Visti
gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in
materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante istituzione
del sistema pubblico di connettività e la rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell'articolo 10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio
2005, recante "Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie" al
Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 dicembre 2005;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come
modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 26
gennaio 2006;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006;
SuLLA proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle
comunicazioni;
E M A N A
il seguente decreto legislativo :
Art. 1
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di
seguito denominato: "decreto legislativo", sono apportate le seguenti
modificazioni: alla lettera b) dopo le parole : "opportune tecnologie" è
aggiunta la seguente: "anche"; alla lettera e) dopo le parole: "che
collegano" sono inserite le seguenti: "all'identità del titolare" e
sono soppresse le parole: "ai titolari e confermano l'identità informatica
dei titolari stessi;"; alla lettera q) la parola: "autenticazione" è
sostituita dalla seguente: "identificazione"; alla lettera r) sono soppresse
le parole: "e la sua univoca autenticazione informatica", nonché le parole:
",quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma
elettronica".
Art. 2
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo, dopo le parole: "delle
disposizioni" sono inserite le seguenti: "del codice"; al termine è
aggiunto il seguente periodo: "I cittadini e le imprese hanno, comunque,
diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di
tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.".
Art. 3
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo dopo le parole: "
pubbliche amministrazioni" è soppressa la parola : "centrali".
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni
regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative
disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".
Art. 4
( Modifica all'art. 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo le parole: " al
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42" sono sostituite dalle seguenti:
" al presente decreto,".
Art. 5
( Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo, sono inseriti
i seguenti:
"1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo
politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto.
1-ter.I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni
di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali
responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le
pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di
informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via
telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di
privati.".
Art.6
( Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo è inserito il
seguente:
"3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata,
previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche
competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle
regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.".
Art. 7
(Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo è inserito il
seguente:
"1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva
la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro.".
Art. 8
( Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, dopo le parole: "
con strumenti telematici" sono inserite le seguenti: "conformi alle regole
tecniche di cui all'articolo 71"; le parole da: " a tutti gli effetti di
legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche
di cui all'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "agli effetti di
legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice".
Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, è inserito il
seguente:
"1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle
sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed
immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.".
Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo è sostituito dal
seguente:
"2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata
o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore,
l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile
al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e
soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti,
sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del
codice civile.".
4. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo dopo le parole: "Le
regole tecniche" sono inserite le seguenti : "per la formazione,".
Art. 9
(Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo, le parole: "e
sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: ",sicurezza, integrità e
immodificabilità".
2. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo il periodo:"L'utilizzo
del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia
data prova contraria." è sostituito dal seguente: "L'utilizzo del
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia
prova contraria.".
Art. 10
(Modifica della rubrica dell'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82)
1. La rubrica dell'articolo 22 del decreto legislativo è sostituita dalla
seguente: "Documenti informatici originali e copie. Formazione e
conservazione.".
Art. 11
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed
all'articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)
Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo è inserito il
seguente:
"2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche
sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale,
sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.".
2. All' art. 1 comma 51 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel terzo
periodo, dopo le parole: "vigenti regole tecniche," è soppressa la parola:
"anche"; al quarto periodo dopo le parole: "su supporto cartaceo" sono
inserite le seguenti: "dei documenti di cui al presente comma".
Art. 12
(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 1, lettera g), dell'articolo 28 del decreto legislativo, la
parola: "qualificata" è soppressa e dopo le parole: " rilasciato il
certificato" sono aggiunte le seguenti: ", realizzata in conformità alle
regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte
le informazioni contenute nel certificato medesimo".
Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, le parole : "Il
certificato qualificato contiene", sono sostituite dalle seguenti: "Il
certificato qualificato può contenere".
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, dopo le
parole: "o collegi professionali," sono inserite le seguenti: "la
qualifica di pubblico ufficiale,".
la lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, è
sostituita dalla seguente:
" b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla
titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera
a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.".
Art. 13
(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo le parole: "nel
processo di verifica della firma" sono sostituite dalle seguenti: " nel
certificato".
Art. 14
( Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo dopo le parole: "Il
titolare del certificato di firma è tenuto" sono inserite le seguenti: "ad
assicurare la custodia del dispositivo di firma e"; dopo le parole "tecniche
idonee ad evitare danno ad altri" sono inserite le seguenti: ";è altresì
tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma."; sono soppresse
le parole : "ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la
diligenza del buon padre di famiglia.".
Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo, le parole: "ad altri,
ivi incluso il titolare del certificato" sono sostituite dalle seguenti: "a
terzi".
Alla lettera j) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo le
parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni".
Art.15
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo dopo
le parole: "sono privi di ogni effetto" sono aggiunte le seguenti: "ad
esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi
organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri".
Al comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo le parole: " all'articolo
72" sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 71".
Art. 16
( Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo
dopo le parole: "dal comma 2" sono inserite le seguenti: "dell'articolo
37".
Art. 17
(Modifiche alla Sezione III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo le parole: "Sezione III -
Contratti, pagamenti, libri e scritture" sono sostituite dalle seguenti: "Sezione
III - Pagamenti, libri e scritture".
Art. 18
( Modifiche all'art. 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41, del decreto legislativo sono inseriti
i seguenti :
"2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità
di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l'utilizzo del
fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del
documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo
informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i
criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole
tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di
concerto con il Ministro della funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la
gestione del fascicolo medesimo;
delle altre amministrazioni partecipanti;
del responsabile del procedimento;
dell'oggetto del procedimento;
dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso
solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso
è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile
reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità,
dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio
in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.".
Art. 19
(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 3 dell'articolo 47, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
otto mesi".
Art. 20
( Modifica all'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Al comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo le parole: " di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42" sono sostituite dalle seguenti:
" di cui al presente decreto".
Art. 21
( Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sono in particolare resi facilmente reperibili e
consultabili i dati di cui all'articolo 54.".
Art. 22
( Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo dopo le parole: "I siti
delle pubbliche amministrazioni" la parola: "centrali" è soppressa e alla
lettera a) dopo le parole "di livello dirigenziale non generale," sono
aggiunte le seguenti: "i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici,".
Al comma 2 dell'art. 54, del decreto legislativo dopo le parole: "Le
amministrazioni" sono inserite le seguenti: "centrali".
Dopo il comma 2 dell'art. 54 del decreto legislativo è inserito il seguente:
"2-bis Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni
regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative
disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.".
Dopo il comma 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo è aggiunto il
seguente:
"4-bis La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale
nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.".
Art. 23
( Modifica all'art. 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Alla rubrica dell'articolo 56, del decreto legislativo le parole: " al
giudice amministrativo e contabile" sono sostituite dalle seguenti: "autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado";
Dopo il comma 2 dell'articolo 56, del decreto legislativo è aggiunto il
seguente:
"2-bis I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le
altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi
dell'art. 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato
con decreto legislativo n. 196 del 2003.".
Art. 24
( Modifica all'art. 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo dopo le parole: "Il
CNIPA" sono inserite le seguenti: ",sentito il Garante per la protezione dei
dati personali,".
Art. 25
( Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo le parole: " in
coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42" sono sostituite dalle seguenti:
" in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il
sistema pubblico di connettività.".
Dopo il comma 7 dell'art. 59, del decreto legislativo è inserito il seguente:
"7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra
la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire
la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità
ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il direttore dell'Agenzia del
territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in
coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di
connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.".
Art. 26
(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo dopo le parole: "è
realizzato con strumenti informatici" sono aggiunte le seguenti: "e nel
rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività,
in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di
sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e
fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione
della normativa vigente" .
Art. 27
(Modifica all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo è aggiunto, infine, il
seguente periodo:"E' prorogato alla medesima data il termine relativo alla
procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità
elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione
di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei
comuni in cui è diffusa la CIE."
Art. 28
(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo dopo le parole: "Le
istanze e le dichiarazioni inviate" sono inserite le seguenti: "o compilate
su sito"; dopo le parole: "addetto al procedimento" sono aggiunte le
seguenti: " ; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di
stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma
digitale".
Art. 29
( Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo le parole: "di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42." sono
soppresse e dopo le parole: "nelle materie di competenza," sono inserite le
seguenti: "previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA".
Dopo il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo, sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema
pubblico di connettività.".
"1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in
conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione
tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.".
Art. 30
( Introduzione del Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Dopo il capo VII del decreto legislativo è introdotto il seguente:
"capo VIII
Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica
amministrazione
Sezione I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
ART. 72
(Definizioni relative al sistema pubblico di connettività)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed
evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti
multimediali e fonia;
b) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed
evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di
interoperabilità di base;
d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione,
lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di
connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle
pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle
informazioni e dei procedimenti amministrativi.
ART. 73
(Sistema pubblico di connettività (SPC))
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna
delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente
Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine
di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le
amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella
elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e
diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla
realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,
per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del
patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia
del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata,
policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di
supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione.
ART. 74
(Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)
1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura
di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche
amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo
Sezione II
Sistema pubblico di connettività (SPC)
ART. 75
(Partecipazione al Sistema pubblico di connettività)
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma
2.
2. Il comma 1
non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi
informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di
sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole
tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresì garantita la
possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.
ART.76
(Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di
connettività)
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito
del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle
relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio
documentale valido ad ogni effetto di legge .
ART. 77
(Finalità del Sistema pubblico di connettività)
1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità.
fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche
amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità
e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti
esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con
tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di
altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior
fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità
tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo
sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti
effettuati;
fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni
che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie
sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale
situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC
salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel
rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole
amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
ART.78
(Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività
)
1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e
gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi
informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche
compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1
bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono
attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di
cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
ART. 79
(Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività)
1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito
denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e
delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati
dalle amministrazioni;
promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura
tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche
amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle
tecnologie;
promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;
definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione,
sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui
all'articolo 82;
dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati
di cui all'articolo 82;
verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori
qualificati del SPC;
promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità
di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o
qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione
a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno
da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
ART. 80
(Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di
connettività)
1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente
di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed
esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni
statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su
proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del
Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione
e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della
pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri
componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è
rinnovabile.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte
l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la
partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla
corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le
amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito
denominato: "CNIPA" e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi
interregionali e territoriali.
6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di
consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione
delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può
avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo
le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.
ART. 81
(Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione)
1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla
Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise
del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle
stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la
realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
ART. 82
(Fornitori del Sistema pubblico di connettività)
1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e
regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti
previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale
o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione
della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA
a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I
fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori
qualificati SPC.
3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono
erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto
l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario
che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni
elettroniche;
esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione
delle soluzioni di sicurezza informatica;
possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per
il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre
essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;
possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle
reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della
sicurezza e della protezione dei dati.
ART. 83
(Contratti quadro)
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le
regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per
garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati
livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali
proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva
del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando
la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche
procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti , nel rispetto
delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori
per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano
a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei
contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal
CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto,
del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al
citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno
facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
ART. 84
(Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione)
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica
amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i
piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di
approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1,
termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica
amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento
normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende
effettuato al SPC.
Sezione III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA
ART. 85
(Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero,
sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità
amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni.
ART. 86
(Compiti e oneri del CNIPA)
1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed
evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo
espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei
fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità
analoghe a quelle di cui all'articolo 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un
periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei
contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle
infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio
dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2 i costi relativi alle infrastrutture
condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei
contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche
amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri
e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della
Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese
locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel
rispetto di quanto previsto dal comma 5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito
internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i
primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione
del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni
onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai
servizi acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85,
comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
Art. 87
(Regolamenti)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei
consulenti di cui all'articolo 80, comma.7, e per
la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione
agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.".
Art. 31
( Modifica del capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Nel decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" è sostituita
dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli
da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.
Art. 32
( Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo sono aggiunti i
seguenti:
"3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è
abrogato.
3-ter .Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato.".
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