legge 675/96, prevede, all'art.
1, che la stessa trovi applicazione nei confronti "delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione".
Vale, anche in Gran Bretagna, il principio della territorialità, per cui la
legge sulla privacy trova applicazione rispetto ai trattamenti di dati
effettuati sul territorio nazionale, ma con la precisazione che la legge inglese
si applica anche laddove il trattamento sia effettuato da un soggetto non
stabilito sul territorio nazionale che ricorre, ai fini del trattamento di dati
personali, a strumenti situati nel territorio nazionale, a meno che questi non
siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio nazionale. In quest'ultima
ipotesi il titolare del trattamento è tenuto a nominare un rappresentante
stabilito in Gran Bretagna.
Infine, le differenze esistenti circa il trattamento rilevante ai fini dell'applicabilità
della legge sono venute meno proprio con la riforma del 1998 che ha esteso la
tutela anche a certe forme di archiviazione manuale precedentemente escluse.
I diritti dell'interessato
Il Data Protection Act 1998, part II, attribuisce all'interessato
il diritto di accesso ai dati oggetto del trattamento, conformemente all'art.
12 della Direttiva, il diritto di opporsi al trattamento di dati che sia o possa
risultare pregiudizievole per l'interessato o per una terza persona, il
diritto di opporsi al trattamento di dati condotto per scopi di direct
marketing e il diritto a non essere sottoposta a decisioni individuali
automatizzate ai sensi dell'art. 15 della direttiva.
Il consenso dell'interessato, che pure è richiesto dalla legge inglese quale
condizione per il trattamento dei dati personali, non viene previsto nel corpo
della legge, come avviene per la 675/96, bensì nell'allegato (Schedule 2).
Così come in allegato sono affermati i principi di qualità nel trattamento dei
dati personali (Schedule 1). L'impressione di chi scrive è che in tal
modo si perde l'importanza chiave dei principi di qualità nel trattamento dei
dati e della necessità del consenso al trattamento.
Gli obblighi del titolare
Il titolare del trattamento dei dati è tenuto a notificare al Commissioner
i dati che lo riguardano e a fornire una descrizione generale delle misure di
sicurezza adottate, nonché a comunicare le eventuali modifiche che dovessero
intervenire successivamente. In certi casi particolari, quando il trattamento
dei dati può apparire pregiudizievole, il titolare è tenuto ad astenersi dall'effettuare
il trattamento dei dati fino a che il Commissioner non si sia pronunciato
sulla notifica, ovvero non sia scaduto il termine dei 28 giorni entro i quali il
Commissioner deve esaminare la notifica.
Il trattamento di dati sensibili
In Italia, com'è noto, il trattamento dei dati sensibili è subordinato
al consenso scritto dell'interessato e all'autorizzazione preventiva del
garante, tranne il caso dei dati personali inerenti alla salute (dove non è
necessaria l'autorizzazione del Garante) e dei dati raccolti nell'esercizio
della professione di giornalista (dove non è richiesto né il consenso, né l'autorizzazione
del Garante). La legge inglese, invece, richiede il consenso dell'interessato,
ovvero, in alternativa, che il trattamento sia necessario per adempiere
un'obbligazione cui è tenuto il titolare nell'ambito di un rapporto di
lavoro, ovvero sia necessario per proteggere gli interessi vitali dell'interessato
o di un'altra persona, sia necessario nell'ambito di un procedimento legale,
per ottenere consulenza o preparare la difesa, o infine per finalità mediche (Schedule
3).
III. Le autorità garanti della protezione dei dati personali
Due sono le autorità preposte alla tutela dei dati personali in Gran
Bretagna: il Data Protection Commissioner e il Data Protection
Tribunal.
Il Data Protection Commissioner riceve le notificazioni dei titolari del
trattamento di dati personali, ne cura la registrazione e mantiene il registro
dei titolari. Le informazioni contenute nel registro sono accessibili al
pubblico gratuitamente e senza particolari limiti; dietro retribuzione, è
possibile chiedere copia certificata delle informazioni.
Il Commissioner effettua un controllo preventivo circa le
notificazioni riguardanti trattamenti di dati che sono o potrebbero essere
pregiudizievoli per l'interessato e, entro un periodo di 28 giorni, peraltro
prorogabile, invia le proprie conclusioni. Il Commissioner vigila sulla
corretta applicazione della legge sulla privacy e invia, nei casi opportuni,
notificazioni ai titolari. Ha inoltre funzioni propositive e consultive
relativamente ai regolamenti disciplinanti il procedimento di notifica.
Dal 30 Gennaio 2001 il Data Protection Commissioner ha assunto il ruolo
di garante della libertà di informazione ed è ora noto come Information
Commissioner.
Il Data Protection Tribunal composto di membri togati e non togati,
(questi ultimi rappresentano gli interessi delle parti in conflitto, ovvero
titolari e interessati), è competente a conoscere i reclami avverso le
decisioni del Data Commissioner. Va sottolineato come in questo caso, a
differenza del caso italiano, le competenze giurisdizionali in materia di dati
personali siano state attribuite ad un organo di natura giudiziaria che non
coincide con l'organo di controllo.