La legge sulla Rete: un perché
di Daniele Coliva*
- 19.02.98
L'incremento della domanda di informazione
alimentato da Internet non può trascurare un settore essenziale: la legge.
In questa prospettiva la Rete ha una duplice veste: da un lato è motore e
combustibile di un'esigenza di acquisizione generalizzata di informazioni,
dall'altro è uno strumento incomparabile per capacità informativa e facilità
di accesso.
E' quindi naturale pensare ad Internet come veicolo diremmo naturale della
pubblicazione e, viste le esperienze straniere anche non dei "soliti"
Stati Uniti, stupisce il ritardo dell'Italia.
Allo stupore si accompagna anche una buona dose di disagio, considerata la mole
del nostro apparato legislativo e la complessa ragnatela (mai termine potrebbe
meglio esprimere la contiguità tra informazione normativa e WWW quale strumento
di pubblicazione) di interconnessioni tra provvedimenti, sì che la
ricostruzione del testo vigente non è affatto semplice.
La pubblicazione del corpus legislativo
è sempre stata oggetto di appropriazione, in senso positivo naturalmente, da
parte di imprenditori che hanno posto a disposizione della cosiddetta utenza
professionale un servizio informativo completo e fondamentale. Dall'altro lato
è pacifico che i maggiori utilizzatori di questi strumenti sono proprio i
professionisti tradizionali del mondo giuridico, magistrati, avvocati, notai e
commercialisti in prima linea. Non bisogna però dimenticare anche la
moltitudine di soggetti che oggi sono profondamente coinvolti nell'applicazione
concreta delle norme giuridiche.
E' naturale pensare che la pubblicazione delle leggi sulla Rete soddisfi
principalmente esigenze di queste categorie professionali e che quindi costoro
siano attori in una causa propria.
La circostanza è vera e sarebbe poco corretto
intellettualmente negarla. Tuttavia, cercando di astrarmi dalle esigenze anche
mie personali, ritengo che la legge su Internet costituisca l'adempimento di un
dovere essenziale dello Stato, dovere inquadrabile nelle funzioni fondamentali,
in relazione al quale le caratteristiche tecniche di Internet e del WWW in
particolare forniscono uno strumento di attuazione di formidabile portata.
La legge deve essere accessibile da chiunque e gratuitamente perché costituisce
la trama essenziale dei rapporti intersoggettivi, volendo usare una definizione
forse banale. Sembra assurdo che oggi, attraverso appunto la Rete, si possa
avere a disposizione immediata, "sulla punta delle dita", una
quantità enorme e spropositata di informazioni, aggiornata in tempo brevissimo
se non addirittura reale, mentre per acquisire un testo normativo si debba
ricorrere o a strumenti specialistici e non alla portata di tutti, ovvero
affidarsi al volontariato di alcuni che si sono dati carico di porre a
disposizione alcuni testi di legge (peraltro di settore, in funzione dello
specifico interesse del curatore del sito; Interlex ne è un esempio: non vi
troverete per esempio, leggi tributarie o urbanistiche).
I fruitori immediati e più riconoscenti saranno certamente i professionisti
sopra citati, tuttavia anche nel breve periodo l'impatto informativo senza
eguali di Internet determinerà un incremento conoscitivo benefico per la
collettività e auspicabilmente contribuirà al miglioramento della tecnica di
redazione dei testi normativi.
La legge è quindi un'informazione che è un
valore in sé, che deve essere erogata sic et simpliciter dallo Stato,
senza interferenze imprenditoriali, in coerenza con il principio di appartenenza
al dominio pubblico sancito dall'articolo 5 della legge 633/41.
Ciò non comporterà a mio avviso la completa erosione di spazi di intervento
privato, quanto piuttosto una loro (ri)qualificazione. La differenza sarà nel
campo del valore aggiunto: il professionista sarà naturalmente portato a
ricorrere comunque a quegli strumenti, onerosi, di lettura e decodificazione che
gli sono innegabilmente essenziali nello svolgimento della sua attività. Il
tecnicismo sottostante all'applicazione della legge è, volenti o nolenti,
ineliminabile e, unitamente al sempre minore tempo a disposizione, non renderà
obsoleti od inutili archivi e software di ricerca e consultazione. La legge
675/96 lo dimostra...
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