La proposta UE di tassazione del commercio
elettronico
di Frank J. Geffers - 08.03.01
I. Introduzione
E' un fatto notorio che, in base al Global
Freedom Tax Act , negli Stati Uniti d'America vige, almeno fino al
2006, un generale divieto di tassazione di transazioni effettuate tramite
Internet.
Non così in Europa, dove in alcuni stati, come per esempio la Germania, si
parla già da alcuni anni di una tassa su tutti i prodotti distribuiti tramite
rete.
Nessuno Stato in Europa è, però, ancora passato dalle parole ai fatti. A
questa situazione d'incertezza ha posto fine la Commissione europea, la quale,
nel mese di giugno dell'anno in corso, ha pubblicato una proposta per la
modifica della direttiva 77/388/CEE,
riguardante il trattamento dell'IVA nei servizi resi tramite le vie
elettroniche.
II. I principi ispiratori della proposta
Come già menzionato, l'oggetto della proposta in esame è la tassazione
delle forniture on-line di prodotti digitali.
Prestazioni rese gratuitamente, come per esempio scaricare programmi gratuiti o
accessi gratuiti a Internet non sono invece stati prese in considerazione.
Tra le prestazioni che sono rese dietro pagamento rientrano, tra le altre,
prestazioni nel campo della cultura, dell'arte, dello sport, la vendita di
software e la elaborazione dati (includendovi espressamente il web-hosting
ed il web-design).
Avendo tale tipo di commercio una predominate valenza internazionale, è
necessario adottare delle misure che siano il frutto di una intensa
collaborazione internazionale. Per questa ragione gli stati membri della UE
hanno adottato tre principi cardine:
- non saranno introdotte nuove tasse o tasse aggiuntive, ma quelle vigenti ed in
particolare l'IVA saranno adeguate al commercio elettronico;
- ai fini dell'IVA le forniture mediante mezzi elettronici saranno considerate
prestazioni di servizi e non forniture di beni;
- solamente le prestazioni di servizi destinati al consumo della UE saranno
tassati nella UE (tassazione nello stato in cui avviene il consumo).
Oltre ai principi di cui sopra sono stai sottoposti a discussione anche i
seguenti punti:
- mezzi per il controllo dell'applicazione di una corretta tassazione nel
settore del commercio elettronico;
- necessità di una contabilità elettronica (non cartacea);
- agevolazioni per società che esercitano il commercio elettronico ma che non
appartengono alla UE (per esempio obbligo di registrazione in uno solo stato UE
e possibilità di esperire in tale stato tutti gli obblighi fiscali);
- gli obblighi fiscali devono essere adempiuti per via elettronica.
III. La necessità della riforma dell'attuale sistema IVA
Allo stato attuale, da un lato, l'IVA non si paga se i servizi vengono
forniti a privati consumatori residenti nella UE da un'esercente collocato all'esterno
della UE. Dall'altra invece, secondo le disposizioni vigenti, non viene
garantita, ai prestatori di sevizi ubicati nella UE, la possibilità di
esportare con esenzione dal pagamento dell'IVA.
Questa situazione porta ad una distorsione della concorrenza con conseguente
svantaggio per prestatori di servizi collocati nella UE.
In particolare, nel caso di servizi resi da soggetti UE a soggetti UE non
imponibili, non ci saranno modiche, in modo che le società appartenenti alle UE
che prestano servizi imponibili, applicheranno l'IVA dello stato in cui hanno
la residenza. Nel caso invece di prestazioni di servizi da soggetti UE a clienti
ubicati fuori dalla UE, la proposta in esame prevede una esenzione dall'IVA.
Inoltre la proposta prevede che prestazioni di servizi provenienti da paesi
non UE debbano essere assoggettate ad IVA e che il pagamento delle relative
tasse debba avvenire nella UE. Per agevolare la situazione dei prestatori di
servizi ubicati al di fuori dalla UE, è previsto un regime amministrativo
semplificato che prevede l'obbligo di registrazione in un solo Stato della UE
e questo solo se viene superato un certo fatturato.
IV. Obblighi dei prestatori di servizi
Al fine della corretta tassazione è necessario che i prestatori di servizi
conoscano alcuni dati:
- il prestatore di servizi deve essere a conoscenza dello status fiscale del
suo cliente (deve sapere se si tratti di un provato o se il cliente è
registrato ai fini IVA);
- l prestatore di servizi deve sapere quale legge fiscale si applica se il suo
cliente è un privato oppure risiede al di fuori dalla UE (se risiede fuori
dalla UE non paga la tassa);
- il prestatore di servizi deve conoscere l'aliquota della tassa che si
applica al suo fatturato.
Momentaneamente la tassa applicabile per vendite a clienti nella UE è quella
vigente nel paese in cui il prestatore di servizi è registrato.
Per rendere possibile tale controllo in tempo reale, la commissione ha proposto
che i mezzi di verifica necessari siano messi a disposizione degli operatori
on-line.
Riassumendo:
- Nel caso di prestazioni di servizi, rese da un prestatore di servizio con
sede in un paese terzo a clienti nella UE, il luogo in cui avviene la tassazione
è la UE (l'IVA si paga nella UE).
- Nel caso di prestazioni di servizi, rese da un prestatore di servizi con sede
nella UE a clienti ubicati al di fuori della UE, il luogo in cui avviene la
tassazione è il paese in cui risiede tale cliente (non si paga l'IVA nella
UE).
- Nel caso di prestazioni di servizi, rese da un prestatore di servizi con sede
nella UE a clienti ubicati nella UE soggetti ad IVA (cioè ad una società), il
luogo in cui avviene la tassazione è lo stato membro della UE in cui tale
cliente risiede.
- Nel caso di prestazioni di servizi, rese da un prestatore di servizi con sede
nella UE a privati ubicati nella UE, il luogo in cui avviene la tassazione è lo
stato membro della UE in cui il prestatore di servizi risiede.
Al fine di porre in essere i principi di cui sopra e per agevolare il
commercio elettronico internazionale, la esaminanda proposta include inoltre una
serie di misure che si possono riassumere come segue:
- L'IVA su prestazioni rese a società deve essere pagata dalla società
acquirente. L'IVA su prestazioni rese a privati deve essere, invece, pagata
dal prestatore di servizi. La registrazione ai fini IVA è quindi necessaria
solo per prestazioni a privati.
- Non vige l'obbligo della registrazione nella UE per società residenti fuori
dalla UE, se il loro fatturato nella UE non supera 100.000 Euro.
- E' sufficiente che la registrazione ai fini IVA di una società residente al
di fuori della UE sia effettuate in uno solo stato membro della UE.
- Le procedure riguardanti la registrazione e la dichiarazione dei redditi
potranno essere effettuate per via elettronica.
- Le autorità fiscali dovranno fornire alle società i mezzi necessari per
poter individuare lo status fiscale dei loro clienti (privati o società) e
quindi decidere se devono applicare o no l'IVA.
V. Conclusioni
L'Unione europea si sta trasformando in una società nella quale il commercio
elettronico assume un'importanza sempre maggiore. Al fine di non ostacolarlo
è di fondamentale importanza l'adozione di una politica fiscale trasparente
ed equa. L'imposizione fiscale non deve, infatti, pesare sullo sviluppo del
commercio elettronico, ma piuttosto incentivarlo e contribuire affinché siano
presi in considerazione gli interessi di tutti coloro che vi prendono parte.
Nel formulare la proposta in esame, la Commissione europea si è prefissa di
stabilire delle regole che possano comporre tali interessi.
Malgrado questa finalità, si può già prevedere che ci saranno critiche
riguardanti la praticità della normativa in esame. In particolare sarà
sicuramente criticato, da parte delle aziende statunitensi, l'obbligo di
registrazione e si farà rilevare anche come, in certe circostanze, le vendite
tradizionali potranno avere dei vantaggi rispetto a quelle effettuate on-line.
Attualmente è infatti possibile importare limitate quantità di beni di consumo
da paesi fuori dalla UE senza che questi siano tassati. Nel futuro questo
dovrebbe essere comunque possibile, ma se l'importazione avviene on-line, si
dovranno pagare le relative imposte di consumo.
Infine le società europee sosterranno che le aziende extra-UE hanno un
vantaggio rispetto a loro, in quanto potranno scegliere di registrarsi ai fini
IVA nello Stato UE con l'IVA più bassa, mentre loro saranno assoggettate all'IVA
del loro Stato membro. |