Commenti e proposte


5. Restiamo fuori di Vincenzo Faravino

> Dopo il testo citato da Faravino ci sono state altre pronunzie a livello europeo, e una seconda direttiva è in preparazione. L'ultimo disegno di legge è all'esame della commissione Giustizia

Certamente, ma consentimi di chiarire che l'oggetto della discussione è da 14 anni proprio l'effettiva applicazione in Italia ed in Europa dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 da me citata.
Infatti l'Italia, pur avendo l'onere in base al detto accordo internazionale di adottare una disciplina generale delle banche dei dati a carattere personale, si è limitata a ratificare e dichiarare esecutiva la convenzione senza provvedere all'approvazione della legge di tutela della privacy.
Vi sono state numerose proposte di legge, tra cui quelle dei ministri Martinazzoli e Martelli, effettuate sulla base dei lavori delle due commissioni Mirabelli, e nella presente legislatura lo schema predisposto dal Ministero di Grazia e Giustizia è oggetto di discussione: tutti tali disegni di legge hanno per oggetto la disciplina attuativa della detta convenzione.

Nel frattempo in Europa, dove la situazione non è felice posto che da un lato solo 7 Stati hanno ratificato la detta convenzione di Ginevra, e, dall'altro, vi sono notevoli differenze tra le varie legislazioni, sono state formulate proposte finalizzate ad armonizzare le normative dei singoli Paesi facendo sempre riferimento alla detta convenzione n. 108.
Quanto, poi, agli accordi di SCHENGEN, è successo il solito pasticciaccio all'Italiana.
Infatti, l'Italia li ha sottoscritti senza riserve, compreso l'art. 117, secondo cui:

"1. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in applicazione del presente titolo, ciascuna parte contraente prenderà, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia."
2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei dati personali previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio delle parti contraenti interessate dalla trasmissione. "

Dopo tale sottoscrizione, tuttavia, con la legge n. 388 del 1993, che dà esecuzione agli accordi, è stata dettata una disciplina transitoria da valere nelle more dell'approvazione della detta normativa sulle banche dati, che dovrà contenere anche l'istituzione del Garante.
Sicchè rimane sempre il problema dell'approvazione della disciplina delle banche dati in conformità ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa, che non è più rinviabile.

Prendo atto dell'autorevole opinione del prof. Limone (conforme, peraltro, a quella del Governo italiano) secondo cui la disciplina transitoria della legge 388 dovrebbe consentire l'attuazione degli accordi di SCHENGEN, tuttavia faccio presente che se la disciplina della L. 388 non viene ritenuta dagli altri Stati firmatari idonea ad assicurare il livello "minimo" di tutela previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981, questi riterranno (rectius ritengono) l'Italia inadempiente, con la conseguenza che non daranno esecuzione agli accordi nei confronti del nostro Paese (e infatti questa è la situazione). Quindi, piaccia o no, finchè non si approverà la legge di disciplina delle banche dati e di tutela dei dati personali l'Italia rimarrà fuori dell'"Europa senza frontiere".

Vincenzo Faravino (Agrigento)


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