RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
La AA S.r.l., corr. in MM (CN), in persona del legale rappresentante XX,
elettivamente domiciliata in Cuneo presso l’Avv. XXX, dal quale è
rappresentata per procura a margine del presente atto,
ESPONE
1) E’ creditrice nei confronti della BB S.r.l., corr. in Novara, della
complessiva somma di € 2.593,36 per precedenti prestazioni e forniture.
2) Con email in data 20.10.2003 (di cui si produce copia, docc. 1 e 7), detta
BB, in persona del legale rappresentante YY, riscontrò la lettera raccomandata
di diffida Avv. XXX 04.09.2003 (di cui si produce copia, doc. 2), assicurando
espressamente il pagamento di quanto dovuto, entro la scadenza del 30.10.2003.
3) Diversamente da quanto promesso, la ditta debitrice non pagò (né alla
scadenza indicata, né successivamente) il proprio debito.
4) Ad un nuovo sollecito dell’Avv. XXX in data 03.11.2003 (di cui si produce
copia, docc. 3 e 7), la suddetta debitrice rispose (con email di cui si produce
copia, docc. 4 e 7) lo stesso giorno, dichiarando addirittura (falsamente) di
aver già pagato tramite bonifico bancario.
5) A nulla valse l’ulteriore diffida in data 11.11.2003 (di cui si produce
copia, docc. 5 e 7), che, benchè regolarmente ricevuta in data 18.11.2003 (v.
copia ricevuta, docc. 6 e 7), non ottenne più alcun riscontro: la debitrice non
ha infatti a tutt’oggi pagato alcunchè all’esponente, costringendo quest’ultima
alla presente azione giudiziale.
Sussistenza dei requisiti ex artt. 634 c.p.c.
6) La prodotta email inviata dalla debitrice in data 20.10.2003 ben costituisce
una promessa unilaterale in forma di scrittura privata.
7) Sotto il primo aspetto, non vi son dubbi che il contenuto di detta missiva
rappresenti una promessa di pagamento e/o una ricognizione di debito,
specialmente se posta in relazione con la successiva dichiarazione 03.11.2003
(in cui la stessa debitrice dichiarò addirittura di aver già pagato).
8) Per quanto invece riguarda la richiesta forma ex art. 2702 c.c., occorre
invece rifarsi al T.U. (D.P.R.) 445/2000 (così come modificato dal D.Lgs. 23
gennaio 2002, n. 10, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.P.R. 7 aprile
2003, n.137).
Ai sensi dell’art. articolo 1, primo comma, lett. b), il documento informatico
è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti": l’email quindi, con il suo contenuto, rappresenta senza
dubbio un documento informatico.
8) Il successivo art. 8 stabilisce la piena validità giuridica di tale
documento, disponendo che " "il documento informatico da chiunque
formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con
strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle disposizioni del presente testo unico".
9) L’art. 10, comma 2, prescrive poi che "Il documento informatico,
sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma
scritta" (benchè con valore probatorio liberamente valutabile dal Giudice:
ma questo non riguarda la fase monitoria, bensì, al limite, l’eventuale fase
di merito); per quanto riguarda la definizione ed il significato di firma
elettronica, occorre ritornare all’art. 1, comma primo, lett. cc) (relativo
appunto alle definizioni), a norma del quale essa è "l'insieme dei dati in
forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica".
10) Il documento informatico si può quindi definire sottoscritto con
"firma elettronica" - cd. "semplice", per distinguerla dalla
firma "digitale", che è un particolare tipo di firma elettronica
qualificata che garantisce una maggiore autenticità e, di conseguenza, valore
di scrittura privata autenticata, ex artt. 1, primo comma, lett. n) e 10, comma
3 del DPR 445/2000 - quando sia ricollegabile a qualsiasi metodo di
"validazione" (cioè riconoscimento): mentre nel mondo reale il metodo
di validazione informatica più usato è costituito dal sistema "scheda
magnetica + password (cioè un codice segreto, come ad esempio il sistema
Bancomat)", per quanto riguarda internet, il procedimento più semplice e
maggiormente utilizzato in tal senso è rappresentato dall’inserimento nel
sistema in cui si vuole accedere di "username (cioè l’identificativo
dell’utente) + password", che l’utente deve appunto digitare negli
appositi spazi.
Ed è proprio quanto avviene per la posta elettronica: per poter accedere ad un
dato indirizzo (come quello utilizzato dalla debitrice) per inviare o
controllare se si sono ricevute email, occorre conoscere ed inserire i suddetti
dati identificativi (oppure utilizzare programmi - quale ad esempio Microsoft
OUTLOOK EXPRESS - che inseriscono automaticamente tali dati ogni volta che ci si
connette alla rete internet), procedendo quindi alla necessaria procedura di
validazione.
11) Per tali motivi, è pacifico che l’email costituisca un documento
informatico sottoscritto con firma elettronica, in quanto il mittente, per poter
creare ed inviare detta email, deve eseguire un’operazione di validazione,
inserendo il proprio username e la propria password; e tale documento soddisfa
altresì il requisito legale della forma scritta, a norma del combinato disposto
degli artt. 1, primo comma, lett. cc) e 10, comma 2 del DPR 445/2000.
12) Pertanto, poiché le prodotte email (contenenti la promessa unilaterale
della debitrice) soddisfano il requisito della forma scritta, nel caso di specie
ricorrono tutti i presupposti di legge per la concessione del decreto
ingiuntivo.
*****
Per i suesposti motivi, l’esponente
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma di voler emettere, ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c.,
ingiunzione di pagamento a carico della BB S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante, con sede in Novara, ……….., a favore dell’esponente,
della somma di € 2.593,36, con gli interessi dalla domanda al saldo, nonché
le spese giudiziali.
Ai fini della determinazione del contributo unificato, si precisa che l’importo
della domanda è superiore a € 1.033,00 ed inferiore a € 5.165,00.
Produce:
1) Copia email YY 20.10.2003;
2) Copia raccomandata Avv. XXX 04.09.2003;
3) Copia email Avv. XXX 03.11.2003;
4) Copia email YY 03.11.2003;
5) Copia email Avv. XXX 11.11.2003;
6) Copia email YY 18.11.2003;
7) CD-ROM contenente i documenti informatici di cui ai precedenti docc. 1), 3),
4), 5) e 6).
8) Visura camerale BB S.r.l..
Cuneo, li 11 Dicembre 2003
Depositato in Cancelleria il 12.12.2003
Il Cancelliere
IL GIUDICE DESIGNATO DEL TRIBUNALE DI CUNEO
Visto il ricorso che precede;
Ritenuta la propria competenza;
Visti gli artt. 633, 634 e 641 c.p.c.
INGIUNGE
Alla BB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, con sede in Novara,
…., di pagare alla AAI S.r.l., CORR. IN MM…………, la somma di €
2.593,36, oltre gli interessi dalla data della domanda al saldo, nonché le
spese di questo procedimento liquidate in €…………………(+ I.V.A. e
C.P.A.), il tutto nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente
decreto, avvertendo esso debitore che ha diritto di proporre opposizione avanti
questo Tribunale nel medesimo termine di giorni quaranta e che, in mancanza di
opposizione, si procederà esecutivamente.
Cuneo,
Il Giudice
Il Cancelliere
Depositato in Cancelleria il 15.12.2003
Il Cancelliere
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