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 Commercio elettronico

Le iniziative dell'Unione europea per le regole del commercio elettronico
di Natasha Montanari* - 02.04.98

Bruxelles. L'espressione "commercio elettronico" (e-business per gli americani), indica sia l'acquisto tramite strumenti elettronici di beni materiali, che però devono essere recapitati fisicamente attraverso i mezzi tradizionali (servizi postali, corrieri e così via ), sia l'acquisto e la spedizione on-line di beni e servizi immateriali, come software, informazioni di servizi, brani musicali.
Dopo essere stato ignorato per anni, il commercio elettronico incomincia ad attirare sempre di più l'attenzione del mondo industriale e finanziario e dei consumatori, facendo sorgere l'esigenza di una specifica regolamentazione.
Le società di ricerche di mercato specializzate infatti sono concordi nel prevedere la crescita esplosiva del commercio elettronico, grazie anche alla crescente diffusione di Internet e alla disponibilità di PC più potenti.

E' di questi giorni la notizia che l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha messo a punto un rapporto che fornisce ai 132 membri una base per realizzare una politica comune su questo nuovo settore. L'esigenza di elaborare un quadro normativo che possa incentivare l'utilizzazione di questo nuovo strumento commerciale è stata avvertita soprattutto a livello comunitario, tanto da spingere la Commissione della Comunità europea a costruire, con raccomandazioni e comunicazioni, una politica comune tra i diversi Stati membri nell'ambito del commercio elettronico.

La Raccomandazione della Commissione relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (94/820) ha lo scopo di proporre un modello, o meglio una base contrattuale ("accordo-tipo europeo per l'EDI") per regolare l'interscambio di dati in modo di garantire un approccio uniforme per la risoluzione dei problemi giuridici derivanti dall'uso della EDI (Electronic Data Interchange, scambio elettronico di dati).
Infatti Il commercio elettronico consiste in un'applicazione della EDI che consente la conclusione di contratti direttamente da un elaboratore all' altro, senza l' uso del tradizionale supporto cartaceo, neppure quale risultato dell'avvenuta transazione fra i due elaboratori.
Trattandosi solo di un modello, l'accordo può essere adattato a seconda delle necessità soprattutto nelle ipotesi di incompatibilità con la legge nazionale.

Le disposizioni contenute nella raccomandazione riguardano:
- la validità (rilevanza giuridicamente vincolante dell'accordo, una volta sottoscritto dalle parti);
- la formazione del contratto (regola del ricevimento);
- la sicurezza (verifica dell'origine e dell'integrità dei dati trasmessi);
- la tutela dei dati personali (applicazione delle norme in vigore nei paesi da cui o verso cui sono trasmessi i dati);
- l'ammissibilità dei messaggi come mezzi di prova "nella misura consentita dalle leggi nazionali applicabili";
- la responsabilità (esclusione della responsabilità per danni speciali, indiretti o consequenziali derivanti dall'accordo, ma inclusione della responsabilità per le azioni di terzi rappresentanti dell'utente);
- la risoluzione delle controversie, con la possibilità delle parti di scegliere tra l'arbitrato e la clausola di determinazione della giurisdizione.

Nella Comunicazione della Commissione su Normalizzazione e società globale dell'informazione: l'approccio europeo (COM 96/359) si legge che l'Europa deve giocare un ruolo attivo nell'attività di standardizzazione e, attraverso i vari programmi comunitari di ricerca, deve promuovere "in collaborazione con gli operatori del mercato, o sviluppo e l'applicazione dei dati e degli standard per il commercio elettronico in Europa e nel mondo intero".

I primi elementi della politica europea per l'uso della cifratura e della firma digitale nel quadro del commercio elettronico sono descritti in Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico (COM 97/157).
Lo scopo della iniziativa è di incoraggiare la crescita e lo sviluppo del commercio elettronico attraverso quattro elementi chiave:

1. promozione delle tecnologie e delle infrastrutture necessarie per assicurare la competitività delle industrie europee nel commercio elettronico e messa a punto di strutture che provvedano a sistemi di accesso efficienti per gli utilizzatori attuali e potenziali. Ciò può avvenire con l'effettiva applicazione di programmi di R&S (Ricerca & Sviluppo) e la realizzazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni che, attraverso una consistente diminuzione delle tariffe, incentiverebbe lo sviluppo del commercio elettronico;
2. creazione di un quadro normativo coerente e valido in tutta Europa cercando di raggiungere due obiettivi: a) accrescere la fiducia del consumatore mediante meccanismi di alta tecnologia come la firma e la certificazione digitale al fine di garantire la non intercettazione e modificazione delle transazioni; b) assicurare pieno accesso al mercato unico e scoraggiare iniziative prese solo a livello nazionale;
3. incoraggiare un ambiente favorevole per il commercio elettronico, pubblicizzando le opportunità offerte da questo nuovo strumento tra imprese e consumatori;
4. creazione di una posizione comune a livello comunitario per assicurare l'effettiva partecipazione dell'Europa nelle negoziazioni e cooperazioni internazionali
.

Proprio con riferimento a quest'ultimo punto, il 25 febbraio 1998 è stato firmato a Bruxelles da più di 100 tra piccole e medie imprese (PMI), società e associazioni, un Memorandum of Understanding (MoU) sull'accesso delle PMI al commercio elettronico, che è stato accolto con soddisfazione dal Commissario europeo M. Bangemann: "Questo è un buon esempio di codice di autoregolamentazione, che incrementerà la fiducia degli utenti nel commercio elettronico. Sono molto soddisfatto nel vedere che un ampio numero di PMI e le relative organizzazioni sono tra i firmatari del MoU".

Il commercio via Internet richiede che il sistema di pagamento elettronico sia sicuro, efficiente e facile da utilizzare. La Commissione chiama a raccolta tutti gli Stati membri affinché possano contribuire ad una migliore definizione normativa dei pagamenti elettronici: Accrescere la fiducia dei consumatori negli strumenti di pagamento elettronici nel mercato unico (COM 97/353). In particolare viene chiesto al legislatore nazionale di:

1. elaborare una normativa quadro sulla emissione di "denaro elettronico" in modo di assicurarne la validità e l'efficacia;
2. emanare linee guida sia per gli emittenti, sia per i titolari di strumenti di pagamento elettronici sulla trasparenza, responsabilità e modalità di risarcimento;
3. migliorare i sistemi di sicurezza per evitare l'utilizzazione fraudolenta e la contraffazione degli strumenti di pagamento elettronici;
4. chiarire l'applicazione delle delle norme comunitarie sulla concorrenza, in modo di raggiungere l'obiettivo di bilanciare l'interoperabilità, l'efficienza e un'ampia competizione in questi settori del mercato.

In attesa di iniziative nazionali, la Commissione pubblica la Raccomandazione relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti (97/489) con la quale:

1. vengono stabilite le obbligazioni e le responsabilità sia degli emittenti che dei titolari degli strumenti di pagamento elettronici;
2. sono individuati meccanismi di risarcimento del danno;
3. sono stabiliti sistemi per assicurare una maggiore trasparenza delle operazioni.

Il documento Garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle comunicazioni elettroniche (COM 97/503) definisce il quadro europeo in materia di firme digitali e di cifratura, strumenti essenziali per fare del commercio via Internet un mezzo più sicuro. Lo scopo di questa comunicazione è di stabilire un primo inventario della attività relative alla firma digitale, soprattutto con riferimento alla standardizzazione.

L'attività dell'Unione europea nell'ambito del commercio elettronico non si arresta, e anzi diventa sempre più frenetica. Il 4 febbraio scorso il Commissario europeo per le telecomunicazioni, Martin Bangemann, ha presentato una Comunicazione della Commissione sulla globalizzazione della società dell'informazione e la necessità di rafforzare il coordinamento internazionale (COM 98/50). La Carta internazionale incoraggia la definizione di una politica internazionale di cooperazione nel settore della comunicazione intesa in senso globale, in particolare nell'area del commercio elettronico, rispondendo così all'esigenza di dare una forma coerente alle molte attività esistenti a livello internazionale.
Ancora, per coinvolgere stati, imprese e consumatori la Commissione intende organizzare, nel corso del 1998, una tavola rotonda con la partecipazione di esperti e una conferenza ministeriale internazionale.
E infine ci sono notizie sulla nuova direttiva sulla firma digitale: la proposta della Commissione è alla sua fase finale. Sarà presentata alla conferenza organizzata dalla Commissione stessa a Copenaghen il 23-24 Aprile.
Questo significa che la proposta di direttiva dovrebbe essere pubblicata la prossima settimana.

E siamo solo all'inizio.

* Consulente legale, diritto della Comunità europea, Geater & Co - Bruxelles

Nota: per alcuni documenti non sono riportati i link perché non sono ancora disponibili in rete