FORUM MULTIMEDIALE
LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

 

COMPORTAMENTI E NORME NELLA SOCIETÀ VULNERABILE

 


INTERVENTI - 15


3. Diritto d'autore e nuove tecnologie di Sandro Di Minco

Il punto 3 della bozza di "codice di autodisciplina per la comunicazione telematica" proposta da Giuseppe Corasaniti, introduce in questo Forum il tema del diritto d'autore ed in particolare la necessità di predisporre strumenti che ne assicurino, nella società dell'informazione, un'adeguata tutela.

L'argomento è quanto mai attuale; infatti, a partire dal Libro Verde "Il diritto d'autore e le sfide tecnologiche - Problemi di diritto d'autore che richiedono un'azione immediata", si assiste ad un interessante dibattito in materia.

A tale proposito è opportuno richiamare alcuni passaggi fondamentali di tale dibattito, con particolare riferimento a come esso si è andato sviluppando in seno a talune sedi particolarmente qualificate.

Infatti, negli ultimi tempi vi sono stati almeno tre momenti fondamentali di studio ed approfondimento dedicati all'argomento introdotto:

- il 26 maggio 1994 la Commissione Bangemann ha presentato al Consiglio d'Europa il Rapporto "L'Europe et la société de l'information planétaire - Recommandations au Conseil de l'Europe" (http://www.earn.net/- EC/bangeman.html);

- il 2 giugno 1994, in Francia, la Commissione presieduta dal prof. P. Sirinelli ha presentato il Rapporto "Industries culturelles et nouvelles techniques" (La Documentation Fran‡aise - Paris, 1994) elaborato su incarico del Ministero della Cultura e della Francofonia, con il compito di affrontare in particolare il quesito circa la necessità di riformare il diritto d'autore in relazione alle nuove tecnologie;

- dal 1. al 3 giugno 1994 al Louvre di Parigi si è svolto il "Colloque mondial de l'OMPI sur l'avenire du droit d'auteur et des droits voisins" dedicato anch'esso alle nuove tecnologie.

Senza alcuna pretesa di completezza, s'intende qui introdurre, in chiave problematica, solo alcune delle questioni giuridiche d'un certo interesse emerse nelle sedi sopracitate.

Innanzitutto è stato fatto rilevare come la diffusione delle nuove tecnologie, in particolare della tecnica digitale, ponga problemi (in tema di diritto d'autore) non solo con riferimento al momento della circolazione dell'opera tutelata (il problema cui il punto 3 della proposta Corasaniti si riferisce), ma riguardi anche, ben più a monte, il momento stesso della creazione.

Da una lato, dunque - di fronte al primo ordine di problemi e con particolare riferimento alla necessità d'individuare e tutelare gli autori di opere che si vogliano "digitalizzare" ed incorporare ad esempio in un prodotto multimediale -, è stata evidenziata la possibilità che le stesse nuove tecnologie offrano soluzioni alle nuove inquietudini che pure esse sollevano (ad esempio, con il ricorso a tecniche di marcatura, al cosiddetto "tatuaggio" delle opere messe su supporto digitale, integrate dalla creazione di un grande schedario che costituisca una sorta di "cadaste" (registro) in cui siano censite tutte le opere ancora protette e in cui siano allo stesso tempo identificati gli aventi diritto)(1).

Dall'altro un'attenzione particolare è stata dedicata (soprattutto dalla Commissione Sirinelli) alla creazione dell'opera multimediale, e più precisamente alle ipotesi in cui l'attività creativa avvenga senza il ricorso ad opere preesistenti (creazione ex nihilo), con l'individuazione di almeno tre ordini di problemi:

a) in primo luogo si pone il quesito circa l'inquadrabilità del risultato ottenuto mediante l'utilizzo di strumenti informatici nella nozione di opera, e dunque la sua tutelabilità attraverso lo strumento del diritto d'autore. Se classicamente si ritiene che non ci sia creazione se non quando il supposto creatore abbia a priori un progetto circa la creazione che si accinge a realizzare, evidentemente quanto più tale attività creativa sia affidata a degli strumenti informatici e la partecipazione umana sia ridotta al minimo, tanto più ci si allontanerà dalla nozione di opera creativa tutelabile sulla base del diritto d'autore;

b) in secondo luogo va analizzato il problema circa l'esatta definizione della nozione di autore. L'informatico, creatore del sistema che viene usato per la creazione, potrà rivendicare dei diritti sull'opera ottenuta? La risposta a tale quesito sarà tanto più difficile e tanto meno netta, quanto più la partecipazione dell'utilizzatore del sistema, nell'attività creativa, risulti ridotta, essendo state previste tutte le ipotesi dall'ideatore del programma;

c) in terzo luogo va analizzato il caso dell'opera realizzata da più soggetti, a distanza tra loro, in grado di interagire attraverso reti telematiche (pare che casi del genere si siano già verificati su Internet). Il problema è quello di determinare chi sia l'autore dell'opera quando questa sia il risultato della partecipazione di migliaia di soggetti. Ed inoltre - tenendo conto della rilevanza che ad esempio le Convenzioni Internazionali (di Berna o di Ginevra) assegnano al luogo della prima pubblicazione dell'opera o al suo paese di origine ai fini della disciplina applicabile - si pone il delicato quesito della localizzazione dell'opera.

Le problematiche, sin qui sommariamente esposte, conducono direttamente ad affrontare quella che è poi la questione fondamentale, ovvero l'idoneità delle regole del diritto esistente a dare adeguate soluzioni in materia, in altre parole "faut-il réformer le droit d'auteur ?".

A questo punto di fronte ad una netta differenza d'impostazione di base tra chi (soprattutto i soggetti operanti nella cosiddetta industria culturale) rivendica la necessità d'una profonda riforma del diritto d'autore e dei diritti connessi per risolvere le inevitabili incertezze che comporta in questo settore il progresso tecnologico e chi al contrario ritiene che "la propriété littéraire et artistiques est assez plastique pour s'adapter"(2), sembra prevalere, negli ambienti scientifici, l'approccio improntato ad una maggiore prudenza.

In altre parole si tende a ritenere (talvolta in maniera inconfessata) che le evoluzioni attuali (in particolare il passaggio dall'analogico al digitale) comportino più che una "transformation de nature du droit d'auteur actuel", più semplicemente "une modification de degrés"(3). Il diritto d'autore non è dunque cos~ì inadatto al fenomeno digitale cos~ì come potrebbe apparire in prima analisi, per cui la via dell'adattamento sembrerebbe al momento essere quella privilegiata senza la necessità di intraprendere una modificazione radicale che potrebbe rivelarsi come il risultato d'una esigenza soltanto congiunturale.

Evidentemente il dibattito su questi temi, che tra l'altro coinvolgono rilevanti interessi economici, è tutt'altro che chiuso.


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