Commenti e proposte


8. Consigli su come gestire la BBS di Valentino Spataro

Ed eccomi qui con la faq sulle bbs. E' una versione beta, molto beta anzi...
Come al solito ho bisogno di tutti i vostri suggerimenti possibili per completarla e correggerla.
Valentino.Spataro@Galactica.it
PS: Sta diventando un codice deontologico.
milano, 16-6-1995
----------------------------------
Questo vademecum e' realizzato a cura di Valentino Spataro 31-12-1994.
Tutti i diritti riservati. Libera la diffusione a mezzo bbs e Cdrom senza bisogno di autorizzazione purche' gratuita.

Critiche, suggerimenti, proposte e richieste di autorizzazioni vanno indirizzate all'autore che si impegna di raccoglierle in un testo a parte, disponibile a tutti presso "Cornucopia solo Diritto".

Solo l'autore puo' modificare questo testo, al fine di non avere piu' versioni non ufficiali circolanti non aggiornate completamente.

Valentino.Spataro@Galactica.it
V.Spataro@Agora.stm.it
fidonet 2:331/347.0
multinet 19:1001/1017.0
fax 02-29528616 24 ore
Cornucopia solo Diritto: bbs 02-29528616

Il testo verra' di volta in volta completato in seguito alle vostre segnalazioni. Anche l'ordine degli articoli potra' essere cambiato. Non e' certo niente di definitivo. Va considerato come uno spunto da cui partire per discutere.
----------------------------------------
Art.1. Questo testo si propone come raccolta di suggerimenti non vincolanti per i sysop. La forma di testo di legge, diviso per articoli, e' per facilitare la sintesi e la chiarezza.

Art.2. Il sysop si occupa della propria bbs e non la lascia abbandonata a se' stessa. Egli effettua controlli almeno saltuari ma costanti nel tempo per prevenire e reprimere comportamenti a sua discrezione, previa motivazione pubblica.

Art.3. Il sysop cura i bollettini, attraverso i quali tiene aggiornati gli utenti, nei quali riporta le decisioni e le motivazioni prese nei confronti di utenti.

Art.4. Il sysop che consente gli upload deve predisporre un'area non accessibile agli utenti, all'interno della quale verra' registrato il materiale trasferito. Il sysop si impegna, salvi i propri impegni, a controllare personalmente o a mezzo di collaboratori, il materiale inviato, provvedendo alla cancellazione automatica di tutto il materiale non ancora controllato piu' vecchio di sei mesi. (Questa disposizione serve per dimostrare in giudizio, nel caso si renda necessario, l'ordinaria diligenza del sysop nella gestione della bbs)

Art.5. Il sysop non e' responsabile dell'attivita' degli utenti. Se pero' viene a conoscenza, e non solamente puo' conoscere, di ripetuti usi oggettivamente illeciti della bbs da parte di un utente e non provvede, e' responsabile anch'esso.

Art.6. L'uso della crittografia e' liberamente rimesso al sysop.

Art.7. Per ogni area messaggi compare almeno una volta ogni due settimane il regolamento dell'area a cura del suo moderatore. Se l'area e' locale se ne deve occupare il sysop. Se l'area e' condivisa in rete deve segnalare al piu' presto ai responsabili di provvedere.

Art.8. L'accesso degli utenti in forma anonima o senza controllo dei dati forniti e' liberamente rimesso al sysop. Art.9. Il sysop che puo' indicare la fonte, in modo ragionevolmente sicuro, di un comportamento, non ne e' responsabile. Art.10. Il sysop e' libero di creare livelli diversi di accesso alle varie risorse della bbs a suo arbitrio.

Art.11. Il sysop e' responsabile per le sole azioni che compie in prima persona.

Art.12. Il sysop si impegna a non confondere il proprio nome con quello di altre bbs o altre realta' telematiche gia' esistenti, per designare tutta o parte della sua bbs.

Art.13. Il sysop puo' togliere dai pacchetti compressi l'indicazione della fonte se indicata in un piccolo file che ha solo questa funzione, e puo' inserire la denominazione della propria bbs. Tutto il materiale restante non puo' essere modificato in alcun modo dal sysop, se non nel formato di compressione. Il sysop puo' decidere in ogni momento di togliere un pacchetto compresso dalla bbs senza preavviso alcuno.

Art.14. Il sysop puo' prendere provvedimenti contro i singoli utenti in ogni momento, escludendo o limitando il loro accesso alla bbs. Se la bbs e' amatoriale non vi e' responsabilita' civile di alcun tipo tra sysop e utente. Tutto e' basato su un mero rapporto di favori come e finche' piace ad entrambe le parti.

Art.15. Il materiale pornografico puo' essere consultato solo da chi e' stato opportunamente accertato avere la maggiore eta'.

Art.16. Per il materiale, non software, soggetto a copyright, il sysop valuta attentamente quando si tratta di documento utile alla discussione o la progresso delle conoscenze, e quando invece non e' distribuibile.

Art.17. Per il materiale, software, che ha nelle disponibilita', deve valutare se e' shareware o freware o comunque quello che e' genericamente detto "Pubblico Dominio". In caso di dubbio motivato e' meglio non far circolare il materiale.

Art.18. Il sysop e' bene predisponga controlli antivirus saltuari sul computer della bbs, e sui file immessi nella bbs, anche automatici. Questo facilita la prova di non voler diffondere virus in caso di contestazione giudiziale.

Art.19. Il sysop puo', ma assolutamente non deve, segnalare all'autorita' giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza a mezzo telematico. (Questa norma dovrebbe spaventare gli utenti dal lasciare file copyright)

Art.20. Il sysop che, nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di informazioni personali a lui non dirette, ha l'obbligo dpinioni altrui, e non essere mai annoiante.

Art.21. L'utente riconosce il potere di fatto e di diritto del sysop, dei suoi collaboratori e dei moderatori della conferenze pubbliche, e ad esso e' soggetto, nel rispetto delle leggi, convenzioni, e usi. Ogni decisione presa, anche arbitraria, deve essere pubblicata la' dove l'utente ha tenuto il comportamento oggetto della decisione.

Art.22.: Viene istituito un albo telematico a cui deve essere notificata la nascita e la scomparsa di un sistema telematico entro 15 giorni. Dovranno essere comunicati almeno il nome del sistema, i numeri di telefono, gli orari di apertura, e una breve indicazione di massima sulle finalita' del sistema.

Art.23.: Il sysop si impegna ad identificare gli utenti che si presentano con nome reale o di fantasia. In questo secondo caso puo' indicare il nome reale solo su autorizzazione caso per caso (ogni altro accordo e' nullo) dell'interessato, se commette piu' volte gravi e concordanti scorrettezze approfittando dell'anonimato, su ordine della magistratura.

Art.24.: Il sysop si impegna a mettere on line un file per il download contenente il regolamento della bbs nella stessa area dove e' presente la lsita di tutti i files. Il sysop si impegna inoltre di inserire un estratto esauriente che deve essere visualizzato ad ogni nuovo utente.

Art.25.: La matrix e' posta diretta. Il sysop predispone i mezzi perche' la posta passi direttamente dal suo sistema alla rete e al destinatario, senza che possa essere leggibile come se fosse propria posta. Su richiesta dell'autorita' giudiziaria o quando vi siano indizi precisi e concordanti puo' leggere pero' la posta per verificare non siano commessi illeciti o scorrettezze contrattuali. Le informazioni cosi' ottenute non sono utilizzabili in alcun modo.

Art.26.: I sysop accettano e promuovono la' dove opportuno la firma elettronica.

Art.27.: I messaggi possono essere crittografati solo se, di quelli che provengono dal suo sistema, tiene le chiavi in ordinato archivio anche su floppy disk aggiornato entro una settimana da ogni cambiamento della chiave.

Art.28.: I sysop che aderiscono a questo codice deontologico concedono l'accesso alle aree che per legge devono essere accessibili solo ai maggiorenni previa identificazione degli utenti e accertamento della loro maggiore eta'.

Art.29.: Gli utenti non possono divulgare le proprie password, e se lo fanno hanno l'obbligo di modificarle, entro le 24 ore.

Art.30.: I sysop si impegnano a dare accesso in scrittura alle aree files e messaggi solo agli utenti che sono stati identificati. Gli upload non devono essere automaticamente disponibili al pubblico. Una area tuttavia e' riservata alle comunicazioni con il sysop. Se possibile tecnicamente il messaggio deve avere flag privato.

Art.31.: L'utente che non si collega da almeno 3 mesi DEVE essere cancellato.

Art.32.: Qualsiasi documento o messaggio elettronico vale per le parti come se fosse su carta a tutti gli effetti.

Art.33.: Il sysop ha il potere di prendere provvedimenti contro gli utenti purche' motivando, all'interessato e a chiunque lo richieda entro due mesi dalla decisione, il provvedimento.

Art.34.: Il sysop indica almeno al primo login che l'utente si assume in via esclusiva la responsabilita' per le attivita' e gli atti compiuti, e che si impegna a tenere indenne il gestore di ogni danno che su di lui ricada.

Art.35.: Il sysop provvede a creare un utente fittizio chiamato DEMO DEMO password DEMO con cui l'utente puo' girare la bbs come visitatore. Tale utente non da' diritto a scrivere in alcuna area files e solo nell'area messaggi con il sysop, purche' il flag del messaggio sia obbligatoriamente privato.

Art.36.: Il sysop conferisce ai cosysop i poteri per iscritto e li mette nell'area contenente la lista dei files della bbs. Il file deve contenere l'intero regolamento contrattuale tra sysop e cosysop.

Art.37.: Il sysop si impegna a non divulgare o utilizzare i dati personali degli utenti se non dopo autorizzazione individuale dell'interessato che deve stampare di volta in volta. E' vietata in ogni caso la diffusione o l'utilizzo su altri sistemi della password dell'utente.

Art.38.: Il sysop informa l'utente del tipo di servizio prestato e le garanzie che da'. Nel caso di sistema amatoriale deve ricordare i servizi sono offerti all'utente nello stato in cui si trovano e senza alcuna garanzia. Per avere prestazioni professionali si dovra' rivolgere al concessionario pubblico postale.

Valentino Spataro


8. Consigli su come gestire la BBS

Ed eccomi qui con la faq sulle bbs. E' una versione beta, molto beta anzi...
Come al solito ho bisogno di tutti i vostri suggerimenti possibili per completarla e correggerla.
Valentino.Spataro@Galactica.it
PS: Sta diventando un codice deontologico.
milano, 16-6-1995
----------------------------------
Questo vademecum e' realizzato a cura di Valentino Spataro 31-12-1994.
Tutti i diritti riservati. Libera la diffusione a mezzo bbs e Cdrom senza bisogno di autorizzazione purche' gratuita.

Critiche, suggerimenti, proposte e richieste di autorizzazioni vanno indirizzate all'autore che si impegna di raccoglierle in un testo a parte, disponibile a tutti presso "Cornucopia solo Diritto".

Solo l'autore puo' modificare questo testo, al fine di non avere piu' versioni non ufficiali circolanti non aggiornate completamente.

Valentino.Spataro@Galactica.it
V.Spataro@Agora.stm.it
fidonet 2:331/347.0
multinet 19:1001/1017.0
fax 02-29528616 24 ore
Cornucopia solo Diritto: bbs 02-29528616

Il testo verra' di volta in volta completato in seguito alle vostre segnalazioni. Anche l'ordine degli articoli potra' essere cambiato. Non e' certo niente di definitivo. Va considerato come uno spunto da cui partire per discutere.
----------------------------------------
Art.1. Questo testo si propone come raccolta di suggerimenti non vincolanti per i sysop. La forma di testo di legge, diviso per articoli, e' per facilitare la sintesi e la chiarezza.

Art.2. Il sysop si occupa della propria bbs e non la lascia abbandonata a se' stessa. Egli effettua controlli almeno saltuari ma costanti nel tempo per prevenire e reprimere comportamenti a sua discrezione, previa motivazione pubblica.

Art.3. Il sysop cura i bollettini, attraverso i quali tiene aggiornati gli utenti, nei quali riporta le decisioni e le motivazioni prese nei confronti di utenti.

Art.4. Il sysop che consente gli upload deve predisporre un'area non accessibile agli utenti, all'interno della quale verra' registrato il materiale trasferito. Il sysop si impegna, salvi i propri impegni, a controllare personalmente o a mezzo di collaboratori, il materiale inviato, provvedendo alla cancellazione automatica di tutto il materiale non ancora controllato piu' vecchio di sei mesi. (Questa disposizione serve per dimostrare in giudizio, nel caso si renda necessario, l'ordinaria diligenza del sysop nella gestione della bbs)

Art.5. Il sysop non e' responsabile dell'attivita' degli utenti. Se pero' viene a conoscenza, e non solamente puo' conoscere, di ripetuti usi oggettivamente illeciti della bbs da parte di un utente e non provvede, e' responsabile anch'esso.

Art.6. L'uso della crittografia e' liberamente rimesso al sysop.

Art.7. Per ogni area messaggi compare almeno una volta ogni due settimane il regolamento dell'area a cura del suo moderatore. Se l'area e' locale se ne deve occupare il sysop. Se l'area e' condivisa in rete deve segnalare al piu' presto ai responsabili di provvedere.

Art.8. L'accesso degli utenti in forma anonima o senza controllo dei dati forniti e' liberamente rimesso al sysop. Art.9. Il sysop che puo' indicare la fonte, in modo ragionevolmente sicuro, di un comportamento, non ne e' responsabile. Art.10. Il sysop e' libero di creare livelli diversi di accesso alle varie risorse della bbs a suo arbitrio.

Art.11. Il sysop e' responsabile per le sole azioni che compie in prima persona.

Art.12. Il sysop si impegna a non confondere il proprio nome con quello di altre bbs o altre realta' telematiche gia' esistenti, per designare tutta o parte della sua bbs.

Art.13. Il sysop puo' togliere dai pacchetti compressi l'indicazione della fonte se indicata in un piccolo file che ha solo questa funzione, e puo' inserire la denominazione della propria bbs. Tutto il materiale restante non puo' essere modificato in alcun modo dal sysop, se non nel formato di compressione. Il sysop puo' decidere in ogni momento di togliere un pacchetto compresso dalla bbs senza preavviso alcuno.

Art.14. Il sysop puo' prendere provvedimenti contro i singoli utenti in ogni momento, escludendo o limitando il loro accesso alla bbs. Se la bbs e' amatoriale non vi e' responsabilita' civile di alcun tipo tra sysop e utente. Tutto e' basato su un mero rapporto di favori come e finche' piace ad entrambe le parti.

Art.15. Il materiale pornografico puo' essere consultato solo da chi e' stato opportunamente accertato avere la maggiore eta'.

Art.16. Per il materiale, non software, soggetto a copyright, il sysop valuta attentamente quando si tratta di documento utile alla discussione o la progresso delle conoscenze, e quando invece non e' distribuibile.

Art.17. Per il materiale, software, che ha nelle disponibilita', deve valutare se e' shareware o freware o comunque quello che e' genericamente detto "Pubblico Dominio". In caso di dubbio motivato e' meglio non far circolare il materiale.

Art.18. Il sysop e' bene predisponga controlli antivirus saltuari sul computer della bbs, e sui file immessi nella bbs, anche automatici. Questo facilita la prova di non voler diffondere virus in caso di contestazione giudiziale.

Art.19. Il sysop puo', ma assolutamente non deve, segnalare all'autorita' giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza a mezzo telematico. (Questa norma dovrebbe spaventare gli utenti dal lasciare file copyright)

Art.20. Il sysop che, nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di informazioni personali a lui non dirette, ha l'obbligo dpinioni altrui, e non essere mai annoiante.

Art.21. L'utente riconosce il potere di fatto e di diritto del sysop, dei suoi collaboratori e dei moderatori della conferenze pubbliche, e ad esso e' soggetto, nel rispetto delle leggi, convenzioni, e usi. Ogni decisione presa, anche arbitraria, deve essere pubblicata la' dove l'utente ha tenuto il comportamento oggetto della decisione.

Art.22.: Viene istituito un albo telematico a cui deve essere notificata la nascita e la scomparsa di un sistema telematico entro 15 giorni. Dovranno essere comunicati almeno il nome del sistema, i numeri di telefono, gli orari di apertura, e una breve indicazione di massima sulle finalita' del sistema.

Art.23.: Il sysop si impegna ad identificare gli utenti che si presentano con nome reale o di fantasia. In questo secondo caso puo' indicare il nome reale solo su autorizzazione caso per caso (ogni altro accordo e' nullo) dell'interessato, se commette piu' volte gravi e concordanti scorrettezze approfittando dell'anonimato, su ordine della magistratura.

Art.24.: Il sysop si impegna a mettere on line un file per il download contenente il regolamento della bbs nella stessa area dove e' presente la lsita di tutti i files. Il sysop si impegna inoltre di inserire un estratto esauriente che deve essere visualizzato ad ogni nuovo utente.

Art.25.: La matrix e' posta diretta. Il sysop predispone i mezzi perche' la posta passi direttamente dal suo sistema alla rete e al destinatario, senza che possa essere leggibile come se fosse propria posta. Su richiesta dell'autorita' giudiziaria o quando vi siano indizi precisi e concordanti puo' leggere pero' la posta per verificare non siano commessi illeciti o scorrettezze contrattuali. Le informazioni cosi' ottenute non sono utilizzabili in alcun modo.

Art.26.: I sysop accettano e promuovono la' dove opportuno la firma elettronica.

Art.27.: I messaggi possono essere crittografati solo se, di quelli che provengono dal suo sistema, tiene le chiavi in ordinato archivio anche su floppy disk aggiornato entro una settimana da ogni cambiamento della chiave.

Art.28.: I sysop che aderiscono a questo codice deontologico concedono l'accesso alle aree che per legge devono essere accessibili solo ai maggiorenni previa identificazione degli utenti e accertamento della loro maggiore eta'.

Art.29.: Gli utenti non possono divulgare le proprie password, e se lo fanno hanno l'obbligo di modificarle, entro le 24 ore.

Art.30.: I sysop si impegnano a dare accesso in scrittura alle aree files e messaggi solo agli utenti che sono stati identificati. Gli upload non devono essere automaticamente disponibili al pubblico. Una area tuttavia e' riservata alle comunicazioni con il sysop. Se possibile tecnicamente il messaggio deve avere flag privato.

Art.31.: L'utente che non si collega da almeno 3 mesi DEVE essere cancellato.

Art.32.: Qualsiasi documento o messaggio elettronico vale per le parti come se fosse su carta a tutti gli effetti.

Art.33.: Il sysop ha il potere di prendere provvedimenti contro gli utenti purche' motivando, all'interessato e a chiunque lo richieda entro due mesi dalla decisione, il provvedimento.

Art.34.: Il sysop indica almeno al primo login che l'utente si assume in via esclusiva la responsabilita' per le attivita' e gli atti compiuti, e che si impegna a tenere indenne il gestore di ogni danno che su di lui ricada.

Art.35.: Il sysop provvede a creare un utente fittizio chiamato DEMO DEMO password DEMO con cui l'utente puo' girare la bbs come visitatore. Tale utente non da' diritto a scrivere in alcuna area files e solo nell'area messaggi con il sysop, purche' il flag del messaggio sia obbligatoriamente privato.

Art.36.: Il sysop conferisce ai cosysop i poteri per iscritto e li mette nell'area contenente la lista dei files della bbs. Il file deve contenere l'intero regolamento contrattuale tra sysop e cosysop.

Art.37.: Il sysop si impegna a non divulgare o utilizzare i dati personali degli utenti se non dopo autorizzazione individuale dell'interessato che deve stampare di volta in volta. E' vietata in ogni caso la diffusione o l'utilizzo su altri sistemi della password dell'utente.

Art.38.: Il sysop informa l'utente del tipo di servizio prestato e le garanzie che da'. Nel caso di sistema amatoriale deve ricordare i servizi sono offerti all'utente nello stato in cui si trovano e senza alcuna garanzia. Per avere prestazioni professionali si dovra' rivolgere al concessionario pubblico postale.

Valentino Spataro


Pagina precedente