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Firma digitale

Nuove tecnologie per l'interoperabilità del documento informatico

di Giovanni Manca* - 03.04.06

(Documento pubblicato sul sito del CNIPA)

INTRODUZIONE

La recente sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la disponibilità del formato di firma digitale definito nelle specifiche PDF (Portable Document Format) ha suscitato una serie di commenti in alcuni specialisti del settore.
Nel seguito viene descritto lo scenario normativo e tecnico nel quale il protocollo d'intesa si va a porre e le nuove regole che introduce.
A tale scopo iniziamo dalla descrizione della situazione normativa sia di rango legislativo che di rango tecnico.

LA SITUAZIONE NORMATIVA

Allo stato attuale la firma digitale pone le proprie basi giuridiche nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".
In particolare, l'articolo 1, comma 1, alle lettere r) e s) definisce rispettivamente la firma elettronica qualificata e la firma digitale. Per brevità non riportiamo il testo delle definizioni facilmente reperibile per il lettore.
Attenendosi alle definizioni e a quanto stabilito dal Codice è indispensabile stabilire regole tecniche che garantiscano l'interoperabilità nello scambio dei documenti informatici e in particolare garantiscano regole per il riconoscimento e la verifica delle firme digitali utilizzate per la sottoscrizione dei documenti informatici.
Il CNIPA ha sempre prestato particolare attenzione al tema dell'interoperabilità e sulla materia ha emesso la Deliberazione 4 del 17 febbraio 2005 che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2005. Per consentire al mercato di adeguarsi alle nuove regole tecniche, la Deliberazione è entrata in vigore il 3 dicembre 2005 e subito dopo ADOBE ha richiesto di aderire a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 9 della Deliberazione:

"Il CNIPA può sottoscrivere specifici protocolli d'intesa al fine di rendere disponibili ulteriori formati di firma. Detti protocolli d'intesa devono contenere l'impegno del sottoscrittore ad assicurare:
a) la disponibilità delle specifiche necessarie per lo sviluppo di prodotti di verifica o di generazione e eventuali librerie software necessarie per lo sviluppo di prodotti di verifica di firme digitali conformi al formato oggetto del protocollo d'intesa;
b) l'assenza di qualunque onere finanziario a carico di chi sviluppa, distribuisce o utilizza i prodotti menzionati al comma precedente;
c) la disponibilità di ogni modifica inerente a quanto indicato alla lettera a) con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data del rilascio di nuove versioni del prodotto che implementa il formato di busta crittografica oggetto del protocollo d'intesa;
d) la disponibilità, a titolo gratuito per uso personale, di un prodotto per verificare firme digitali del formato oggetto del protocollo d'intesa e visualizzare il documento informatico oggetto della sottoscrizione;
e) la capacità di utilizzare le informazioni contenute nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'articolo 41 delle regole tecniche e nelle liste di revoca di cui all'articolo 29 del citato provvedimento nel prodotto di verifica di cui al comma precedente."

L'obiettivo di questo comma è di aprire il mondo della firma digitale a nuovi formati nell'ambito delle garanzie previste dal comma stesso.
E' importante ricordare che all'interno della stessa Deliberazione 4 si stabilisce che l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di questi nuovi formati avviene volontariamente, modificando esplicitamente il procedimento amministrativo e fornendo inoltre comunicazione al CNIPA. Le pubbliche amministrazioni devono continuare a garantire il supporto per il formato crittografico PKCS#7.
Vediamo adesso perché è stato possibile accettare il formato di firma digitale definito nelle specifiche PDF.

IL PROTOCOLLO D'INTESA CNIPA-ADOBE

Già con la diffusione della versione 6, ADOBE si è confrontato con il CNIPA per garantire che l'evoluzione del proprio prodotto fosse in linea con l'evoluzione delle norme tecniche. Il CNIPA quando sono state rese disponibili le prime versioni beta della release 7 ha iniziato l'analisi tecnica e in particolare ha verificato che fossero soddisfatti i requisiti stabiliti dalla Deliberazione 4 in termini di apertura dei formati. L'articolo 13, comma 9 è risultato pienamente soddisfatto. Cioè, evidenziando gli aspetti principali stabiliti dal comma, chiunque può scrivere un verificatore di firma digitale, gli utenti utilizzano gratuitamente il verificatore delle firme presente nel "Reader". Altre questioni di tipo organizzativo, come l'impegno a comunicare le modifiche delle specifiche con adeguato anticipo sono sancite nell'impegno rappresentato dal protocollo d'intesa.
Il formato di firma digitale definito nelle specifiche PDF risulta così affiancato al PKCS#7 (Sviluppato e mantenuto dalla società americana RSA Security). Attualmente il PKCS#7 è utilizzato nelle modalità definite nella specifica pubblica IETF RFC 2315. In modo analogo la specifica pubblica IETF RFC 3778 definisce il formato (MIME type) del PDF.
L'analisi di questi formati ci permette di affermare che da un punto di vista tecnologico la firma digitale definita nelle specifiche PDF è sostanzialmente equivalente a quella definita nel PKCS#7. In entrambi i casi si tratta di buste crittografiche IETF RFC 2315 (PKCS#7) con la sola differenza del formato di trasporto del file. Questo offre dei vantaggi che vedremo tra breve.

E' opportuno, inoltre, precisare che il PDF nulla ha che vedere con Acrobat, il prodotto commerciale che manipolando il formato aperto PDF è in grado di gestire flussi di documenti in modo innovativo. In generale risulta quindi impreciso dire che il generatore del formato di firma deve essere gratuito o open source. Il software di firma digitale dei certificatori accreditati, che genera formati PKCS#7, per esempio non è open source e non è gratuito. Peraltro esiste software open source per la firma digitale che può essere liberamente adattato alla normativa italiana e che conseguentemente può gestire file firmati digitalmente utilizzando il formato PDF.
Stesso discorso per le librerie software da utilizzare per le smart card, necessarie nell'ambito del loro ruolo di "dispositivi sicuri per la creazione della firma" definito nella normativa vigente.
Il particolare metodo utilizzato dal formato di firma digitale definito nel PDF, consente una migliore gestione delle macro che è completamente assente nel formato PKCS#7. Quest'ultimo infatti non prevede alcun controllo su quanto inserito nella sotto busta denominata PKCS#7 DATA, in quanto tale controllo è al di fuori di quanto previsto dallo standard.
Ne consegue che i problemi di lettura di formati di file sottoscritti mediante il PKCS#7 a causa dell'obsolescenza dei pacchetti software è totalmente indipendente dai meccanismi di firma.
Per esempio se abbiamo sottoscritto, utilizzando una busta PKCS#7, un file generato con un prodotto di videoscrittura in ambiente MS-DOS di qualche anno fa, saremo ancora di verificare la firma (la rappresentazione della struttura dati firmata è binaria) ma per la lettura del file sottoscritto dovremo disporre dello specifico prodotto che la ha generato. Per quanto appena detto è indispensabile che i formati dei documenti informatici prodotti siano "aperti" ovvero pubblicamente documentati.

Per quanto riguarda la specifica gestione delle firme digitali nell'ambito del formato PDF si rimanda alla documentazione tecnica di riferimento (giunta alla versione 1.6) e disponibile al link http://partners.adobe.com/asn/tech/pdf/specifications.jsp .
Per concludere si può senz'altro affermare che il principale vantaggio per l'utente nell'utilizzo del formato PDF sta nel dover gestire solo un file (con la firma al proprio interno) piuttosto che due file, uno firmato e uno no, con la contemporanea esigenza di installare un prodotto per la verifica della firma in PKCS#7.

LO SCENARIO PROSSIMO FUTURO

Sono in corso da parte del CNIPA una serie di valutazioni di altri formati che sono candidati ad altri protocolli d'intesa. In particolare una serie di prodotti che utilizzano i formati della firma digitale in XML. Anche in queste analisi dovranno ovviamente essere soddisfatti i requisiti dell'articolo 12, comma 9 della Deliberazione 4/2005 del CNIPA.
Di particolare interesse anche l'iniziativa del CNIPA che in conformità all'articolo 12, comma 8 della Deliberazione 4/2005 e su proposta dell'Associazione dei certificatori di firma digitale (ASSOCERTIFICATORI) sta redigendo specifiche regole di interoperabilità sulla firma nel linguaggio XML.
Si ricorda che il sopra citato articolo 12, comma 8 stabilisce che:

"Il CNIPA può stabilire, con apposito provvedimento, ulteriori formati standard di busta crittografica, riconosciuti a livello nazionale o internazionale, conformi a specifiche pubbliche (Publicly Availbale Specification - PAS)."

Questa ulteriore apertura dovrà tenere in conto del fatto che già adesso prodotti di video scrittura, anche open source, dichiarano di essere conformi alla specifica pubblica IETF RFC 3275 "XML-Signature Syntax and Processing".

CONCLUSIONI

La firma digitale è uno strumento abilitante all'uso di procedimenti amministrativi che non utilizzano la carta. Essa deve essere utilizzata con i corretti formati in base allo specifico contesto di utilizzo. Ne consegue che in certi scenari applicativi può essere valido il PKCS#7, in altri la firma in XML, come nella cooperazione applicativa del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) e in altri ancora il formato previsto nel PDF.
Specifiche applicazioni come la conservazione documentale per lunghi periodi devono prima definire le modalità di gestione dei formati dei documenti e la loro scrittura e mantenimento contro l'obsolescenza dei supporti di memorizzazione.
In questo settore ci sono importanti studi che ipotizzano l'utilizzo dell'XML (che è un linguaggio e quindi va specializzato nel contesto) e di sottoinsiemi del PDF, come il PDF/A che è stato standardizzato in ambito internazionale con il documento ISO 19005-1:2005, Document management - Electronic file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1).

* CNIPA - Responsabile Ufficio Standard architetture e metodologie

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