Relazione presentata al 4° Convegno Nazionale di Diritto Amministrativo
Elettronico
DAE 2005 - Catania 1-2 luglio 2005
Sommario: 1. Premessa. – 2. L’art. 76 del D. lgs. n. 82/2005: il
differimento dell’entrata in vigore del Codice, la disciplina della legge
delegante, i decreti delegati correttivi ed il “tempo limitato” per la
delegazione legislativa. – 3. L’art. 73 del D. lgs. n. 82/2005: gli “atti
di indirizzo e coordinamento” della Presidenza del Consiglio relativamente ai
successivi interventi normativi in materia. – 4. Segue: il divieto di modifica
ed abrogazione implicita delle disposizioni del Codice.
1. Tra le disposizioni transitorie e finali del "Codice
dell'amministrazione digitale" figurano l'art. 73, intitolato
"Aggiornamenti", e l'art. 76, il quale statuisce in ordine all’entrata
in vigore della nuova normativa.
Le due disposizioni ora citate - che costituiscono l'oggetto delle mie brevi
riflessioni - pur non essendo tra loro strettamente collegate, presentano, quale
dato comune, il fatto di riguardare due distinti aspetti dell'efficacia del
Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
Per effetto dell’art. 76, norma di chiusura dell'intervento normativo, le
disposizioni del Codice entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006:
il Governo si è determinato, quindi, nel senso di ritardarne l’iniziale
efficacia temporale.
Ai sensi dell'art. 73, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è chiamata ad
adottare gli opportuni atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che i
successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino,
siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nel testo in parola; a tale stregua, intendendosi
contrassegnare il Codice per una peculiare efficacia sotto il profilo
formale-sostanziale. [...]
(Il testo integrale dell'intervento, completo di note può essere scaricato
da qui in formato .pdf)
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