Sembra che il mio libro "Firme elettroniche - Problemi normativi del
documento informatico" (già ristampato in seguito al fulmineo esaurimento
della prima tiratura) susciti un notevole interesse tra gli "addetti ai
lavori". Sono giunte diverse espressioni di consenso, delle quali ringrazio
gli autori, e anche alcune richieste di chiarimenti, alle quali risponderò in
queste pagine.
Per incominciare, quattro quesiti interessanti, perché toccano aspetti
essenziali della normativa.
Ho appena terminato la lettura del libro di
Cammarata "Firme elettroniche - Problemi normativi del documento
informatico". È forse superfluo commentare dicendo che in un'analisi di
100 pagine, ho trovato quella sintesi che in anni di legislazione era di
fondamentale importanza ai fini della chiarezza.
Alcuni dubbi mi sono tuttavia rimasti insoluti ed altri sorti a seguito della
lettura.
1. Quando si parla di "electronic segnature" s'intende quello
strumento che serve esclusivamente alla validazione dei dati. È possibile avere
qualche esempio concreto di una simile segnatura?
Ce ne sono moltissimi. Per esempio, i codici alfanumerici che devono essere
inseriti per "attivare" un prodotto software rientrano nella
categoria, così come è definita nella direttiva 1999/93/CE. Ancora, i watermark
(filigrane digitali visibili o non visibili) che possono essere inseriti in
un'immagine o le diverse chesksum (codici di controllo) che servono a
verificare la correttezza di certi dati.
2. L'accesso ad un sistema tramite username e
password consente l'identificazione del soggetto ma non la validazione dei dati.
Posto che l'electronic segnature rientra nella validazione dei dati e non nella
validazione dell'identità e che la mera entity authentication non rientra nel
concetto di firma, a cosa può essere ricondotta una "semplice"
tecnologia di identificazione quali login, CIE, CNS?
Attenzione, qui sono state messe insieme cose diverse. L'identificazione
attraverso nome utente e parola-chiave è appunto "semplice", poco
affidabile, e non può dare luogo ad alcuna presunzione di certezza.
All'opposto, le procedure di riconoscimento on line tipiche della carta
d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi sono sistemi di strong
authentication (validazione "forte", basata su tecniche di firma
digitale) e quindi danno la certezza (legale) dell'identità del soggetto che
accede a un sistema informatico.
3. In occasione di un corso frequentato nel 2002,
l'art. 1 comma 1 1999/93/CE era stato commentato sostenendo che l'immagine
digitale (bmp, gif, jpeg, ecc.) recante la firma autografa (scanning della firma
autografa) di un soggetto, incollata su un documento winword, era da
considerarsi firma elettronica. Alla luce di quanto letto mi sento di escludere
che si tratti di firma, ma di electronic segnature. La mia considerazione è
corretta?
Né l'una né l'altra. La riproduzione digitale di un segno grafico può
essere presa da un documento e (appunto) incollata su un altro da chiunque,
quindi non può validare né i dati né l'identità.
4. Un domanda sulla PEC. Sono perfettamente
consapevole che l'allegato e la mail recapitati al destinatario possano essere
diversi da quelli originariamente inviati, se non firmati dal mittente. Senza
firma all'atto dell'invio, il gestore PEC potrebbe modificarne l'integrità
alternandone il testo. Tuttavia per i presupposti tecnologici e di garanzia
legislativa a cui devono rispondere i gestori della PEC, possiamo ritenere che
una mail inviata con tale strumento garantisca i requisiti di data e entity
authentication così che si possa attribuire la paternità della stessa al
soggetto mittente compresi gli eventuali allegati?
Fabio Tirapelle
La segnatura elettronica e il riferimento temporale, generati
automaticamente dal server del gestore di invio, validano l'intero
"pacchetto" (messaggio + indicazioni di servizio (header) +
eventuali allegati). Quindi è impossibile modificarne un componente senza
ottenere un risultato di falso dalla verifica della segnatura e del riferimento
temporale (a meno di immaginare che il gestore alteri fraudolentemente il
contenuto prima della validazione, cosa piuttosto improbabile).
Ma, attenzione: con la PEC si ha solo la possibilità di validare il momento
della partenza (ed eventualmente del deposito nella casella del destinatario, se
è una casella PEC), oltre all'integrità del contenuto. La validazione
dell'identità si ha solo se il messaggio è provvisto della firma digitale del
soggetto che se ne attribuisce la paternità. Per dimostrare di aver spedito un
messaggio, il mittente deve esibire la ricevuta di spedizione, come per la
raccomandata tradizionale.
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