Erano previste dal codice dell'amministrazione digitale del 2005. Sono state
approvate il 30 marzo 2009 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale il 6 giugno.
Non sono ancora disponibili sul sito del CNIPA. Voto: secondo l'indice di gradimento
inventato dal ministro Brunetta per misurare il grado di soddisfazione dei
cittadini per l'operato degli uffici pubblici. I suoi uffici, in questo caso. Il
decreto del Presidente del consiglio dei
ministri 30 marzo 2009 è la terza edizione delle regole tecniche per l'uso
della firma digitale. La prima risale al 1999, la seconda al 2004. E pensare che
si era deciso di affidare ai regolamenti i dettagli tecnici dell'innovazione,
perché in questo modo si possono dettare più rapidamente le norme che devono
accompagnare il veloce progresso delle tecnologie!
Ma tutto il tempo trascorso non è bastato a scrivere un testo soddisfacente.
Colpa anche delle norme di partenza, quelle del decreto legislativo 82/05 codice dell'amministrazione digitale, che hanno
determinato la totale confusione nella materia dei documenti informatici. Il
primo dubbio che attraversa la mente di chi cerchi di capire le nuove regole
tecniche è a quali "firme" le regole stesse si riferiscano. Come è
noto, il codice distingue tra la "firma elettronica qualificata" e la
"firma digitale". La seconda è presentata come "un particolare
tipo" della prima, ma gli effetti non sono gli stessi, secondo la lettera
delle norme. Infatti la firma elettronica qualificata è la firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la
connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può
conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati... mentre la firma digitale consente al titolare tramite
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Se ne deduce che la firma elettronica qualificata non consente di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici. Il che è
manifestamente assurdo. Ma è la conseguenza di norme scritte male. In ogni
caso, dal contesto si può evincere che le nuove regole si riferiscono alla
firma digitale. "Nuove" per modo di dire, perché buona parte del
testo riprende le regole precedenti. Con qualche variazione. La più rilevante
è nell'art. 10 "Verifica delle firme digitali",
nel quale manca la fondamentale prescrizione che il documento deve essere
presentato "chiaramente e senza ambiguità" a chi verifica la firma.
La norma era presente nelle regole del '99, il cui art. 10 recitava al primo comma: Gli
strumenti e le procedure utilizzate per la generazione, l’apposizione e la
verifica delle firme digitali debbono presentare al sottoscrittore, chiaramente
e senza ambiguità, i dati a cui la firma si riferisce e richiedere conferma
della volontà di generare la firma. La disposizione era già scomparsa
nelle seconda edizione delle regole: semplicemente, si era scoperto che il
software di qualche certificatore non faceva vedere il documento sottoposto alla
verifica. Ma, invece di imporre il rispetto di una norma fondamentale per
evitare facili imbrogli, si era eliminata la norma stessa. Più difficile
capire l'insieme di norme che riguardano la validazione temporale. Nella
normativa di prima generazione era chiaramente definita la "marca
temporale". Sparita nel codice, in parte sostituita dal "riferimento
temporale", riappare misteriosamente in questa edizione delle regole
tecniche come qualcosa di diverso dal "riferimento temporale opponibile a
terzi". Ma la differenza tra le due fattispecie non è chiara. Non vale
la pena di esaminare il resto nei dettagli. Infatti il Governo è delegato, per
l'ennesima volta, a modificare la normativa in materia di firma digitale al
fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica
amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza
non inferiori agli attuali (art. 33 della
legge 69/09). Quindi basta aspettare (altri cinque anni?) le regole tecniche
di quarta generazione. Nel frattempo possiamo esaminare alcune amenità della
stessa legge: lo faremo nei prossimi giorni. E ci occuperemo anche di posta
elettronica certificata. Un'altra innovazione tradita.
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