La proposta di un
"maxi-emendamento"
Associazione Italiana Internet Provider (AIIP)
- 29.11.2000
1. Note sui problemi sollevati dal disegno di legge AS 4594 sui nomi a
dominio
Nel testo attuale il ddl AS4594 sembra
istituire principi già oggi vigenti circa la titolarità di nomi propri, nomi
registrati e marchi d'impresa.
Nell'emendamento proposto, piuttosto che ribadire
principi già vigenti si suggerisce di stabilire l'obbligo (che eventualmente
e preferibilmente potrebbe essere rimandato al regolamento) per le imprese
fornitrici di servizi di registrazione di informare gli interessati circa i
principi vigenti.
Tale informativa può essere resa anche on-line e contribuirebbe sostanzialmente
ad un uso di Internet rispettoso dei diritti di ogni soggetto.
Nel testo attuale il ddl AS4594 estende, rispetto alla situazione attuale, le
categorie di nomi non registrabili. Per esempio a tutte le "località
geografiche".
Poiché sino ad oggi la protezione delle denominazioni geografiche era limitata
a regioni, province e comuni, risultano oggi in uso numerose denominazioni di
"aree geografiche" (p.e. salento.it, chianti.it) ed il ddl prevede la
sospensione di domini anche già in uso, tale estensione danneggerebbe numerose
attività economiche oggi in essere e favorirebbe imprese estere a danno di
quelle nazionali.
Il ddl pretende infatti di estendere la propria efficacia anche alla
registrazione sotto domini di primo livello che non ricadono nella giurisdizione
del "registro italiano".
Questo principio potrebbe forse essere fatto valere per persone ed imprese
italiane, ma risulta assai dubbia la possibilità di imporre ad una impresa
straniera l'abbandono di un dominio con denominazione geografica italiana
gestito da un registro diverso da quello italiano. In definitiva una ulteriore
estensione della protezione geografica danneggerebbe solo le imprese italiane.
Per evitare dubbi nell'emendamento proposto in luogo dell'espressione
"località geografiche", si citano espressamente "Regioni,
Province, Comuni".
Per i motivi appena esposti, appare velleitaria e dannosa degli interessi
nazionali l'ipotesi (articolo 1 comma 3 del ddl 4594) di estendere l'applicazione
della norma a "domini internet o servizi in rete ovunque ottenuti".
Sempre per gli stessi motivi di inapplicabilità della norma a rapporti tra
registri e soggetti entrambi stranieri, appare ragionevole lasciare la
protezione dei nomi "simili" alle stesse regole oggi applicate
indipendentemente da internet per i marchi e la concorrenza commerciale.
Per motivi analoghi, in mancanza di una norma simmetrica a livello
internazionale, lo stabilire una misura minima del danno rischia di stabilire
una misura fortemente asimmetrica a danno dei soggetti italiani. Questo a
prescindere da ogni valutazione di costituzionalità.
Nella sua attuale struttura il ddl 4594 ribadisce l'obbligo di inviare alla
anagrafe nazionale una dichiarazione dell'interessato, laddove si è già
verificato come l'invio di documentazione cartacea alla registration authority
costituisca un anacronistico collo di bottiglia. Appare viceversa auspicabile l'assunzione
di responsabilità (già implicita nel corpo legislativo vigente) sia ribadita
nel regolamento comunicato all'interessato al momento della richiesta di
registrazione
Il ddl 4594 inoltre impone all'interessato la sottoscrizione di una
espressa dichiarazione di "insussistenza di preclusioni" che
sottintende la previa esecuzione di una accurata ricerca (internazionale) circa
la eventuale titolarità di terzi sul nome, la parola o il marchio che si
intende registrare come nome a dominio. (stesse osservazioni sulla asimmetria
internazionale!)
Poiché in sede internazionale (ICANN, The Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers) è in atto un ampio dibattito su questo tema è più
prudente rinviare eventuali interventi legislativi al termine dell'approfondimento
internazionale.
In definitiva, per consentire una più
meditata revisione del provvedimento, si suggerisce di:
- Proporre l'audizione delle parti interessate
- Chiedere che non venga concessa la discussione
in commissione durante la sessione riservata alla finanziaria
Chiedere che la discussione venga sospesa
in attesa delle decisioni dell'ICANN (The Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers, ovverosia l'organismo che definisce internazionalmente le
regole di naming e di assegnazione delle numerazioni Internet)
2. L'emendamento proposto
Art. 1 (Uso dei nomi a dominio)
1. L'uso dei nomi a dominio sulla rete internet è soggetto alla normativa
vigente, in quanto applicabile, in materia di diritto al nome, marchi d'impresa
e concorrenza commerciale.
Art. 2 (Registro pubblico dei nomi a dominio)
1. L'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle
ricerche è incaricato della registrazione dei nomi a dominio sotto il dominio
di primo livello ".it", secondo le disposizioni dei competenti
organismi internazionali e della Commissione di cui all'articolo 3; l'elenco dei
domini costituisce il "Registro pubblico dei nomi a dominio .it" (il
"Registro") consultabile da chiunque per via telematica.
2. L'iscrizione nel Registro è effettuata su richiesta dell'interessato,
inoltrata attraverso un organismo di registrazione abilitato ai sensi del comma
4.
3. L'organismo di registrazione ha l'obbligo di informare l'interessato
che ai sensi della normativa vigente è vietata, a chi non ne è titolare o non
ne può disporre col consenso scritto di quest'ultimo, l'utilizzazione di:
- nomi identici a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche
o altre organizzazioni di beni o persone;
- nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa
o di opere dell'ingegno;
- nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici,
regioni, province, comuni;
4. Il Registro stabilisce i requisiti per l'inserimento in un apposito elenco
pubblico, gestito dal Registro stesso, dei fornitori di servizi abilitati
all'inoltro delle richieste di registrazione.
5. La cancellazione dal registro è operata senza ritardo in seguito a:
- richiesta del titolare;
- disposizione dell'autorità giudiziaria;
- disposizione della Commissione per i nomi a dominio.
Art. 3 (Commissione per i nomi a dominio)
1. Presso il Ministero dell'Industria [ovvero l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, ovvero il Ministero delle Comununicazioni ovvero il
ministero per le Attività Produttive] è istituita la "Commissione per i
nomi a dominio sulla rete internet" (la "Commissione").
2. Fanno parte della Commissione un rappresentante dell'Autorità [del
Ministero], un rappresentante del CNR e rappresentanti degli operatori e degli
utenti dell'internet.
3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [ovvero
il Ministero dell'Industria, ovvero il Ministero delle Comununicazioni ovvero
il ministero delle Attività Produttive], da emanarsi entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, sono determinati la composizione e il
funzionamento della Commissione.
4. La Commissione:
- definisce le procedure e i criteri per la registrazione dei nomi a dominio,
anche con riferimento alle regole stabilite dai competenti organismi
internazionali;
- emana il regolamento per le procedure contenziose;
- decide con procedure rapide sui ricorsi avverso le registrazioni dei nomi
sotto il dominio di primo livello "it" e dispone la cancellazione o la
riassegnazione dei nomi nel Registro, anche in esecuzione delle decisioni
arbitrali di cui all'articolo 4.
Art. 4 (Contenzioso)
1. I ricorsi avverso l'iscrizione nel registro devono essere presentati alla
Commissione corredati di tutta la documentazione necessaria.
2. La Commissione decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso,
sentiti gli interessati.
3. La Commissione può richiedere supplementi di documentazione o assegnare
un termine per la presentazione di ulteriore documentazione, su richiesta di una
delle parti; il termine di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla
presentazione della documentazione supplementare.
4. Le parti possono ricorrere a un arbitrato irrituale, scegliendo ciascuna
il proprio arbitro; i due arbitri nominano il terzo o possono chiedere che esso
venga nominato dalla Commissione, che dà esecuzione alle decisioni del collegio
arbitrale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c). |