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 Commercio elettronico

Troppe norme, occorre un testo unico
di Manlio Cammarata - 17.04.03

Una settima fa abbiamo iniziato un'analisi del decreto legislativo 70/03  per l'attuazione della direttiva 2000/31/CE, "relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico" e abbiamo esaminato gli aspetti che riguardano le responsabilità dei fornitori di servizi (vedi Sotto torchio gli operatori della Rete). Per rispondere a numerose domande arrivate in questi giorni, ritorneremo sull'argomento nel prossimo numero, affrontando alcune delicate questioni relative ai contratti di hosting, nei quali si profila spesso un controllo del provider sui contenuti, con conseguenti responsabilità ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo.

Qui ci occupiamo del tema centrale del decreto, le norme sul commercio elettronico. Una prima lettura dà l'impressione di qualcosa di già visto, dal momento che una parte delle disposizioni riprende quelle già contenute in altri atti normativi sulla materia. Infatti da molti anni l'Europa legifera sul commercio elettronico (comunque definito) e sulle attività connesse: risale infatti al 1985 la direttiva n. 577 "in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali" (recepita nel '92); molte altre direttive si sono succedute nel tempo, disciplinando anche aspetti particolari delle transazioni telematiche, fino alla 2000/31/CE, oggetto del decreto di cui si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per restare alla normativa italiana, ecco un sommario elenco delle disposizioni che riguardano il commercio elettronico:
- Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (art. 18) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997;
- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
- Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Aggiungiamo la Circolare n. 3487/C del 01.06.2000 "Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico" del Ministero dell'industria, commercio e artigianato sul decreto legislativo 114/88 e avremo un quadro abbastanza completo della normativa generale sul commercio elettronico. Che cosa si ricava dal complesso di queste disposizioni?
Un elemento comune è costituito dai limiti del campo di applicazione delle varie norme, che si riferiscono solo al commercio elettronico "generico", escludendo campi come le transazioni finanziarie, le aste on line, la compravendita d'immobili e così via, per i quali sono previste disposizioni specifiche.

La direttiva 31, in particolare, contiene una dettagliata definizione dei "servizi della società dell'informazione", ripresa puntualmente dal decreto di recepimento. Purtroppo un attento esame delle singole disposizioni rivela un complicato quadro di inclusioni ed esclusioni di materie particolari che rende la definizione stessa meno chiara di quanto possa sembrare a prima vista.
Naturalmente in questa sede ci interessa tracciare un insieme di indicazioni pratiche, per capire quali siano effettivamente gli obblighi a cui sono sottoposti i venditori on line. Il quadro generale - che esamineremo in futuro più in dettaglio - deve essere ricavato mettendo insieme diversi "pezzi" presi da tutti i provvedimenti.

In generale si possono individuare tre sezioni principali, riguardanti la prima gli obblighi di informazione dei venditori, la seconda le modalità delle forniture e la terza i diritti degli acquirenti, in particolare per il recesso.
Per incominciare c'è l'obbligo previsto dall'art. 18 del DLgv 98/114:
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Facendo un passo indietro, nel DLgv 185/99, troviamo all'art. 3 un elenco delle informazioni che devono essere rese al consumatore "in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza":
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica
.

A questo elenco si aggiungono le previsioni del nuovo decreto legislativo, che all'art. 7 stabilisce:

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso
.

Finito? Neanche per idea. Ecco l'art. 12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto):

1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni :
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie
.

E siamo solo all'inizio. Dovremmo trattare delle comunicazioni commerciali, in particolare quelle non sollecitate, che coinvolgono anche la normativa sulla tutela dei dati personali, della conferma scritta delle informazioni, delle modalità di inoltro dell'ordine, delle ripetute disposizioni sul diritto di recesso, sempre saltando da un provvedimento all'altro. Lo faremo nel prossimo futuro ma, in questa provvisoria conclusione dobbiamo ricordare un dettaglio non trascurabile.

L'articolo 15 del DLgv 185/99 prendeva atto dell'esistenza di norme contrastanti con la disciplina dettata dal precedente 50/92 e stabiliva la prevalenza delle disposizioni più favorevoli al consumatore "fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Aggiungiamo il recepimento della direttiva 2000/31/CE: ora il testo unico appare indispensabile. E urgente.