Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

Firma digitale

Cambiare il codice civile per uccidere la firma digitale

di Manlio Cammarata  - 25.05.09

 

La firma digitale è l'unico strumento che consente di dare certezza legale ai documenti informatici. E' nel nostro ordinamento dal 1997, ma fino a oggi non è decollata. Per diversi motivi, come abbiamo scritto forse troppe volte: la normativa contraddittoria e confusa, la mancanza di fiducia nello strumento, l'assenza di formazione del personale degli uffici pubblici e di un'informazione corretta e chiara nel settore privato. 
Si aggiungono le resistenze burocratiche e culturali. Che spesso si traducono in norme che, invece di favorire la diffusione della firma digitale, trovano il modo di aggirarla. Magari con soluzioni tutt'altro che felici.

In questa categoria si può collocare il disegno di legge S.1447 "Modifica dell’articolo 1341 del codice civile in materia di condizioni generali di contratto", presentato dal senatore Musso di Forza Italia. Propone nientedimeno che la modifica di un fondamentale articolo del codice civile. 
Il perché lo spiega la relazione: "....riconoscere pieno valore legale ai contratti stipulati attraverso la rete internet, in modo da consentire l’acquisto e la vendita on line, senza la necessità di apporre una firma su un contratto cartaceo, né di utilizzare la cosiddetta firma digitale, che stenta ancora a diffondersi. Questa misura, pur limitandosi ai contratti a forma libera (per i quali non è obbligatoria la presenza del documento cartaceo), avrebbe un impatto altamente positivo sullo sviluppo del commercio elettronico nel nostro Paese".

Cosiddetta firma digitale? Cosiddetta? E' un istituto definito dal nostro ordinamento, non una "cosa" un po' misteriosa. Scriverebbe mai il senatore Musso "il cosiddetto matrimonio" o "la cosiddetta proprietà"?
Andiamo avanti: Vediamo prima di tutto il testo che si vorrebbe modificare:

Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria
.

"Per iscritto": se non c'è la carta, si può usare la firma digitale, "inventata" dal nostro legislatore anche per dare al documento informatico lo stesso valore di una firma apposta su un foglio. Nessun problema. Basta che il gestore del sito predisponga una semplice procedura che consenta di apporre la firma digitale su un documento e che verifichi automaticamente la firma stessa. Il cui uso, per l'utente, è più semplice del Bancomat: si inserisce la tessera, si digita il PIN e si risponde sì alla richiesta di firmare il documento presentato sul video.
Ma per i nemici dell'innovazione  e della semplicità, si deve trovare una soluzione più complicata e oscura. Eccola: 

Art.1 1. L’ articolo 1341 del Codice Civile, viene sostituito dal seguente:
 “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, ovvero con modalità tecniche di manifestazione specifica del consenso diverse dalla forma scritta e o dalla sottoscrizione, che garantiscano i requisiti di cui al precedente comma 1, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.

L'articolo 1341 è un pilastro essenziale del nostro ordinamento civile. L'espressione "per iscritto" richiama una lunga serie di norme, che costituiscono un sistema complesso, equilibrato e consolidato. Modificarla significa rischiare disarmonie e squilibri. Senza contare che  non meglio precisate "modalità tecniche di manifestazione specifica del consenso diverse dalla forma scritta e o dalla sottoscrizione" aprono la porta a discussioni interpretative a non finire. E anche a procedure truffaldine. E' facile immaginare quante contestazioni potrebbero sorgere sull'effettiva garanzia offerta da una o un'altra procedura... A prescindere da fatto che non si capisce quali siano i requisiti di cui al precedente comma 1", se questo appare appunto come il comma 1. E nel testo del codice non si parla di "requisiti".

Resta il fatto che la firma digitale non è ancora abbastanza diffusa, anche se il commercio elettronico sembra non soffrire della sua scarsa presenza. Ma siccome il mondo si evolve, anche l'ordinamento deve essere aggiornato. Dunque si può adeguare il codice civile, ma senza toccare il testo dell'art. 1341.
Basta aggiungere un comma che dica, più o meno, così:

Nei contratti a distanza o comunque stipulati in forma digitale, ove non sia possibile l'approvazione specifica mediante la firma digitale, possono essere usate modalità tecniche che garantiscano che il contraente abbia potuto prendere visione delle condizioni di cui al comma precedente, stabilite a favore di colui che le ha predisposte.

In questo modo non si tocca l'impianto del codice civile e si conferisce valore legale alle procedure "a clic ripetuti" ormai di uso comune. Ricordando però che la firma digitale è lo strumento "predefinito" per sostituire la firma autografa in tutti i casi in cui al posto della carta  ci sono i bit.

 

Inizio pagina  Indice della sezione  Prima pagina © InterLex 2009  Informazioni sul copyright