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 Nomi a dominio

I commenti e le proposte di un tecnico
di Claudio Allocchio* - 05.03.01

NOTA: Durante la discussione alla Commissione giustizia del Senato, alcuni Senatori hanno chiesto al presidente della Naming Authority italiana, Claudio Allocchio, di esprimere un parere tecnico ed eventuali proposte di emendamenti sull'articolato. La prima risposta purtroppo non e' stata tenuta in nessun conto dalla Commissione.
Dopo la discussione alla Camera del nuovo DDL , sostanzialmente uguale a quello del Senato, sono stati  richiesti ulteriori commenti. Il testo che segue è la risposta.

Art. 1. (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (DNS - Domain name system) che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai computer per comunicare tra di loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete INTERNET;

Questo punto è TOTALMENTE sbagliato dal punto di vista tecnico. Il "nome a dominio" non identifica in alcun modo "il titolare di un diritto di accesso alla rete INTERNET". La definizione di un nome a dominio è (dalla norma tecnica Internazionale RC1035): "un insieme di caratteri alfanumerici che applicati ad un oggetto presente in rete (apparato, servizio, etc.) ne favoriscono l'identificazione da parte degli esseri umani, senza doverne utilizzare il puro indirizzo numerico". Un nome a dominio identifica quindi servizi, calcolatori, oggetti presenti sulla rete, e la maggior parte dei nomi a dominio non è collegata ad un soggetto giuridico o fisico in alcun modo.

b) per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione; c) per "sito" l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete INTERNET;

Anche questa definizione è sbagliata. Anche se nel gergo comune tutti pensano ad INTERNET come l'insieme dei server WEB, nella realtà delle cose il WEB non è che una minima parte dei servizi che esistono su INTERNET. Il vero servizio che è maggiormente usato è ad esempio la posta elettronica, per il quale "I contenuti" sono I testi dei messaggi, che tra l'altro sono coperti dalle norme sulle riservatezza delle comunicazioni personali. Vi sono dei domini ai quali NON è associato alcun "sito WEB"

d) per "Commissione" l'organismo istituito con l'articolo 7 della presente legge;
e) per "Internet Service Provider" (ISP) il soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET;
f) per "Host Service Provider" (HSP) il soggetto fornitore di spazi, su computer permanentemente connessi alla rete INTERNET, destinati all'ospitalità dei siti;
g) per "maintainer " il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.

Proposta: emendamento abrogativo dell'intero art. 1 in quanto, ove non totalmente errato, è inutile e non necessario, in vista delle proposte di modifica successive.

Art. 2. (Divieti di registrazione dei nomi a dominio).
1. È vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi corrispondono a:

L'esordio dell'articolo "È vietata" è quatomeno assolutamente infelice sia come stile che come spirito. Uno dei principi fondamentali a cui si ispira l'intera rete INTERNET, enunciato da uno dei suoi padri fondatori, il compianto Jon Postel, è "sii liberale in quello che accetti di ricevere e molto stretto e severo in quello che invece invii e diffondi". Da cui, perlomeno filosficamente I "divieti" sulla rete INTERNET non sono graditi, ed anzi sono fortemente osteggiati. Vi sono poi dei seri problemi oggettivi in un "divieto":
È vietato "a chi"? A chi richiede la registrazione? A chi esegue la registrazione? All'intermediario che esegue per il richiedente le procedure necessarie? Chi è che risponde se un nome "vietato" viene registrato?
Si dovrebbero compilare "liste di nomi vietati", ma anche ammettendo che sia "il registro finale" che deve controllare, cosa succede in pratica? Le liste sarebbero lunghissime, infinite e certamente incomplete. I tempi tecnici di registrazione diventerebbero inaccettabili con le esigenze della rete e degli operatori. Ricordiamo che è considerato indispensabile che una registrazione divenga operativa nel tempo massimo di "alcune ore lavorative". Vista poi l'impossibilità di effettuare controlli esaustivi (non esistono in alcun modo degli elenchi completi di nomi riservati ad alcuni soggetti, e non ci saranno ancora per molti anni. La situazione degli uffici marchi e brevetti, e delle camere di commercio è nota!), dove va a finire la "buona fede" di chi registra un nome senza sapere che è uno di quelli "vietati"?

a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o di persone;

E' materialmente impossibile controllare. Una qualsiasi stringa di caratteri può anche essere il nome di una persona giuridica o fisica, che semplicemente non è nota. Se una norma "divieto" non è controllabile, non è attuabile e quindi è inutile.

b) nomi d'arte, insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati;

Idem come sopra.

c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione;

Idem come sopra

d) nomi di comuni, province e regioni, ovvero di soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune;

Questo elenco di nomi "riservati" esiste già da tempo nelle norme in vigore stabilite a suo tempo in accordo con l'AIPA, la Conferenza Stato Regioni e l'ANCI. È uno dei pochi casi di nomi "elencabili" per quel che riguarda comuni, province e regioni. Per i "raggruppamenti" invece ricadiamo nel caso di "elenco non realizzabile in modo completo" e come tale impossibile da controllare.

e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti indicati alle lettere a), c) e d).

Anche qui si tratta di "oggetti non elencabili", quindi non è possibile controllare.

2. È altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi: a) corrispondono alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti;

Non esiste alcuna possibilità pratica di controllo preventivo, perché non esiste l'elenco disponibile di queste "opere dell'ingegno".

b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana.

L'utilizzo di lingue "diverse dalla lingua italiana" è cosa comune sulla rete INTERNET. Come si può pensare però di dichiarare "nome che crea confusione" un nome che può avere significato diverso in lingue diverse? Un esempio semplicissimo: acme-burro sarà una fabbrica di "burro e latticini" ltaliana, un insulto per la ditta "acme spagnola" ("burro" significa "asino" in spagnolo), o cosa?

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica nei confronti di chi è titolare del nome, della sigla, del marchio o del diritto all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di chi può disporne con il consenso scritto di chi ne è titolare.

Riprendendo il fatto che l'esordio "è vietato" è decisamente infelice e sbagliato, inserire qui la negazione del divieto è un modo di rendere l'articolato confuso e non lineare. Alla luce della "proposta" di emendamento di cui sotto però il problema si risolve.

4. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado di pari opportunità fra gli utenti, la Commissione di cui all'articolo 7 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.

Questo, più che un comma, è un "auspicio", che in una legge è del tutto inutile. Inoltre, senza alcun bisogno che vi sia una simile dichiarazione,il servizio dei nomi a dominio (Domain Name System) è GIÀ DI SUA NATURA strutturato in modo che vi è la possibilità din infiniti nomi a dominio. Non dimentichiamo infatti che, a differenza della errata convizione diffusa che un nome a dominio è composto da www.xxxxxxx.it. I nomi a dominio sono una struttura gerarchica multi-livello, dove quindi è possibile comporre un numero infinito di combinazioni.

Proposta: emendamento abrogativo dell'intero art. 2 e sua sostituzione con il seguente:
Art. 2bis
I nomi a dominio in rete telematica registrati all'interno del "country code IT" (norma ISO 3166) da qualunque soggetto, o all'interno di quasiasi altro "codice identificativo Top Level Domain" da soggetti sottoposti alla legislazione Italiana, sono soggetti alla legislazione Italiana vigente in materia di tutela ed utilizzo dei "nomi", con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle norme
sulla tutela dei marchi o insegne legittimamente registrati;
sulla tutela dei segni distintivi d'impresa
sulla tutela dei nomi delle istituzioni o di cariche pubbliche, Enti dello Stato e soggetti che svolgono pubbliche funzioni, ivi compresi nomi delle istituzioni locali quali Comuni, Provincie e Regioni
sulla tutela dei nomi di persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le norme sulla tutela dei nomi d'arte e degli pseudonimi
sulla tutela di opere dell'ingegno
.

Con questo articolo molto semplice vengono rese operative TUTTE le norme complesse che regolano i campi della tutela dei nomi, senza necessiatà di produrre elenchi, casi particolari ed altro. Il giudice, o in caso di provvedimento extra-giudiziale quale un arbitrato o una procedura amministrativa, non può così NON applicare la normativa vigente, e può utilizzare l'enorme massa di sentenze emesse in materia di nomi quale base giuridica per procedere. La giurisprudenza in materia è talmente vasta che l'equiparazione dei nomi a domiio agli altri nomi indiciati e già protetti è molto più efficace.

Art. 3. (Registrazione dei nomi a dominio e iscrizione nel registro delle imprese).
1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 2, la registrazione di un nome a dominio corrispondente avviene in capo al primo di tali soggetti che ne ha avanzato richiesta.

Questo è già in atto nella pratica comune, ma se si vuole si può lasciare questo comma per riaffermare il concetto.

2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione.

Questo comma è di natura procedurale, ed è pure tecnicamente sbagliato. Non è necessario.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 2.

3. I nomi a dominio registrati a seguito di richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono iscritti, a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e senza maggior onere per gli stessi, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o nelle sezioni speciali dello stesso di cui al comma 4 dell'articolo 8 della predetta legge.
4. Quanto previsto dal comma 3 si applica anche con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, iscritti nel solo repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

il comma e ed il comma 4 sono inutili di fronte alla nuova formulazione dell'arti 2bis.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 3 e del comma 4

Art. 4. (Nomi a dominio illegittimamente registrati).
1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle disposizioni vigenti che tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati personali, la registrazione di nomi a dominio in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 costituisce fatto illecito e comporta, a carico del titolare del dominio, fatta salva la concorrente responsabilità del soggetto che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale procurato.

Le norme sulla tutela dei nomi prevedono già tutti i casi in cui vi è colpa o dolo, e quindi deve intervenire il risarcimento del danno. Questo comma è pertanto inutile. Inoltre, la ipotizzata possibile "colpa" di chi ha concorso nella registrazione del nome (Registro o intermediario o service provider) è contraria alle sentenza già emesse dalla magistratura che indicano la non responsabilità di questi soggetti e la loro non idoneità ad effettuare controlli ed a giudicare la legittimità o meno dell'uso di un nome da parte di un richiedente.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 1

2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 7, la cancellazione del nome a dominio dal Registro nazionale previsto dallo stesso articolo, è disposta la cancellazione dell'iscrizione eseguita ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell'illecito stesso.

Comma non necessario. È il giudice o il provvedimento arbitrale che dà la disposizione in materia.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 2

3. Con la sentenza di cui al comma 2 è altresì applicata a carico della parte che ha commesso l'illecito la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla Commissione di cui all'articolo 7 e sono destinati, unitamente ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazione dei domini e da ogni altra operazione ad esse collegata, alle spese per il suo funzionamento.

La previsione di "sanzioni penuniarie" è già prevista dalle normative esistenti che tutelano i nomi indicate nell'articolo 2bis proposto. Il comma è inutile, e troppo generico per essere applicabile in ogni caso. Non si può equiparare alla stessa gravità casi che possono essere molto diversi tra loro. Utilizzare impropriamente il nome a dominio di una multinazionale può essere passibile di sanzioni molto maggiori (a causa del danno che può provocare) che l'uso di un nome d'azienda nota solo localmente. Inoltre la "Commissione" indicata non la riteniamo affatto necessaria, per cui non servono "finanziamenti" per il suo funzionamento. È inoltre politicamente molto pericoloso affermare che una commissione di controllo si finanzia sulle "multe" che essa stessa infligge.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 3

4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di provider e di maintainer, ed ogni altro servizio semplicemente per consentire l'accesso alla rete INTERNET o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tal caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.

Questo è un articolo che non ha niente a che fare con la regolamentazione dei nomi a dominio. Qui si parla di "contenuti", e quindi di diffusione dell'informazione. Questo è un punto che rientra nella categoria "editoria elettronica", di cui, tra l'altro, si occupa la legge appunto sull'editoria elettronica che è appena uscita. Si tratta quindi di un inutile duplicato.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 4

Art. 5. (Cessione dei nomi a dominio).
1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a cura del cedente alla Commissione di cui all'articolo 7 per l'annotazione nel Registro previsto dallo stesso articolo. In mancanza della comunicazione il trasferimento non è opponibile ai terzi e il cedente è corresponsabile con il cessionario agli effetti di quanto previsto all'articolo 4, comma 4.

La regolamentazione di cessione di un nome a dominio è di due aspetti distinti. L'apsetto tecnico, per il quale servono norme tecniche, che si devono adeguare in modo rapido ai cambiamenti di definizioni tecniche propri della rete INTERNET. Dell'aspetto tecnico non si deve occupare la legge, ma i relativi organi tecnico-normatori, che sono già esistenti. L'altro aspetto è quello giuridico commerciale. Non occorre in questo caso istituire alcuna procedura (tra l'altro complessa come quella indicata in questo comma) di trasferimento. L'art. 2-bis proposto rende inutile anche questo articolo. Infatti dal puto di vista giuridico e commerciale dichiara valide per I trasferimenti dei nomi a dominio le stesse norme che sovraintendono il trasferimento dei nomi, marchi, segni distintivi, diritti di proprietà intellettuale etc.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 1

2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente ad un nome di genere può essere oggetto di trasferimento, fermo restando quanto previsto al comma 1, solo nel caso in cui abbia luogo il contestuale trasferimento dell'attività ad esso connessa.

I nomi di genere non sono assimilabili ad altro che ai nomi comuni, e come tali non possono essere assogettati a normative particolari. Anche in questo caso l'art . 2-bis risolve una situazione altrimenti ingestibile. Una quasiasi normativa sui nomi di genere ha infatti risvolti di inattuabilità pratica.

3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati in violazione degli articoli 2 e 3, sono nulli di diritto.

Proposta: come conseguenza del nuovo art . 2-bis proposto, anche il resto dell'art. 5 va abrogato.

Art. 6. (Efficacia delle disposizioni).
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano, nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.

Questo articolo è da una parte inutile. Non serve specificare che la legge italiana si applica ai soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, perché è semplicemente ovvio, e pleonastico. Serve invece indicare, come nel proposto art. 2-bis, che la cosa vale per qualsiasi soggetto che registri sotto il ccTLD "it". Altrimenti si crea una discriminazione inaccettabile tra soggetti "italiani" e soggetti stranieri, compresi quelli dell'Unione Europea, e questo è anche in contrasto con le norme dell'unione Europea sulle pari opportunità di commercio ed iniziativa per I cittadini ed I soggetti appartenenti all'Unione Europea. Si rischia addirittura la sanzione comunitaria se si provoca questa discriminazione.
Proposta: emendamento abrogativo dell'art.6

Art. 7. (Commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche, con le seguenti finalità:

Il problema fondamentale in questo caso è di ordine non tecnico, bensi di rapporti istituzionali ed internazionali. Entrano in gioco qui i delicati rapporti tra gli organi intenrazionali che regolano Internet, in particolare ICANN, la Internet Society (ISOC, di cui tra l'altro esiste la sezione Italiana), ed i governi nazionali rappresentati presso ICANN nel GAC (Government Advisory Council). Un intervento di questo genere, dove viene dato diretto mandato ad un governo di occuparsi delle problematiche di regolamentazione e gestione di INTERNET, è un tipo di intervento che viene certamente considerato in questo momento politcamente molto inopportuno. È infatti in grave contrasto sia con le direttive che la UE sta dando per la futura gestione del TLD "eu", sia in contrasto con le direttive che ICANN stessa suggerisce. Un orientamento del genere è anche in contrasto con le affermazioni di principio espresse dalla sezione Italiana dell ISOC ( si veda www.isoc.it ). Anche le associazioni dei provider (Assoprovider in testa ) si sono espresse in modo negativo su questa ipotesi. Il Comitato Esperti Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri (CO.ES.IN.) ha nel suo rapporto alla presidenza del consiglio espresso un suggerimento del tutto opposto a questo orientamento, indicando invece la strada del coordinamento e dell'intervento leggero da parte del governo in materia di regolamentazione di Internet.

a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e definire le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso tali regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g), per la risoluzione delle eventuali controversie;

le normative di registrazione di un nome a dominio sono norme da una parte di ordine tecnico, e dall'altra parte di ordine amministrativo. Non sono normative di orgine giuridica, in quanto è già la normativa e la legislazione esistente in materia di nomi, marchi etc, che provvede a questa parte. Per l'emanazione di norme tecniche non occorre una commissione ministeriale di questo genere. Infatti le norme tecniche vengono emesse da organi tecnico-normatori, che raccolgono al loro interno, regolamentandosi in modo autonomo, gli esperti del settore, nonché le parti interessate rappresentative di tute le parti. È poi o il governo, o un Ministero che "recepisce" le norme tecniche dando loro valore di regolamento o di legge, esattamente come succede già per le norme tecniche in materia di sicurezza elettrica (per fare un esempio), emanate dall'UNI e dalla CEI, e recepite in regolamento da direttive ministeriali.
Si deve invece favorire lo sviluppo di questo "organismo normatore" (attualmente gia abbastanza ben delineato nella Naming Authority, ma ancora incompleto e da perfezionare). Un ottimo esempo è quanto ha fatto il governo australiano, favorendo la creazione di un ente no-profit, che emana le norme e che poi ha "riconosciuto ufficialmente".

b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;

Questa norma, che alcuni giuristi indicano come un potere al limite della costituzionalità in quanto da potere di ingerenza ad una commissione governativa all'interno di decisioni tecniche di un soggetto giuridico indipendente, non ha nulla a che fare con i nomi a dominio. Inoltre per questi casi esiste già l'Autorità garante per la concorrenza, il cui scopo è esattamente quello di tutelare i principi indicati sopra.

c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;

ICANN prevede e suggerisce che deve essere il libero mercato a stabilire, in base alle norme di concorrenza, quali debbano essere coloro che operano come intermediari (i"maintainer"). Inoltre il ruolo dei maintainer è essenziamente un ruolo di intermediario commerciale, la cui attività è pertanto regolata dalle leggi sul commercio.

d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite;
f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;

I punti d), e) ed f) sono di per sé inutili se viene applicato il principio che i maintainer operano nella libera concorrenza tra loro. NON devono essere questi i punti che intervengono a difesa del consumatore o della legittima identificabilità di chi registra un nome a dominio.

g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Le procedure di concliazione extragiudiziale sono già previste da norme tecniche in vigore. Non è necessario prevederne di nuove. Si veda la proposta di art. 3-bis di seguito.

h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di INTERNET o di altre reti telematiche;

Si tratta sicuramente di un intento buono e lodevole, ma anche in questo caso non c'entra nulla con inomi a dominio e le relative registrazioni.

i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro sviluppo e alla loro futura evoluzione;

Gli organismi internazionali che regolano in funzionamento della rete INTERNET e delle altre reti telematiche esistono già (ISOC, IETF, ISO, ITU) e sono perfettamente funzionanti. L'attuazione di norme tecniche è indipendente dalla legislazione nazionale, in quanto rientra direttamente all'interno di prodotti commerciali o di pubblico dominio che non sono soggetti a norme legislative nazionali, ma solo agli standard internazionali relativi.

l) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

Del problema dela sicurezza in rete si occupano già gli organismi competenti in materia, tra cui Guardia di finanza, Polizia di Stato - sezione Polizia delle comunicazioni - Servizi di sicurezza militari, servizi di sicurezza ed allarme (CERT) dei vari Internet service provider in base ad accordi bilaterali di collaborazione e mutua assistenza. Anche in questo caso si trattarebbe del duplicato inutile di una attività già avviata e ben funzionante.
Proposta: emendamento abrogativo dell'intero comma 1.

2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell'Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:
a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;

Il Registro nazionale dei nomi assegnati è gia previsto dalle norme internazionali ISO, come disposto dall'UNINFO in accordo con la ex-Commissione numerazione del ministero delle Poste e Telecomunicazioni (anno 1995). In base a queste normative è stata creata la Registration Authority italiana, che riceve la propria delega operativa da ICANN direttamente in base a contratti internazionali di riconoscimento. Quasiasi modifica a questa delega di funzione deve essere preventivamente approvata da ICANN,e la modifica di delega è considerata una operazione da eseguire solo in caso di gravi disservizi o gravi problemi nella operatività del Registro. Si tratta di una operazione che incontrerebbe grossi problemi attuati, pratici e di rapporti Internazionali.

b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro;

questo è uno dei pochi punti che è necessario "salvare". Vedi art. 3-bis proposto successivamente.

c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati;

Non si vede perché debba essere necessaria questa comunicazione, se appunto le registrazioni devono avvenire nel rispetto delle leggi sui marchi registrati. Si tratta di un punto inutile.

d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.

questo è un punto decisamente problematico e controverso. Il potere giudicante per i casi di controversie deve essere nelle mani del giudice ordinario o negli altri casi dell'arbitro designato per il procedimento extragiudiziale. Non può, e nemmeno è pensabile che sia una commissione centralizzata a risolvere tutti I possibili casi che si possono presentare.
Proposta: emendamento abrogativo dell'intero comma 2.

3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per la funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

La prima osservazione è che non si vede perché debba essere presente un rappresentante del C.N.R. (che NON è l'organismo che nel mondo della ricerca e accademia italiana si occupa delle ricerche e sviluppo delle reti telematiche. In Italia le reti telematiche della ricerca scientifica rientrano nell'attività del MURST, ed in particolare gli esperti del settore, coloro che partecipano allo sviluppo dei servidi di rete, etc. apparengono alla Commissione Reti e Calcolo Scientifico (CRCS) del MURST, e nella sua emanazione operativa che è il GARR, ovverosia il gruppo che ha sviluppato e gestisce la più moderna rete telematica INTERNET d'Italia, e una delle più avanzate al mondo.
Inoltre mancano del tutto rappresetnanti del mondo giuridico, rappresentanti dei consumatori. Ulteriore osservazione è che un simile comitato, di alto profilo, non è certamente in grado di operare con i tempi di risposta e la l'aggiornamento tecnico necessari alla "governance" di INTERNET. Si richiedono, come prova già l'esperienza fatta, tempi di risposta di poche ore, con utilizzazione obbligatoria di mezzi telematici (posta elettronica, video conferenza) aggiornati all'ultimo momento.

4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designare tra docenti nelle università di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di INTERNET.

Come specificato prima, i veri esperti del settore INTERNET NON si trovano in Italia tra I docenti universitari, bensi all'interno del GARR. Inoltre è da notare che, ancora oggi, buona parte degli esperti di Internet NON sono informatici, bensi persone di altre discipline scientifiche. Inoltre in comitato consultivo di 15 persone non può certamente rappresentare in modo completo la complessa realtà INTERNET.

5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanare sessanta giorni prima della scadenza della stessa.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.
8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Come detto in precedenza, l'intera Commissione non è uno strumento adatto e crea seri problemi di rapporti con gli altri organismi che regolano l'INTERNET.
Proposta: emendamento abrogativo dell'intero art. 7, e sua sostituzione col seguente:
Art. 3bis
Il soggetto che effettua la registrazione di un nome a dominio deve essere identificabile in modo univoco, ed i suoi dati identificativi devono essere disponibili.

Art. 8. (Disciplina transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce il Registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa e li comunica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'eventuale iscrizione ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, commi 3 e 4. Lo stesso Istituto provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a dominio, ancorché la stessa sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove emerga, anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a dominio già registrato a favore di altro soggetto, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

Si tratta di una norma inattuabile, in quanto un gestore di Registro viene incaricato di poteri giudicanti che non gli spettano, e soprattutto che non sono suoi propri e non rientrano nelle sue finalità istituzionali. Un Registro NON può giudicare se una registrazione è conforme o meno a questa o ad altre leggi. Si tratta di una indicazione assolutamente inattuabile.

2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e, in ogni caso, fino a sessanta giorni successivi all'insediamento della Commissione di cui all'articolo 7, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso precedentemente utilizzate.
3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

Visto il tempo media di reazione di un T.A.R., le cose diventano praticamente immobilizzate per molti mesi, forse anni. Si tratta di tempi del tutto incompatibili con i tempi necessari sulla rete INTERNET.

Commento finale: l'intero DDL è riducibile a due semplici articoli (2-bis, 3-bis), molto più efficaci dell'intero articolato presentato, che oltretutto presenta possibili problemi di accettabilità "politica" da parte di tutte le parti interessate molto seri.
Potrebbe essere molto più politicamente opportuno addirittura NON portare a termine l'esame del provvedimento, lasciandolo decadere, per poi iniziare a lavorare con tutte le componenti interessate all'argomento nella prossima legislatura. Avremmo anche ulteriori esempi di altri governi, oltre a quello già evidente del governo australiano, e saranno disponibile le linee guida definitive dell'Unione Europea in materia di regolamentazione dei nomi a dominio.

* Presidente della Naming Authority italiana - Project Technical Officer della rete della ricerca scientifica e 
dell'università italiana - Internet Engineering Task Force, Application Area "integrated global messaging" chairman.