La firma digitale è l'unico strumento che consente di dare certezza legale
ai documenti informatici. E' nel nostro ordinamento dal 1997, ma fino a oggi
non è decollata. Per diversi motivi, come abbiamo scritto forse troppe volte: la normativa
contraddittoria e confusa, la mancanza di fiducia nello strumento, l'assenza di
formazione del personale degli uffici pubblici e di un'informazione corretta e
chiara nel settore privato.
Si aggiungono le resistenze burocratiche e culturali. Che spesso si traducono in
norme che, invece di favorire la diffusione della firma digitale, trovano il
modo di aggirarla. Magari con soluzioni tutt'altro che felici. In questa
categoria si può collocare il disegno di legge
S.1447 "Modifica dell’articolo 1341 del codice civile in materia di condizioni generali di
contratto", presentato dal senatore Musso di Forza Italia. Propone
nientedimeno che la modifica di un fondamentale articolo del codice civile.
Il perché lo spiega la relazione: "....riconoscere pieno valore legale ai contratti stipulati attraverso la rete internet, in modo da consentire l’acquisto e la vendita on line, senza la necessità di apporre una firma su un contratto cartaceo, né di utilizzare la cosiddetta firma digitale, che stenta ancora a diffondersi.
Questa misura, pur limitandosi ai contratti a forma libera (per i quali non è obbligatoria la presenza del documento cartaceo), avrebbe un impatto altamente positivo sullo sviluppo del commercio elettronico nel nostro
Paese". Cosiddetta firma digitale? Cosiddetta? E' un istituto definito
dal nostro ordinamento, non una "cosa" un po' misteriosa. Scriverebbe
mai il senatore Musso "il cosiddetto matrimonio" o "la cosiddetta
proprietà"?
Andiamo avanti: Vediamo prima di tutto il testo che si vorrebbe modificare:
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono
efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto
questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza
(1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal
contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico
dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di
opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti
coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto,
clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla
competenza dell'autorità giudiziaria.
"Per iscritto": se non c'è la carta, si può usare la firma digitale,
"inventata" dal nostro legislatore anche per dare al documento
informatico lo stesso valore di una firma apposta su un foglio. Nessun problema.
Basta che il gestore del sito predisponga una semplice procedura che consenta di
apporre la firma digitale su un documento e che verifichi automaticamente la
firma stessa. Il cui uso, per l'utente, è più semplice del Bancomat: si
inserisce la tessera, si digita il PIN e si risponde sì alla richiesta di
firmare il documento presentato sul video.
Ma per i nemici dell'innovazione e della semplicità, si deve trovare una
soluzione più complicata e oscura. Eccola:
Art.1 1. L’ articolo 1341 del Codice Civile, viene sostituito dal seguente:
“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto,
ovvero con modalità tecniche di manifestazione specifica del consenso diverse dalla forma scritta e o dalla sottoscrizione, che garantiscano i requisiti di cui al precedente comma
1, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.
L'articolo 1341 è un pilastro essenziale del nostro ordinamento civile.
L'espressione "per iscritto" richiama una lunga serie di norme, che
costituiscono un sistema complesso, equilibrato e consolidato. Modificarla
significa rischiare disarmonie e squilibri. Senza contare che non meglio
precisate "modalità tecniche di manifestazione specifica del consenso diverse dalla forma scritta e o dalla
sottoscrizione" aprono la porta a discussioni interpretative a non finire.
E anche a procedure truffaldine. E' facile immaginare quante contestazioni potrebbero sorgere sull'effettiva
garanzia offerta da una o un'altra procedura... A prescindere da fatto che non
si capisce quali siano i requisiti di cui al precedente comma 1", se questo
appare appunto come il comma 1. E nel testo del codice non si parla di
"requisiti". Resta il fatto che la firma digitale non è ancora
abbastanza diffusa, anche se il commercio elettronico sembra non soffrire della
sua scarsa presenza. Ma siccome il mondo si evolve, anche l'ordinamento deve
essere aggiornato. Dunque si può adeguare il codice civile, ma senza toccare il
testo dell'art. 1341.
Basta aggiungere un comma che dica, più o meno, così: Nei contratti a
distanza o comunque stipulati in forma digitale, ove non sia possibile
l'approvazione specifica mediante la firma digitale, possono essere usate
modalità tecniche che garantiscano che il contraente abbia potuto prendere
visione delle condizioni di cui al comma precedente, stabilite a favore di colui
che le ha predisposte. In questo modo non si tocca l'impianto del codice
civile e si conferisce valore legale alle procedure "a clic ripetuti"
ormai di uso comune. Ricordando però che la firma digitale è lo strumento
"predefinito" per sostituire la firma autografa in tutti i casi in cui al posto
della carta ci sono i bit.
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