La tavola rotonda del 9 giugno è stata organizzata in collaborazione con

          

Le relazioni - 30

Documento informatico e forma scritta

di Massimiliano Minerva* - 08.06.05
 

Per restare alla insuperata definizione carneluttiana di documento - quale "rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti" - va preliminarmente osservato che tale rappresentazione - l'esternazione del fatto o atto - può avere diverse forme (modalità di rappresentazione): scritta, orale, attraverso segnali ottici o sonori, ecc.
D'altra parte, anche etimologicamente, la nozione di documento rimanda a un contenuto informativo, conoscitivo, da trasmettere ad altri (docere) che, a sua volta, presuppone una tecnica di manifestazione - di comunicazione - del pensiero.

Una delle forme di più recente invenzione attraverso cui rappresentare atti o fatti rilevanti per il mondo del diritto è la forma informatica del documento, cioè la tecnica di rappresentazione delle informazioni basata sulla tecnologia digitale: un sistema di codificazione binaria (binary digit) dei documenti testuali, delle immagini e dei suoni che ha il suo fondamento tecnico sullo stato duale (binario, appunto) della materia (i circuiti) che vengono attraversati dalla corrente elettrica (positivo-negativo, 0-1).

Resta pertanto corretta la definizione già contenuta nel DPR 513/1997, in un secondo tempo riprodotta all'art. 1, co 1, lett. a) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, TUDA), oggi (definitivamente ?) contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. p del Codice dell'amministrazione digitale DLgs 7 marzo 2005, n. 82, Codice), secondo cui il documento informatico - rectius in forma informatica - è appunto la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Ad esempio sarà tale un file testo (.txt), un documento Word (.doc), un file audio (.wav, mp3, ecc.), un file video (.avi, .mpeg, ecc.).

Va sottolineato che in materia di documento in forma informatica, per così dire "puro e semplice", si prescinde da qualsivoglia tecnica di sottoscrizione: i documenti informatici rilevano in quanto tali, nella loro oggettività (nel senso di mera rappresentazione, in questa particolare forma, di un atto, dato o fatto); si prescinde dalla provenienza del documento, dall'imputabilità ad un autore, in una parola dall'elemento soggettivo.

Distinguendo due ulteriori livelli concettuali (validità e rilevanza giuridica da un lato, efficacia probatoria dall'altro), l'efficacia probatoria (limitata) di questo tipo di documenti (informatici) sarà pari a quella delle c.d. riproduzioni meccaniche (fotografiche, cinematografiche, fonografiche, ecc.). le quali fanno "piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime" (art. 2712 c.c.), equiparazione prima stabilita mediante il richiamo di quest'ultima norma da parte dell'art. 10, co. 1, del TUDA, oggi, più elegantemente ottenuta mediante la modifica del codice civile e l'aggiunta della tipologia "informatica" della "riproduzione" (art. 23, comma 1, del Codice del marzo 2005).

Diverso e più complesso è il discorso sul documento informatico (che si presenti dunque in forma informatica, sempre privo di sottoscrizione) che si voglia parificare, in quanto a valore legale, al documento in forma scritta, intesa quest'ultima come rappresentazione grafica del linguaggio (o del pensiero).
Va premesso che nel nostro ordinamento la regola generale è la sottoscrizione (scrittura privata), mentre il documento scritto non sottoscritto è previsto da specifiche disposizioni normative: ad esempio il codice civile prevede (art. 2705) il telegramma (il cui originale consegnato all'ufficio postale può non essere sottoscritto), le carte e registri domestici (2707), l'annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento (2708), taglie e tacche di contrassegno (2713) e, soprattutto, i libri e le scritture contabili (2709 e 2214 e ss.); diverse altre disposizioni di legge richiedono poi che una certa dichiarazione, anzi il relativo documento, debba essere consacrata in uno scritto, benché privo di sottoscrizione, ad es., la fattura ai fini IVA (art. 21 dpr 633/1972),ecc. In genere tali documenti hanno una efficacia probatoria limitata: fanno prova contro chi li ha scritti o redatti o comunque se ne avvantaggi (ad es. l'imprenditore ex art. 2709 c.c.).

L'art. 10, co. 2, del TUDA prevedeva che il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica soddisfava (cioè integrava) il requisito legale della forma scritta.
"Soddisfa il requisito legale della forma scritta": non è un documento scritto (né può esserlo, in quanto informatico), ma è equivalente ad un documento in forma scritta, con il che tutte le dispute sul documento informatico come documento scritto - cioè su una supposta forma scritta del documento informatico - non hanno (già da anni) alcuna ragione di essere, in quanto si tratta di una finzione giuridica, di una equiparazione voluta dalla legge.

Innovando sul punto, a far data dal 1° gennaio 2006, l'art. 20, comma 2, del Codice stabilisce che "il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta" se formato nel rispetto di regole tecniche (stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo Codice), "che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento". La mera firma elettronica non basta più, occorrono modalità ben più avanzate di "sottoscrizione in forma elettronica".

Purtroppo l'attuale formulazione dell'art. 10 TUDA e, a maggior ragione, il testo della corrispondente disposizione del Codice in vigore dal prossimo anno, non è condivisibile, in quanto, nel primo caso, si subordina l'integrazione della forma scritta alla presenza di una "firma elettronica" (che firma non è, sia detto subito), nell'altro caso perché si richiede addirittura la firma elettronica qualificata o digitale (peccando per eccesso).
La cosiddetta "firma elettronica" viene definita all'art. 1, co. 1 lett. q) del Codice "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica", laddove per quest'ultima deve intendersi "la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso" (lett. b).

Orbene, con questa articolata ed indubbiamente ostica espressione, si indica null'altro che una tecnica di controllo di accesso ad un sistema informatico (access controll) o ad un insieme di dati, ad esempio attraverso il nome utente e la password associata, che abiliti l'utente ad effettuare talune operazioni informatiche ovvero, nella maggior parte dei casi, telematiche.

Ne consegue che secondo l'ancora vigente TUDA, un documento informatico cui, ad esempio, è associato un nome utente e un pin (oppure una password) sarebbe equivalente ad un documento scritto, ad esempio una scrittura contabile: in questo senso un documento Word salvato con l'opzione di sicurezza costituita dall'apposizione di una password soddisferebbe il requisito della forma scritta.

Non è chi non veda come tra le due cose, cioè tra l'associazione di una password ad un documento che abiliti il titolare della stessa ad accedere al testo ed eventualmente a modificarlo, e l'integrazione del requisito legale della forma scritta, non vi sia alcuna connessione: semplicemente sono due profili differenti (uno soggettivo, l'altro oggettivo), non sovrapponibili.

Ma il percorso di soggettivizzazione della forma scritta va avanti inesorabilmente: dal 1° gennaio 2006, perché si abbia l'equivalenza della forma scritta occorrerà la firma qualificata o digitale in base a regole tecniche che garantiscano "l'identificabilità dell'autore (e l'integrità del documento)".
E qui è il punto.

In realtà, il requisito richiesto per integrare la forma scritta non è l'attribuibilità ad un soggetto (altro è infatti il documento sottoscritto.) e neanche, come appena detto, la circostanza della autorizzazione all'accesso ad un particolare utente (il titolare della password), ma un requisito oggettivo, cioè un certo grado di sicurezza circa l'integrità del testo o, in caso di modifiche apposte al documento, la riconoscibilità delle alterazioni, analogamente a quanto avviene nel caso del documento analogico in forma scritta, in cui il segno grafico che vada a modificare un precedente segno grafico resta ben visibile (cancellature, abrasioni, annotazioni, glosse, ecc.). Nel prevedere la forma scritta il legislatore ha inteso ed intende soltanto raggiungere il fine di cristallizzare nel tempo (per un certo periodo di tempo) determinati atti o fatti.

Del resto proprio per questo motivo (il tentativo di opporsi alla dissoluzione della rappresentazione orale della conoscenza o della volontà), anche storicamente, è nata la scrittura..
Occorre allora ricollegare correttamente l'integrazione della forma scritta al requisito (oggettivo-tecnico) della non alterabilità ovvero della riconoscibilità delle alterazioni: il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta se il contenuto non è alterabile o se le alterazioni sono riconoscibili.

Oltre alla crittografia (tra l'altro, non necessariamente asimmetrica), sono astrattamente possibili altre soluzioni tecnologiche che siano funzionalmente idonee a soddisfare il predetto requisito oggettivo, purché non si tratti delle medesime soluzioni (né delle relative regole tecniche) oggi considerate dall'ordinamento come veri e propri metodi di sottoscrizione dei documenti informatici né, tanto meno, di tecniche di "identificazione dell'autore" (verso cui sembra spingere il più recente legislatore), magari basate sulle sue caratteristiche biometriche, che finirebbero per soggettivizzare definitivamente la forma scritta, snaturando l'essenza stessa ed il senso della scrittura.
 

* Magistrato della Corte dei conti - Docente a contratto di Informatica giuridica presso l'Università degli studi del Sannio (Benevento)

Presentazione del forum
Come partecipare al forum on line
Le relazioni
La tavola rotonda del 9 giugno a Roma - Aggiornamento del 6 giugno
Come seguire i lavori in diretta web
InterLex, dieci anni di lavoro di squadra
Il forum del '95
Il forum del '96
Il forum del '97

  

Inizio pagina   Prima pagina © InterLex 2005 Informazioni sul copyright