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 Commercio elettronico

Aste on line: ancora molte incertezze
di Paolo Manganelli* -13.02.03

Nonostante siano in buona parte condivisibili gli elogi alla circolare n. 3547/C del Ministero delle attività produttive contenuti nell'articolo di Enzo Maria Tripodi del 12.07.02, va osservato che la suddetta circolare recante indicazioni relative alle aste on line, continua, tuttavia, a lasciare irrisolti alcuni dubbi ed alcune problematiche di carattere sostanziale che da tempo alimentano il dibattito dottrinale. Mi riferisco, in particolare, ai requisiti di qualificazione soggettiva richiesti in capo agli esercenti l'attività di banditori di aste on line nel settore business to business, anche alla luce dei principi sanciti a livello comunitario mediante la direttiva 2000/31/CE.

Le tipologie di asta on line nel business to business

La prima critica che mi sento in dovere di muovere verso detta circolare è relativa alla classificazione delle varie tipologie di asta on line che essa menziona; tale classificazione, infatti, pare permeata da una visione "monocromatica" del nuovo strumento di lavoro e non sembra tenere conto, invece, della sua intrinseca versatilità che ne consente svariati utilizzi, anche ben diversi da quelli tradizionalmente conosciuti.

Non si scorge, in particolare, un seppur minimo cenno a un particolare impiego dell'asta on line, ad oggi ormai diffuso ed invalso nella pratica: mi riferisco al caso in cui un'impresa, per ottenere la fornitura di determinati prodotti/servizi alle migliori condizioni possibili, affidi alla società di informazione - gestrice di aste on line - l'incarico di reperire fornitori qualificati da invitare all'asta che, seppure gestita nel suo svolgimento dalla medesima società di informazione, viene poi aggiudicata esclusivamente dalla impresa cliente che ha indetto l'asta. In questa ipotesi, i fornitori partecipanti all'asta conoscono già il destinatario finale dei prodotti/servizi da vendere e semplicemente competono tra di loro al fine di aggiudicarsi la relativa fornitura, offrendo le migliori condizioni; e le implicazioni di carattere giuridico di tale fattispecie non sono certamente irrilevanti, atteso che, tra l'altro, non si è più in presenza di un'offerta al pubblico, con tutte le conseguenze del caso.

I requisiti di qualificazione soggettiva

Nella circolare firmata dal ministro Marzano si legge che, a seconda delle tipologie di asta on line, la società che offre il servizio d'asta, per poter operare, deve essere in possesso della licenza prescritta dall'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nel caso in cui tale società coincida con il venditore del bene/servizio ovvero agisca in nome e per conto di un venditore terzo; nel caso in cui, invece, il banditore d'asta metta semplicemente a disposizione il sito e la struttura tecnologica per l'esecuzione dell'asta senza essere coinvolto nella procedura di aggiudicazione, esso deve essere iscritto al ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione e dunque soggetto alle regole sancite dalla legge 3 febbraio 1989, n.39, dovendosi tale attività, qualificare come attività di intermediazione. Cosa dovrebbe accadere, invece, nell'ipotesi da me poc'anzi prospettata, ove il banditore d'asta acquisti per conto terzi o comunque svolga la propria attività essenzialmente per l'acquirente?

Premesso, anzitutto, che l'articolo 4 della direttiva 2000/31/CE, nell'intento di facilitare ed incentivare l'accesso degli operatori alle varie forme di commercio elettronico, sancisce il principio - che dovrà essere recepito da tutti gli ordinamenti nazionali - dell'assenza di autorizzazione preventiva per l'esercizio delle "attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione", ben si vede come quanto poc'anzi enunciato strida fragorosamente con l'esposto principio. Sembra trattarsi, oltretutto, di una questione puramente nominalistica, in quanto il sistema d'asta sopra citato ha ben poco in comune con le aste tradizionali disciplinate dalle vigenti normative, sebbene ne abbia mutuato, per comodità, il nome. Ma l'aspetto maggiormente grottesco dell'intera vicenda è un altro: la qualificazione dell'attività prestata da una società dell'informazione quale attività di intermediazione soggetta alla disciplina della L. 3 febbraio 1989, n. 39.

Orbene, accettando acriticamente l'interpretazione di cui sopra, in applicazione degli articoli 2 e 3 della l. 3 febbraio 1989, n. 39 si otterrebbe questo eclatante risultato: a) la società che voglia gestire aste on line dovrebbe necessariamente essere iscritta alla Camera di commercio come società di mediazione; b) il legale rappresentante di detta società e tutte le persone fisiche che ivi lavorano dovrebbero essere iscritti nel ruolo generale degli agenti di affari in mediazione e per potersi iscrivere, oltre a possedere determinati requisiti, dovrebbero sostenere apposito esame di abilitazione.

Ebbene, ne conseguirebbe che tutte le software house e buona parte delle società che operano sull'internet sarebbero costrette a modificare il proprio oggetto sociale ed a sospendere la propria attività fino al giorno in cui i propri dipendenti non avranno conseguito l'iscrizione al ruolo generale degli affari in mediazione. Credo sinceramente che tutto ciò si commenti da sé, soprattutto alla luce del netto contrasto con i principi di semplificazione, armonizzazione e facilitazione della disciplina del commercio elettronico sanciti dalla predetta direttiva 2000/31/CE.

In vero, la qualificazione sopra citata appare non corretta anche sotto altro punto di vista. Non si vede, infatti, per quale ragione, un servizio di semplice locazione di piattaforma informatica - quello cioè offerto dalle software house - ovvero la prestazione di servizi misti, quali la messa a disposizione di una piattaforma informatica insieme agli addizionali servizi di scouting sui fornitori da invitare all'asta, debba essere ricondotto all'esercizio di una attività di mediazione.

Conclusioni

Quello a cui si assiste in merito alla regolamentazione delle aste on line è, in realtà, un deja vue. Si tratta dell'incapacità degli operatori del nostro diritto ad accettare e ad adeguarsi alle nuove figure giuridiche ed alle nuove fattispecie che di volta in volta la tecnologia freneticamente propone, nonché della loro ostinazione nel voler estendere analogicamente l'ambito di applicazione di leggi obsolete a fattispecie addirittura inesistenti al momento della loro promulgazione. La problematica che ho cercato di esporre sinteticamente nel presente articolo è assolutamente analoga a quella sorta qualche tempo fa in merito alla presunta illegalità delle aste on line.
Ciò detto, è sinceramente auspicabile che venga fatta un po' di chiarezza in merito agli argomenti trattati ed è altresì auspicabile, al fine di dissipare qualsiasi dubbio interpretativo, che vengano istituiti presso le Camere di commercio specifici registri relativi alle imprese che operano sull'internet.