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Le relazioni - 44

Il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con la pubblica amministrazione: luci ed ombre

di Marina Pietrangelo* – 21.09.05
 
Relazione presentata al 4° Convegno Nazionale di Diritto Amministrativo Elettronico
DAE 2005 - Catania 1-2 luglio 2005

Sommario: 1. Premessa. 2. La portata innovativa dell’art. 3 del Codice: un equivoco da chiarire. 3. Il diritto all’uso delle tecnologie tra elaborazioni sociali e diritto positivo: cenni di quadro. 4. L’art. 3 del Codice: titolarità e ambito di applicazione oggettivo e soggettivo. 5. I limiti di effettività del “nuovo diritto” e l’impregiudicato suo “valore” positivo.

L’art. 3 del Codice è stato salutato come fortemente innovativo, perché riconoscerebbe per la prima volta “nuovi diritti”, primo fra tutti un nuovo “diritto all’uso delle tecnologie”..
In verità, nell’ordinamento interno un generale diritto all’uso delle tecnologie trova già riconoscimento nel primo comma dell’art. 1 della legge n. 4 del 2004 (cosiddetta legge Stanca sull’accessibilità), secondo cui “La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici”.
Chiarito l’equivoco iniziale, risulta evidente come la portata innovativa della disposizione contenuta nella legge n. 4 sia stata erroneamente ravvisata da molti nell’art. 3 del Codice, una novità sul piano normativo in ogni caso rilevante, che è venuta a colmare una lacuna oramai intollerabile nell’ordinamento interno, oltre che in quello comunitario, se è vero che oggi l’eliminazione delle barriere tecniche, economiche e giuridiche che impediscono l’accesso individuale alle tecnologie informatiche e telematiche rappresenta il presupposto per poter esercitare altri diritti fondamentali, primi fra tutti la libertà d’espressione e la libertà di accedere all’informazione, ai dati, e dunque di diffonderli.
Tuttavia, dall’esame del quadro giuridico e del contesto sociale nel quale l’art. 1, co. 1, della legge n. 4, prima, e l’art. 3 del Codice, poi, vengono ad inserirsi emergono non poche perplessità.

(Il testo integrale dell'intervento, completo di note, può essere scaricato da qui in formato .pdf)

* ITTIG - CNR

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