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 Il diritto di accesso

Brevissime considerazioni su pubblicità delle leggi, reti telematiche e Internet
di Francesco Brugaletta - 16.12.96

L'art. 73 della costituzione italiana così recita: "le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso".
Orbene "nulla questio" in relazione alla necessità avvertita dal legislatore costituzionale di stabilire un termine di "vacatio" ed un "dies a quo" di decorrenza dello stesso.
Non è in questione nemmeno l'individuazione da parte del legislatore ordinario della Gazzetta Ufficiale come strumento per realizzare la pubblicità indispensabile al fine di cui sopra.

Mi vorrei soffermare, invece, sulla opportunità di ricostruire la "ratio" della prescrizione costituzionale alla luce delle nuove esigenze della società ed in relazione alle nuove acquisizioni tecnologiche.
Sotto questo punto di vista mi pare utile ricordare che compito indefettibile del legislatore è quello di fare in modo che il comando imperativo contenuto nella legge abbia il massimo di divulgazione fra i cittadini in modo da amplificare la possibilità di una effettiva e consapevole attuazione della stessa.
A maggior ragione ciò deve avvenire nel sistema attuale nel quale l'ordinamento giuridico si presenta sempre più complesso e difficile da interpretare (da ultimo sul tema cfr : V. Caianiello, " La legalità" in Il Consiglio di Stato, n. 4, aprile 1996, II, pag. 771, senza scordare l'importante contributo della Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988 sull'ignoranza della legge penale).
Va ricordato a tal proposito che in Italia sono in vigore circa 200.000 leggi, un numero spropositato se si pensa alle leggi in vigore in altri paesi europei (meno di diecimila in Francia e in Germania).
Sussiste poi una notevole mole di produzione normativa a livello europeo nonchè a livello regolamentare ministeriale e locale.

Per raggiungere l'obiettivo della maggiore diffusione possibile delle norme (primarie e secondarie) non par dubbio che debbano essere utilizzati tutti gli strumenti messi a disposizione dalle innovazioni e dalle scoperte tecnologiche.
Una certa consapevolezza di tale necessità la ebbe anche il legislatore italiano quando con la legge 11 dicembre 1984 n. 839 all'art. 11 così dispose:
"L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della gazzetta ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.
La Gazzetta Ufficiale è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi."
È evidente che il legislatore colse nel 1984 il fenomeno della capillare diffusione delle edicole dei giornali e dei notiziari radiotelevisivi e ritenne di utilizzarlo proprio per la finalità in discorso.

Da allora ad oggi, tuttavia, ben altra strada è stata fatta e ben altri fenomeni si sono affermati.
In particolare le reti telematiche - Internet in primo luogo - sono attualmente in condizione di diffondere in tempo reale e con poca spesa una massa enorme di informazioni con possibilità di ricerca semplice, gratuita e immediata da parte degli utenti (ne parlo approfonditamente nel mio "La diffusione di telematica, bbs e reti : quali conseguenze per il diritto dell'informatica e per l'informatica giuridica" in I Tribunali Amministrativi regionali, n. 12, dicembre 1994, II, pag. 378).
Un esempio di utilizzo delle reti telematiche ci viene dall'esperienza degli U.S.A. dove le Autorità pubbliche mettono a disposizione dei cittadini leggi, sentenze e atti governativi servendosi proprio della rete Internet.

In questa direzione, anche in Italia, parrebbe già da subito possibile, auspicabile e financo doverosa, la diffusione del contenuto della Gazzetta Ufficiale attraverso una via telematica accessibile gratuitamente a tutti, in modo da consentire a tutti i cittadini italiani di avere le stesse "chances" dei colleghi statunitensi (e per affermare quello che può esser definito come "diritto alla informazione o conoscenza o consapevolezza delle leggi").
Ma anche ove, per raggiungere tale fine, si ritenesse necessario un intervento esplicito del legislatore, basterebbe alla bisogna un semplice aggiornamento della predetta legge 11 dicembre 1984 n. 839 con l'aggiunta al primo comma dell'art. 11 della seguente frase : "e delle reti telematiche di dominio pubblico" tra l'ultima parola "giornali" e il punto finale.
Il nuovo testo diverrebbe, a questo punto, il seguente :
"L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della gazzetta ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali e delle reti telematiche di dominio pubblico".
Sarebbe solo un piccolo passo, nulla di fronte alle novità più recenti che ci vengono dall'estero (es. il progetto GILS del governo americano, la "self service court" di Phoenix in Arizona o " the oral argument page" della Supreme Court degli USA), ma pur sempre una cosa importante per orientare un utilizzo delle attuali reti di dominio pubblico in direzione della crescita della consapevolezza sociale e collettiva (nonché della trasparenza dei pubblici poteri) .

Certamente quelle esposte sono considerazioni incomplete, che valgono, però, a porre un problema e che non dimenticano che l'art. 73 della Costituzione, essendo collocato nella seconda parte della Carta, nei prossimi mesi potrà essere oggetto di rimeditazione da parte del Parlamento.