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 Attualità

Tecnologie e disabilità, si deve fare di più
di Manlio Cammarata - 19.12.03

Un disegno di legge approvato all'unisono da maggioranza e opposizione non è cosa di tutti i giorni, coi tempi che corrono. Ma è successo per la legge che si intitola "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", nel solito linguaggio burocratico-legalese che appiattisce ogni cosa e confonde l'affermazione di un principio di civiltà con le mille leggi e leggine senza storia (e a volte anche senza senso, o peggio) che il Parlamento sforna senza sosta.

L'unanimità del consenso parlamentare è evidentemente giustificata dallo spirito e dai principi esposti nell'art. 1
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione
.
Ma diversi passaggi del testo sono stati oggetto di polemiche e non soddisfano del tutto: basta scorrere lista pdl3486 (dal numero del progetto di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati) per avere un'idea dei problemi che restano aperti.

Gli obblighi introdotti dalla legge riguardano le pubbliche amministrazioni (artt. 3 e 4), con precise disposizioni anche in materia di appalti. I privati (per i quali si prevedono contributi, ma non si stanziano fondi ad hoc) sono obbligati a mettere a disposizione dei dipendenti disabili "la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte".
Lo stesso obbligo è imposto alle pubbliche amministrazioni ma, ahinoi, "nell'ambito delle disponibilità di bilancio", e riguardano anche il "materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado".

Un aspetto particolarmente importante, che segna forse una svolta nel processo di innovazione della pubblica amministrazione, è la previsioni di responsabilità e sanzioni per i dirigenti e i dipendenti che non rispettino le disposizioni della legge (art. 9).
Comunque l'impatto effettivo del provvedimento potrà essere valutato solo dopo l'emanazione di un regolamento di attuazione da parte del Governo e di un regolamento tecnico da parte del Dipartimento per l'innovazione (artt. 10 e 11). Tocca dunque soprattutto al ministro Stanca, che ha fortemente voluto questa legge, trasformare le dichiarazioni di principio in disposizioni efficaci, nei limiti consentiti dal testo varato dalle Camere.

Limiti che appaiono evidenti a una lettura attenta dell'articolato. Solo per citarne uno, si parla di hardware, software e tecnologie assistive, ma si dimentica che ci sono tanti disabili motori che non hanno bisogno di siti "accessibili", ma (scusate il gioco di parole) di poter "accedere ai siti", cioè di avere a condizioni favorevoli un collegamento a larga banda, che per molti di loro è l'unica possibilità di lavorare.
Non dovrebbe essere difficile escogitare una norma che preveda qualche agevolazione per i provider che vogliano destinare lo zero-virgola-qualcosa-per-cento degli abbonamenti alla fornitura gratuita di accessi ai disabili motori. Uno piccolo sforzo per risolvere un grande problema.