Relazione presentata al 4° Convegno Nazionale di Diritto Amministrativo
Elettronico
DAE 2005 - Catania 1-2 luglio 2005
Sommario: 1. Premessa. 2. La portata innovativa dell’art.
3 del Codice: un equivoco da chiarire. 3. Il diritto all’uso delle tecnologie
tra elaborazioni sociali e diritto positivo: cenni di quadro. 4. L’art. 3 del
Codice: titolarità e ambito di applicazione oggettivo e soggettivo. 5. I limiti
di effettività del “nuovo diritto” e l’impregiudicato suo “valore”
positivo.
L’art. 3 del Codice è stato salutato come fortemente
innovativo, perché riconoscerebbe per la prima volta “nuovi diritti”, primo
fra tutti un nuovo “diritto all’uso delle tecnologie”..
In verità, nell’ordinamento interno un generale diritto all’uso delle
tecnologie trova già riconoscimento nel primo comma dell’art. 1 della legge
n. 4 del 2004 (cosiddetta legge Stanca sull’accessibilità), secondo cui “La
Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le
fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si
articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici”.
Chiarito l’equivoco iniziale, risulta evidente come la portata innovativa
della disposizione contenuta nella legge n. 4 sia stata erroneamente ravvisata
da molti nell’art. 3 del Codice, una novità sul piano normativo in ogni caso
rilevante, che è venuta a colmare una lacuna oramai intollerabile nell’ordinamento
interno, oltre che in quello comunitario, se è vero che oggi l’eliminazione
delle barriere tecniche, economiche e giuridiche che impediscono l’accesso
individuale alle tecnologie informatiche e telematiche rappresenta il
presupposto per poter esercitare altri diritti fondamentali, primi fra tutti la
libertà d’espressione e la libertà di accedere all’informazione, ai dati,
e dunque di diffonderli.
Tuttavia, dall’esame del quadro giuridico e del contesto sociale nel quale l’art.
1, co. 1, della legge n. 4, prima, e l’art. 3 del Codice, poi, vengono ad
inserirsi emergono non poche perplessità.
(Il testo integrale dell'intervento, completo di note, può essere scaricato
da qui in formato .pdf)
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