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 Commercio elettronico

La tassazione indiretta delle transazioni via Internet
di Natasha Montanari - 10.07.98

Bruxelles. Lo scorso 6 luglio il Consiglio Ecofin ha approvato un documento della Commissione in cui sono stati stabiliti i principi che regoleranno la tassazione indiretta nelle transazioni via Internet.
La comunicazione della Commissione COM (1998) 374 "
Commercio elettronico e tassazione indiretta" (17.6.98) è stata adottata con l'obiettivo di presentare la posizione dell'Unione Europea sulla tassazione indiretta nella conferenza sul commercio elettronico organizzata dall'OCSE ad Ottawa il prossimo Ottobre.

Il documento contiene sei linee guida:

1. no a nuove imposte: per le transazioni in rete si richiede che tutti gli sforzi vengano diretti all'adattamento dell'IVA e delle altre tasse alle peculiarità del commercio elettronico, escludendo l'introduzione di tasse ad hoc;

2. la trasmissione elettronica è un servizio: la trasmissione elettronica di dati, compresa la vendita di merci virtuali (software, brani musicali) deve essere considerata, ai fini IVA, come una prestazione di servizio. Quest'approccio si differenzia da quello degli Stati Uniti che invece limitano la qualifica di prestazione di servizio solo ad alcuni casi specifici come, ad esempio, la consultazione di banche dati. Naturalmente, se i beni vengono ordinati via Internet ma consegnati attraverso i tradizionali mezzi postali, essi sono sottoposti alle regole proprie della vendita di beni e quindi, se provengono da Paesi terzi, anche a dazi doganali;

3. assicurare la neutralità: il problema principale delle transazioni on-line riguarda la cessione di beni virtuali. Infatti con le regole tradizionali ci si troverebbe davanti ad un sistema che discriminerebbe i produttori comunitari rispetto a quelli extra-UE. Se un bene di produzione esterna alla Comunità viene ordinato da un consumatore "europeo", quest'ultimo, sulla base delle regole attualmente in vigore, non pagherebbe l' IVA. Questa, al contrario, verrebbe applicata qualora il bene sia di origine comunitaria e consumato all'interno dell'UE. Per evitare questa distorsione e per assicurare la neutralità dei sistemi di tassazione è necessario stabilire che i servizi prestati in rete siano tassati all'interno dell'Unione Europea a prescindere dal luogo di origine. Nel caso in cui questi servizi sono forniti da operatori UE ma utilizzati al di fuori della Comunità, le operazioni non devono essere sottoposte al pagamento dell'IVA, che inoltre dovrà essere detraibile;

4. facilitare l'osservanza della normativa: gli strumenti utilizzati devono essere appropriati, semplici e facili all'uso e devono essere sviluppati nell'ambito di un dialogo internazionale;

5. garantire il controllo e la normativa: è necessario assicurare che il sistema di tassazione sia applicabile alle prestazioni di servizi all'interno dell'UE sia nei confronti delle attività commerciali, sia nei confronti dei soggetti privati. In quest'ultimo caso si richiede il rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali;

6. facilitare la gestione delle formalità fiscali: in questo nuovo contesto è necessario assicurare che la contabilità e la fatturazione possano essere disponibili attraverso strumenti elettronici. Siccome la fatturazione senza supporto cartaceo sarà una della caratteristiche del commercio elettronico, essa deve essere autorizzata ai fini IVA.

L'Unione Europea ha già avuto occasione di esprimere il proprio punto di vista sia in una Comunicazione COM (97)157 "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico" in cui si sottolineava l'esigenza di creare norme giuridiche per regolare il sistema fiscale nelle transazioni on-line e la neutralità della tassazione, sia in una dichiarazione congiunta US-UE del dicembre 1997 dove si è stabilito che "le tasse nel commercio elettronico devono essere chiare, coerenti, neutrali e non discriminatorie".

* Consulente legale, diritto della Comunità europea, Geater & Co - Bruxelles