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Firma digitale

Firma digitale e antiriciclaggio: la chiusura del cerchio

di Paolo Ricchiuto* - 25.05.09

 
Il disegno di legge S.1447 vorrebbe modificare il codice civile per bypassare la firma digitale nel commercio elettronico, dove invece appare come la soluzione più semplice per la sottoscrizione specifica delle clausole che limitano i diritti del contraente che non le ha predisposte. La soluzione proposta nel DDL è molto meno sicura della sottoscrizione (grafica o elettronica), sia per la certezza dell'integrità del contenuto sia per l'identificazione del contraente.
Di fatto la procedura di identificazione del titolare del certificato di firma (almeno sul piano formale) offre garanzie tali da soddisfare persino le esigenze di certezza legate alle più delicate transazioni bancarie.

Parliamo della questione, molto dibattuta a suo tempo, se la firma digitale possa essere utilizzata anche come strumento per la identificazione ai fini antiriclaggio.
Prima, il silenzio. Poi, un parere dell’Ufficio italiano cambi dagli effetti sostanzialmente paralizzanti (vedi Firma digitale e antiriciclaggio nell'interpretazione dell'UIC). Infine, come sempre accade quando il legislatore dorme, delle iniziative di uomini di buona volontà (mi riferisco ad esempio al cosiddetto Corporate Banking Interbancario, ed alla relativa applicazione in linea con i desiderata dell’UIC).

Su questo quadro sono calate le disposizioni del decreto legislativo 21.11.07 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", che, recependo le direttive europee di riferimento, hanno abrogato tutte le disposizioni precedenti, e ricondotto ad un corpus unico le norme antiriciclaggio.

Ora, non è questo il contesto per aggiungerci al coro di lamentazioni che hanno accompagnato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni: basti solo pensare che, in tutto il 2008, le segnalazioni sospette effettuate dagli avvocati (i nuovi soggetti coinvolti insieme ad altri professionisti dagli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione) sono state quattro – sì, sì, avete letto bene, quattro in un anno (fonte: Elaborazione della Unità d’informazione finanziaria e Guardia di finanza, Il Sole 24 Ore del 26.04.09).

Quello che preme sottolineare, invece, è una notizia positiva, passata quasi inosservata. E cioè la auspicata soluzione normativa al problema della utilizzazione della firma digitale anche ai fini di identificazione a distanza, per l’adempimento degli obblighi antiriclaggio.
Fissato il principio del cosiddetto "approccio basato sul rischio"; individuate le misure per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in situazioni “normali”; fissate le regole per la cosiddetta identificazione semplificata, il DLGV 231/07, all’art. 28, affronta il tema dei cd. obblighi rafforzati cui i soggetti tenuti devono dare seguito in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio.

Tra queste ipotesi di elevazione della soglia di rischio, è contemplata anche quella in cui il cliente “non sia presente fisicamente” in sede di identificazione.
E’ in questi casi che gli obblighi di identificazione si considerano correttamente assolti, anche
per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 28 comma 3 lett.c).

Ecco allora che, finalmente, il cerchio si chiude: la firma digitale potrà essere utilizzata in miriadi di applicazioni pratiche con grande beneficio per operatori ed utenti (basti pensare, alla possibilità di soddisfare non solo i requisiti di forma del contratto, ma anche gli obblighi di identificazione, ad esempio per una banca che perfeziona on line un contratto di conto corrente o per una assicurazione che colloca una polizza).

Ulteriore motivo, perché venga finalmente spiegato bene alle persone ed alle aziende a cosa serve quello strano pezzo di plastica chiamato "dispositivo di firma". Una spiegazione di cui sembra avere bisogno anche il legislatore.
 

* Avvocato in Roma 

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