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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

La giurisprudenza dell'Autorità garante
di Giuseppe Santaniello* - 30.10.03

(Relazione introduttiva tenuta il 22 ottobre 2003 in occasione della presentazione del Massimario 1997-2001 del Garante per la protezione dei dati personali)

Sommario: 1) Profili del massimario; 2) Fattori di sviluppo della giurisprudenza del Garante; 3) Le sentenze della Corte Costituzionale; 4) Il nuovo quadro normativo: il Codice del trattamento dei dati personali

1) La pubblicazione del massimario è connessa all’esigenza, già ravvisata dal Garante nella Relazione al Parlamento relativa all’anno 2001, di porre a disposizione del pubblico un’opera sistematica, improntata a principi tecnico giuridici rigorosi. La finalità è di consentire una agevole conoscenza dei principi e delle regole inerenti alla tutela della privacy da parte dell’organo di garanzia, attraverso l’eleborazione di una fitta serie di pronunce relative alla risoluzione di numerosissime controversie.
L’opera curata dai magistrati Luigi Pecora e Giuseppe Staglianò traccia un quadro chiaro e organico della materia considerata e offre un utile contributo per l’applicazione della normativa concernente la tutela della riservatezza, nonchè di altri diritti fondamentali che con questa interagiscono.
Gli Autori hanno saputo ripercorrere, con ordine sistematico, un itinerario giurisprudenziale nell’arco di un quinquennio, in tutte le sue sequenze, negli orientamenti innovativi, nelle tappe di avanzamento verso la protezione dei valori in gioco.

2) Va rilevato come l’ingente mole delle decisioni (che formano la fitta trama giurisprudenziale nell’arco di un quinquennio) si ricolleghi al fattore determinante della straordinaria diffusione del ricorso al Garante, il quale è entrato sempre più nella disponibilità di un numero crescente di soggetti, che si avvalgono di tale rimedio giuridico con particolare efficacia di risultati.
La rapidità di svolgimento del giudizio, la sua economicità, la facilità di utilizzo dei mezzi istruttori configurano in maniera nitida una forma di giustizia vicina al cittadino e sollecita alle sue istanze. L’elemento caratterizzante, che imprime un particolare valore al ricorso medesimo, è la sua alternatività rispetto alla tutela innanzi al giudice ordinario.
Inoltre deve considerarsi che i fattori di sviluppo della giurisprudenza elaborata dall’Autorità garante sono connessi alla vastità dei settori sui quali vanno ad incidere le regole della privacy. Come ebbe a rilevare nella decorsa legislatura la Commissione affari costituzionali della Camera (nella sua approfondita indagine conoscitiva sulle Autorità indipendenti), queste si distinguono a seconda che abbiano una caratterizzazione monosettoriale (cioè si occupano solo di un determinato comparto) oppure una caratterizzazione plurisettoriale, che si esplica su una molteplicità di comparti sociali ed economici. Tra queste va annoverata l’Autorità garante della privacy.
In realtà la privacy, secondo una incisiva definizione dottrinale, non racchiude un unico diritto, bensì un nucleo composito o (con suggestiva immagine ) una costellazione di diritti.
Anzi essa si pone, di frequente, come punto di intersezione e di raccordo con altri diritti fondamentali (quali il diritto di cronaca, di iniziativa economica, il diritto al lavoro, il diritto alla salute etc.)
In tali evenienze viene in rilievo il delicato problema del bilanciamento fra valori concorrenti. E, poichè (come ha osservato il Presidente del Senato Pera) "le esigenze da conciliare e tutelare hanno ciascuna la stessa dignità e non possono essere ordinate in una scala gerarchica fissa", è affidato all’Autorità di garanzia il compito di rinvenire, di volta in volta, il punto di equilibrio. Il che richiede una linea giurisprudenziale mai statica, ma anzi fortemente dinamica.
Ed è di estremo interesse ricordare che gli elementi costitutivi del composito nucleo di situazioni giuridiche inerenti al trattamento dei dati personali e le forme della tutela sono stati individuati con particolare autorevolezza dalla Corte Costituzionale. E’ nella sentenza n. 139 del 1990 che il giudice delle leggi utilizza per la prima volta il termine privacy. La decisione costituisce un tassello importante nella elaborazione del diritto alla riservatezza, soprattutto perchè la Corte adotta una visione della privacy come diritto strumentale, ossia necessario perchè altri diritti fondamentali possano essere pienamente esercitati.
In questa prospettiva dinamica la privacy non è più intesa come right to be alone, ma anche come diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni: solo così infatti il soggetto può dirsi veramente libero.
Una visuale ancora più aperta si riscontra nelle pronunce in cui la Corte si occupa del diritto alla riservatezza nei confronti dei trattamenti e accertamenti sanitari. Viene in rilievo la formula della dignità della figura umana, comprensiva del diritto alla riservatezza, che viene ritenuta un limite invalicabile.
E nella sentenza 366 del 1991 il giudice delle leggi può spingersi oltre e inaugura una più avanzata prospettiva (a proposito della disciplina delle intercettazioni telefoniche), non più fondando la pronuncia sull’art. 15 della Costituzione, ma facendo ricorso ad una immagine: lo spazio vitale senza il quale la persona umana non può svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana.

3) Chiariti, sulla base delle considerazioni finora prospettate, i valori costitutivi della tutela del trattamento dei dati personali, va osservato che la elaborazione giurisprudenziale del Garante si configura sempre più come un work in progress. E ciò non solo perchè si aprono continuamente nuovi nuclei tematici (basterebbe ricordare le continue innovazioni della tecnologia oppure la genetica, oppure le comunicazioni elettroniche nel loro proteiforme divenire , la videosorveglianza etc.), ma anche e soprattutto perchè sorgono nuovi diritti, in riferimento ai quali deve misurarsi la funzione giustiziale affidata all’organismo di garanzia.

4) E proprio nella fase attuale la funzione decidente del Garante sta per ampliarsi e intensificarsi, per effetto del recente Codice in materia di protezione di dati personali. Il quale, tra molti profili innovativi, introduce nel nostro ordinamento il diritto alla protezione dei dati personali, quale diritto fondamentale della persona integrantesi col più generale diritto alla riservatezza richiamato dall’art. 1 della legge-base 675/1996. In tal modo il nostro legislatore si è adeguato al quadro normativo comunitario, che già nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del dicembre 2000 aveva incluso nel capo II (dedicato alle libertà garantite) il rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7) e la protezione dei dati di carattere personale (art. 8).
Sicuramente assume sempre più consistenza lo sviluppo di tutte le libertà fondamentali, attraverso tale Carta, in cui prende risalto la protezione dei dati personali, quale momento di libertà conferendone la tutela alla Autorità indipendente. E inoltre la Ue ha aperto il grande cantiere giuridico del progetto costituzionale per l’attuazione di un’Europa dei diritti, un’Europa dei valori, nella sua configurazione di un soggetto non più soltanto economico, ma di un soggetto politico dotato di una somma di poteri costituzionali. E la Carta dei diritti è destinata ad essere integrata nella Costituzione dell’Unione.
Ma, oltre alla introduzione di un nuovo diritto, il Codice ha riplasmato, in una visuale di misure più efficaci, molte regole generali per il trattamento dei dati, le regole per i soggetti pubblici, le disposizioni relative a specifici settori, le finalità di rilevante interesse pubblico, e ha assicurato nuove garanzie inerenti alla tutela amministrativa e giurisdizionale.
Come ha osservato il prof. Guido Alpa, la disciplina dei dati personali per effetto di tali fattori innovativi, è divenuta un ordinamento di settore, complesso non solo per l’estensione delle aree di afferenza e per il contenuto tecnico delle disposizioni, ma anche per la pluralità delle fonti che esso coinvolge. La graduale estensione della disciplina è in termini strutturali e istituzionali, dal momento che dal diritto alla riservatezza si è via via passati al diritto alla identità personale, al diritto al trattamento dei propri dati i quali sono rappresentativi della persona in tutte le proiezioni della sua attività, in tutte le sfaccettature della sua vita intima e sociale. Si tratta di un itinerario concettuale, che dà la misura della protezione dei diritti civili nella società contemporanea.
Per effetto di norme sempre più innovative i settori di intervento del Garante si inseriscono in un ciclo costantemente evolutivo. In relazione a tali fattori l’itinerario giurisprudenziale finora percorso ha già registrato molte tappe, molti punti di svolta; ma il cammino deve ancora proseguire senza soste ed avanzare, con ritmo spedito, poichè ciò che conta è il traguardo da raggiungere: cioè la tutela piena ed efficiente dei diritti fondamentali della persona umana.
 

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