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L'emendamento "marcatura postale elettronica"

12.11.07

Emendamento al disegno di legge finanziaria 2008 (A.S. n. 1817)
Approvato dalla V Commissione del Senato

43.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis. (Marcatura postale elettronica)

1. In attuazione dell’articolo 14 del Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell’Unione postale universale, del 5 ottobre 2005, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, n. 18, del 12 dicembre 2006, la marcatura postale elettronica viene definita come un servizio del fornitore del servizio postale universale che attesta in maniera probante la realta` di un evento elettronico, sotto una data forma, in un certo momento, e al quale hanno partecipato una o piu` parti.

2. Alla trasmissione di posta elettronica con l’applicazione della marcatura postale elettronica da parte del fornitore del servizio postale universale si applicano gli stessi livelli di garanzia offerti nel trattamento della posta tradizionale. 

3. L’invio tramite marcatura postale elettronica, equivale alla notificazione per mezzo della posta e la data e ora di trasmissione sono validi ed opponibili ai sensi della legge. 4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982 in materia di bollatura a data della corrispondenza accettata a sportello, nel caso di accettazione di comunicazioni a mezzo elettronico, con la marcatura postale elettronica si attesta l’ora e data di presa in carico da parte del fomitore del servizio postale universale».

 

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