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 Diritto d'autore

Calcio-spettacolo e diritto di cronaca
di Daniele Coliva - 02.04.03

Il caso giudiziario in cui si contrappongono due squadre di calcio e un operatore di comunicazioni da un lato e un concorrente di quest'ultimo dall'altro ha il pregio, al di là dello stretto merito, di porre nuovamente l'accento su un aspetto della nostra odierna società (ed economia) di rilievo sempre maggiore.
La fattispecie all'attenzione del giudice è semplice: TIM, sfruttando la tecnologia MMS, in occasione del goal di una squadra di calcio invia a chi ne abbia fatto richiesta un messaggio multimediale contenente una foto dell'azione, un'informazione testuale e una foto dell'autore della rete (scattata da un fotografo dell'agenzia Ansa, intervenuta nella lite).

Due squadre di calcio chiedono l'inibizione di questa attività, affermando di avere ceduto tutti i diritti relativi allo sfruttamento delle loro prestazioni sportive a H3G, il nuovo operatore UMTS, pure ricorrente.
Il conflitto è dunque tra le ragioni dell'impresa, anzi delle imprese, dello sport (e spettacolo) e della comunicazione, e quelle dell'informazione, anche se quest'ultima affermazione non è del tutto esatta, dal momento che TIM non è un operatore dell'informazione.
Gli aspetti in fatto della vicenda sono, come si vede, alquanto complessi, e i pochi dettagli disponibili non consentono un commento adeguato, che va necessariamente rimandato alla lettura del provvedimento giudiziale. Tuttavia il caso costituisce un punto di partenza interessante per alcune riflessioni sulle tendenze attuali della cosiddetta società dell'informazione, e mi riferisco all'ampliamento sempre più frequente delle ipotesi di privativa intellettuale e commerciale in genere, in danno di posizioni soggettive generali.

Non è questa la sede per discutere della cosiddetta tassa sui CD, però il concetto è quello. Con quest'ultima imposizione, che per certi aspetti non a torto viene chiamata "balzello", si costringe un soggetto ad un sacrificio economico (il maggior costo del supporto) anche se l'uso finale non ha nulla a che vedere con opere protette. In altri termini, giustamente ci si chiede per quale motivo si debba pagare questa tassa anche se poi sul CD sia effettuato il backup della contabilità aziendale, ovvero delle fotografie della famiglia al mare. Tra l'altro, questo sistema è diseducativo, in quanto ingenera la falsa opinione che una volta assolto tale obbligo con l'acquisto dei supporti, si possa poi registrarvi qualsiasi cosa, indipendentemente dalla sua provenienza. Ci occuperemo presto sull'argomento, appena sarà noto il testo del decreto di recepimento dell'ultima direttiva comunitaria in materia di diritto d'autore

Torniamo alla lite giudiziaria. Le squadre di calcio hanno l'interesse ed il diritto allo sfruttamento economico delle loro prestazioni, sulla base di un diritto di privativa ben preciso. Esiste tuttavia il diritto del pubblico, a maggior ragione in un settore di tale rilevanza sociale quale è il calcio, a conoscere l'esito delle partite ed anche il loro svolgimento. Nel conflitto tra diritto di cronaca e diritto di privativa, qual è la posizione che deve arretrare? Ora, i giornali (stampati e non) nulla pagano per raccontare le prodezze domenicali; la situazione però si complica quando alla rappresentazione puramente verbale si sostituisce quella iconografica.

L'immagine, com'è noto, ha un valore descrittivo, e quindi economico, ben superiore in questi ambiti. Non me ne vogliano i fan di Nicolò Carosio, o di Tutto il calcio minuto per minuto, la professionalità e le capacità dei radiocronisti sono fuori discussione, tuttavia dal punto di vista economico è indiscutibile la maggior rilevanza del video rispetto alla parola. Non per niente lo sport è soprattutto spettacolo.
Può il titolare di un diritto di privativa opporsi alla divulgazione della sua "opera" (la prestazione sportiva) da parte di un organismo di informazione? Ritengo che non si possano dare risposte definitive esclusivamente in un senso o nell'altro e che debba trovarsi il punto di equilibrio tra i rispettivi interessi.

Senza pretesa di completezza, a mio parere può essere utilmente richiamato il principio del divieto di concorrenza alla utilizzazione dell'opera. Vale a dire, la rappresentazione e diffusione di una azione di gioco decisiva dovrà essere tale da non costituire pregiudizio per il valore economico della privativa. Poiché nel caso di specie quest'ultima ha per oggetto la riproduzione iconografica dell'attività e quindi non si può scindere l'aspetto meramente informativo dalla condotta (riservata) di riproduzione, il primo dovrà essere contenuto in termini tali da non elidere o degradare la sfera di godimento monopolistico del titolare della privativa medesima.

Il ragionamento può essere allargato ad altri campi, forse di maggiore attualità e rilievo sociale; mi riferisco alla possibilità di un godimento di opere protette spostato nel tempo o nello spazio (i cosiddetti time-shifting e space-shifting), purchè si tratti di opere legittimamente acquisite.
Le misure di protezione, legislativamente disciplinate in maniera rigorosa negli USA dal Digital Millennium Copyright Act (DMCA), comprimono profondamente queste attività. E' sacrosanta la tutela dell'autore, ma trovo ingiusto che questi mi vieti la possibilità di scegliere quando e dove godere del prodotto del suo ingegno, ad esempio introducendo degli strumenti tecnici che non mi consentono di ascoltare un CD mediante un personal computer, ovvero di godermi un film in DVD sul PC se non utilizzando solamente determinati sistemi operativi (a chi volesse approfondire questi problemi suggerisco una visita a www.ipjustice.org).

Si tratta di utilizzazioni che, sempre a condizione che abbiano ad oggetto opere legittimamente acquistate, non incidono sui diritti di sfruttamento economico dell'autore, a meno di non ribaltare la prospettiva: l'utilizzatore deve essere suddito della volontà potestativa dell'autore di decidere non solo il quando e il dove, ma anche il quanto.
Se così è, allora da grande conviene fare l'autore.

Ultim'ora. Il Tribunale di Roma ha accolto in parte la richiesta cautelare ex art 700 c.p.c. avanzata da Juventus, Milan e H3G e ha ordinato a TIM di interrompere il servizio di trasmissione via GPRS durante lo svolgimento delle partite in casa delle due squadre. TIM deve inoltre eliminare i riferimenti alle partite di Juventus e Milan nella pubblicità del servizio. Naturalmente questo provvedimento può essere oggetto di un eventuale reclamo e comunque non pregiudica la sostanza della contesa, che sarà discussa nella causa di merito (ndr).