Art. 1. (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme di lettere,
numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a
dominio (DNS - Domain name system) che, associati ad un indirizzo numerico
utilizzato dai computer per comunicare tra di loro secondo il protocollo TCP/IP
(indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete
INTERNET;
Questo punto è TOTALMENTE sbagliato dal punto di vista tecnico. Il
"nome a dominio" non identifica in alcun modo "il titolare di un
diritto di accesso alla rete INTERNET". La definizione di un nome a dominio
è (dalla norma tecnica Internazionale RC1035): "un insieme di caratteri
alfanumerici che applicati ad un oggetto presente in rete (apparato, servizio,
etc.) ne favoriscono l'identificazione da parte degli esseri umani, senza
doverne utilizzare il puro indirizzo numerico". Un nome a dominio
identifica quindi servizi, calcolatori, oggetti presenti sulla rete, e la
maggior parte dei nomi a dominio non è collegata ad un soggetto giuridico o
fisico in alcun modo.
b) per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o
incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione; c) per
"sito" l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende
disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete INTERNET;
Anche questa definizione è sbagliata. Anche se nel gergo comune tutti
pensano ad INTERNET come l'insieme dei server WEB, nella realtà delle cose il
WEB non è che una minima parte dei servizi che esistono su INTERNET. Il vero
servizio che è maggiormente usato è ad esempio la posta elettronica, per il
quale "I contenuti" sono I testi dei messaggi, che tra l'altro sono
coperti dalle norme sulle riservatezza delle comunicazioni personali. Vi sono
dei domini ai quali NON è associato alcun "sito WEB"
d) per "Commissione" l'organismo istituito con l'articolo 7 della
presente legge;
e) per "Internet Service Provider" (ISP) il soggetto fornitore di
servizi di connessione alla rete INTERNET;
f) per "Host Service Provider" (HSP) il soggetto fornitore di spazi,
su computer permanentemente connessi alla rete INTERNET, destinati
all'ospitalità dei siti;
g) per "maintainer " il soggetto che opera quale intermediario
accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.
Proposta: emendamento abrogativo dell'intero art. 1 in quanto, ove non
totalmente errato, è inutile e non necessario, in vista delle proposte di
modifica successive.
Art. 2. (Divieti di registrazione dei nomi a dominio).
1. È vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi corrispondono
a:
L'esordio dell'articolo "È vietata" è quatomeno
assolutamente infelice sia come stile che come spirito. Uno dei principi
fondamentali a cui si ispira l'intera rete INTERNET, enunciato da uno dei suoi
padri fondatori, il compianto Jon Postel, è "sii liberale in quello che
accetti di ricevere e molto stretto e severo in quello che invece invii e
diffondi". Da cui, perlomeno filosficamente I "divieti" sulla
rete INTERNET non sono graditi, ed anzi sono fortemente osteggiati. Vi sono poi
dei seri problemi oggettivi in un "divieto":
È vietato "a chi"? A chi richiede la registrazione? A chi esegue la
registrazione? All'intermediario che esegue per il richiedente le procedure
necessarie? Chi è che risponde se un nome "vietato" viene registrato?
Si dovrebbero compilare "liste di nomi vietati", ma anche ammettendo
che sia "il registro finale" che deve controllare, cosa succede in
pratica? Le liste sarebbero lunghissime, infinite e certamente incomplete. I
tempi tecnici di registrazione diventerebbero inaccettabili con le esigenze
della rete e degli operatori. Ricordiamo che è considerato indispensabile che
una registrazione divenga operativa nel tempo massimo di "alcune ore
lavorative". Vista poi l'impossibilità di effettuare controlli esaustivi
(non esistono in alcun modo degli elenchi completi di nomi riservati ad alcuni
soggetti, e non ci saranno ancora per molti anni. La situazione degli uffici
marchi e brevetti, e delle camere di commercio è nota!), dove va a finire la
"buona fede" di chi registra un nome senza sapere che è uno di quelli
"vietati"?
a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre
organizzazioni di beni o di persone;
E' materialmente impossibile controllare. Una qualsiasi stringa di caratteri
può anche essere il nome di una persona giuridica o fisica, che semplicemente
non è nota. Se una norma "divieto" non è controllabile, non è
attuabile e quindi è inutile.
b) nomi d'arte, insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati;
Idem come sopra.
c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici,
corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una
pubblica funzione;
Idem come sopra
d) nomi di comuni, province e regioni, ovvero di soggetti o enti che
costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati
all'iniziativa comune;
Questo elenco di nomi "riservati" esiste già da tempo nelle norme
in vigore stabilite a suo tempo in accordo con l'AIPA, la Conferenza Stato
Regioni e l'ANCI. È uno dei pochi casi di nomi "elencabili" per
quel che riguarda comuni, province e regioni. Per i "raggruppamenti"
invece ricadiamo nel caso di "elenco non realizzabile in modo
completo" e come tale impossibile da controllare.
e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti
indicati alle lettere a), c) e d).
Anche qui si tratta di "oggetti non elencabili", quindi non è
possibile controllare.
2. È altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi:
a) corrispondono alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle
leggi vigenti;
Non esiste alcuna possibilità pratica di controllo preventivo, perché non
esiste l'elenco disponibile di queste "opere dell'ingegno".
b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto
dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana.
L'utilizzo di lingue "diverse dalla lingua italiana" è cosa
comune sulla rete INTERNET. Come si può pensare però di dichiarare "nome
che crea confusione" un nome che può avere significato diverso in lingue
diverse? Un esempio semplicissimo: acme-burro sarà una fabbrica di "burro
e latticini" ltaliana, un insulto per la ditta "acme spagnola"
("burro" significa "asino" in spagnolo), o cosa?
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica nei confronti di chi è
titolare del nome, della sigla, del marchio o del diritto all'utilizzazione
economica dell'opera dell'ingegno, o di chi può disporne con il consenso
scritto di chi ne è titolare.
Riprendendo il fatto che l'esordio "è vietato" è decisamente
infelice e sbagliato, inserire qui la negazione del divieto è un modo di
rendere l'articolato confuso e non lineare. Alla luce della
"proposta" di emendamento di cui sotto però il problema si risolve.
4. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo impiego degli
strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado di pari
opportunità fra gli utenti, la Commissione di cui all'articolo 7 adotta i
criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a
dominio.
Questo, più che un comma, è un "auspicio", che in una legge è
del tutto inutile. Inoltre, senza alcun bisogno che vi sia una simile
dichiarazione,il servizio dei nomi a dominio (Domain Name System) è GIÀ DI SUA
NATURA strutturato in modo che vi è la possibilità din infiniti nomi a
dominio. Non dimentichiamo infatti che, a differenza della errata convizione
diffusa che un nome a dominio è composto da www.xxxxxxx.it. I nomi a dominio
sono una struttura gerarchica multi-livello, dove quindi è possibile comporre
un numero infinito di combinazioni.
Proposta: emendamento abrogativo dell'intero art. 2 e sua sostituzione
con il seguente:
Art. 2bis
I nomi a dominio in rete telematica registrati all'interno del "country
code IT" (norma ISO 3166) da qualunque soggetto, o all'interno di
quasiasi altro "codice identificativo Top Level Domain" da soggetti
sottoposti alla legislazione Italiana, sono soggetti alla legislazione Italiana
vigente in materia di tutela ed utilizzo dei "nomi", con particolare,
ma non esclusivo, riferimento alle norme
sulla tutela dei marchi o insegne legittimamente registrati;
sulla tutela dei segni distintivi d'impresa
sulla tutela dei nomi delle istituzioni o di cariche pubbliche, Enti dello Stato
e soggetti che svolgono pubbliche funzioni, ivi compresi nomi delle istituzioni
locali quali Comuni, Provincie e Regioni
sulla tutela dei nomi di persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le norme
sulla tutela dei nomi d'arte e degli pseudonimi
sulla tutela di opere dell'ingegno.
Con questo articolo molto semplice vengono rese operative TUTTE le norme
complesse che regolano i campi della tutela dei nomi, senza necessiatà di
produrre elenchi, casi particolari ed altro. Il giudice, o in caso di
provvedimento extra-giudiziale quale un arbitrato o una procedura
amministrativa, non può così NON applicare la normativa vigente, e può
utilizzare l'enorme massa di sentenze emesse in materia di nomi quale base
giuridica per procedere. La giurisprudenza in materia è talmente vasta che l'equiparazione
dei nomi a domiio agli altri nomi indiciati e già protetti è molto più
efficace.
Art. 3. (Registrazione dei nomi a dominio e iscrizione nel registro delle
imprese).
1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di
taluno dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 2, la registrazione di un
nome a dominio corrispondente avviene in capo al primo di tali soggetti che ne
ha avanzato richiesta.
Questo è già in atto nella pratica comune, ma se si vuole si può lasciare
questo comma per riaffermare il concetto.
2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con la comunicazione al
richiedente della relativa attribuzione.
Questo comma è di natura procedurale, ed è pure tecnicamente sbagliato. Non
è necessario.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 2.
3. I nomi a dominio registrati a seguito di richiesta dei soggetti indicati
nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono iscritti, a cura
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e senza maggior
onere per gli stessi, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile o nelle sezioni speciali dello stesso di cui al comma 4
dell'articolo 8 della predetta legge.
4. Quanto previsto dal comma 3 si applica anche con riferimento ai soggetti
indicati nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, iscritti nel solo repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
il comma e ed il comma 4 sono inutili di fronte alla nuova formulazione dell'arti
2bis.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 3 e del comma 4
Art. 4. (Nomi a dominio illegittimamente registrati).
1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle disposizioni vigenti che
tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati personali, la
registrazione di nomi a dominio in violazione di quanto previsto dagli articoli
2 e 3 costituisce fatto illecito e comporta, a carico del titolare del dominio,
fatta salva la concorrente responsabilità del soggetto che ha eseguito la
registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni danno patrimoniale e non
patrimoniale procurato.
Le norme sulla tutela dei nomi prevedono già tutti i casi in cui vi è colpa
o dolo, e quindi deve intervenire il risarcimento del danno. Questo comma è
pertanto inutile. Inoltre, la ipotizzata possibile "colpa" di chi ha
concorso nella registrazione del nome (Registro o intermediario o service
provider) è contraria alle sentenza già emesse dalla magistratura che indicano
la non responsabilità di questi soggetti e la loro non idoneità ad effettuare
controlli ed a giudicare la legittimità o meno dell'uso di un nome da parte
di un richiedente.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 1
2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove non già disposta
dalla Commissione di cui all'articolo 7, la cancellazione del nome a dominio dal
Registro nazionale previsto dallo stesso articolo, è disposta la cancellazione
dell'iscrizione eseguita ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, ed è assunto
ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle
conseguenze dannose dell'illecito stesso.
Comma non necessario. È il giudice o il provvedimento arbitrale che dà la
disposizione in materia.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 2
3. Con la sentenza di cui al comma 2 è altresì applicata a carico della
parte che ha commesso l'illecito la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 5.000 a 30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono
attribuiti alla Commissione di cui all'articolo 7 e sono destinati, unitamente
ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazione dei domini e da ogni
altra operazione ad esse collegata, alle spese per il suo funzionamento.
La previsione di "sanzioni penuniarie" è già prevista dalle
normative esistenti che tutelano i nomi indicate nell'articolo 2bis proposto.
Il comma è inutile, e troppo generico per essere applicabile in ogni caso. Non
si può equiparare alla stessa gravità casi che possono essere molto diversi
tra loro. Utilizzare impropriamente il nome a dominio di una multinazionale può
essere passibile di sanzioni molto maggiori (a causa del danno che può
provocare) che l'uso di un nome d'azienda nota solo localmente. Inoltre la
"Commissione" indicata non la riteniamo affatto necessaria, per cui
non servono "finanziamenti" per il suo funzionamento. È inoltre
politicamente molto pericoloso affermare che una commissione di controllo si
finanzia sulle "multe" che essa stessa infligge.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 3
4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti
consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di provider
e di maintainer, ed ogni altro servizio semplicemente per consentire l'accesso
alla rete INTERNET o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il
titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o
colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o
identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tal caso,
ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua
commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso
nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad
un terzo.
Questo è un articolo che non ha niente a che fare con la regolamentazione
dei nomi a dominio. Qui si parla di "contenuti", e quindi di
diffusione dell'informazione. Questo è un punto che rientra nella categoria
"editoria elettronica", di cui, tra l'altro, si occupa la legge
appunto sull'editoria elettronica che è appena uscita. Si tratta quindi di un
inutile duplicato.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 4
Art. 5. (Cessione dei nomi a dominio).
1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di
trasferimento, che deve essere comunicato a cura del cedente alla Commissione di
cui all'articolo 7 per l'annotazione nel Registro previsto dallo stesso
articolo. In mancanza della comunicazione il trasferimento non è opponibile ai
terzi e il cedente è corresponsabile con il cessionario agli effetti di quanto
previsto all'articolo 4, comma 4.
La regolamentazione di cessione di un nome a dominio è di due aspetti
distinti. L'apsetto tecnico, per il quale servono norme tecniche, che si
devono adeguare in modo rapido ai cambiamenti di definizioni tecniche propri
della rete INTERNET. Dell'aspetto tecnico non si deve occupare la legge, ma i
relativi organi tecnico-normatori, che sono già esistenti. L'altro aspetto è
quello giuridico commerciale. Non occorre in questo caso istituire alcuna
procedura (tra l'altro complessa come quella indicata in questo comma) di
trasferimento. L'art. 2-bis proposto rende inutile anche questo articolo.
Infatti dal puto di vista giuridico e commerciale dichiara valide per I
trasferimenti dei nomi a dominio le stesse norme che sovraintendono il
trasferimento dei nomi, marchi, segni distintivi, diritti di proprietà
intellettuale etc.
Proposta: emendamento abrogativo del comma 1
2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente ad un nome
di genere può essere oggetto di trasferimento, fermo restando quanto previsto
al comma 1, solo nel caso in cui abbia luogo il contestuale trasferimento
dell'attività ad esso connessa.
I nomi di genere non sono assimilabili ad altro che ai nomi comuni, e come
tali non possono essere assogettati a normative particolari. Anche in questo
caso l'art . 2-bis risolve una situazione altrimenti ingestibile. Una quasiasi
normativa sui nomi di genere ha infatti risvolti di inattuabilità pratica.
3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al comma 2 e gli
atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati in violazione degli
articoli 2 e 3, sono nulli di diritto.
Proposta: come conseguenza del nuovo art . 2-bis proposto, anche il resto
dell'art. 5 va abrogato.
Art. 6. (Efficacia delle disposizioni).
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano, nei confronti dei soggetti
sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque
registrati.
Questo articolo è da una parte inutile. Non serve specificare che la legge
italiana si applica ai soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, perché
è semplicemente ovvio, e pleonastico. Serve invece indicare, come nel proposto
art. 2-bis, che la cosa vale per qualsiasi soggetto che registri sotto il ccTLD
"it". Altrimenti si crea una discriminazione inaccettabile tra
soggetti "italiani" e soggetti stranieri, compresi quelli dell'Unione
Europea, e questo è anche in contrasto con le norme dell'unione Europea sulle
pari opportunità di commercio ed iniziativa per I cittadini ed I soggetti
appartenenti all'Unione Europea. Si rischia addirittura la sanzione
comunitaria se si provoca questa discriminazione.
Proposta: emendamento abrogativo dell'art.6
Art. 7. (Commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti
telematiche).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione
nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche, con le
seguenti finalità:
Il problema fondamentale in questo caso è di ordine non tecnico, bensi di
rapporti istituzionali ed internazionali. Entrano in gioco qui i delicati
rapporti tra gli organi intenrazionali che regolano Internet, in particolare
ICANN, la Internet Society (ISOC, di cui tra l'altro esiste la sezione
Italiana), ed i governi nazionali rappresentati presso ICANN nel GAC (Government
Advisory Council). Un intervento di questo genere, dove viene dato diretto
mandato ad un governo di occuparsi delle problematiche di regolamentazione e
gestione di INTERNET, è un tipo di intervento che viene certamente considerato
in questo momento politcamente molto inopportuno. È infatti in grave contrasto
sia con le direttive che la UE sta dando per la futura gestione del TLD "eu",
sia in contrasto con le direttive che ICANN stessa suggerisce. Un orientamento
del genere è anche in contrasto con le affermazioni di principio espresse dalla
sezione Italiana dell ISOC ( si veda
). Anche le associazioni dei provider (Assoprovider in testa ) si sono espresse
in modo negativo su questa ipotesi. Il Comitato Esperti Internet della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (CO.ES.IN.) ha nel suo rapporto alla
presidenza del consiglio espresso un suggerimento del tutto opposto a questo
orientamento, indicando invece la strada del coordinamento e dell'intervento
leggero da parte del governo in materia di regolamentazione di Internet.
a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e definire le
relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e
coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e
promuovere, anche attraverso tali regole, l'accettazione da parte di coloro che
richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto
previsto alla lettera g), per la risoluzione delle eventuali controversie;
le normative di registrazione di un nome a dominio sono norme da una parte di
ordine tecnico, e dall'altra parte di ordine amministrativo. Non sono
normative di orgine giuridica, in quanto è già la normativa e la legislazione
esistente in materia di nomi, marchi etc, che provvede a questa parte. Per l'emanazione
di norme tecniche non occorre una commissione ministeriale di questo genere.
Infatti le norme tecniche vengono emesse da organi tecnico-normatori, che
raccolgono al loro interno, regolamentandosi in modo autonomo, gli esperti del
settore, nonché le parti interessate rappresentative di tute le parti. È poi o
il governo, o un Ministero che "recepisce" le norme tecniche dando
loro valore di regolamento o di legge, esattamente come succede già per le
norme tecniche in materia di sicurezza elettrica (per fare un esempio), emanate
dall'UNI e dalla CEI, e recepite in regolamento da direttive ministeriali.
Si deve invece favorire lo sviluppo di questo "organismo normatore"
(attualmente gia abbastanza ben delineato nella Naming Authority, ma ancora
incompleto e da perfezionare). Un ottimo esempo è quanto ha fatto il governo
australiano, favorendo la creazione di un ente no-profit, che emana le norme e
che poi ha "riconosciuto ufficialmente".
b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non
determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
Questa norma, che alcuni giuristi indicano come un potere al limite della
costituzionalità in quanto da potere di ingerenza ad una commissione
governativa all'interno di decisioni tecniche di un soggetto giuridico
indipendente, non ha nulla a che fare con i nomi a dominio. Inoltre per questi
casi esiste già l'Autorità garante per la concorrenza, il cui scopo è
esattamente quello di tutelare i principi indicati sopra.
c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare
quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;
ICANN prevede e suggerisce che deve essere il libero mercato a stabilire, in
base alle norme di concorrenza, quali debbano essere coloro che operano come
intermediari (i"maintainer"). Inoltre il ruolo dei maintainer è
essenziamente un ruolo di intermediario commerciale, la cui attività è
pertanto regolata dalle leggi sul commercio.
d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in
possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera d), a seguito
di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto
dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto
alla lettera f) o di altre norme stabilite;
f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla
lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con
coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere
forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di
eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;
I punti d), e) ed f) sono di per sé inutili se viene applicato il principio
che i maintainer operano nella libera concorrenza tra loro. NON devono essere
questi i punti che intervengono a difesa del consumatore o della legittima
identificabilità di chi registra un nome a dominio.
g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati,
di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione
dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa
delegato, ovvero presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato
di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.
580;
Le procedure di concliazione extragiudiziale sono già previste da norme
tecniche in vigore. Non è necessario prevederne di nuove. Si veda la proposta
di art. 3-bis di seguito.
h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni
private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia
diffusione dell'utenza di INTERNET o di altre reti telematiche;
Si tratta sicuramente di un intento buono e lodevole, ma anche in questo caso
non c'entra nulla con inomi a dominio e le relative registrazioni.
i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente
incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso
gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed
accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole
comuni di funzionamento di INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che
per contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro sviluppo e alla
loro futura evoluzione;
Gli organismi internazionali che regolano in funzionamento della rete
INTERNET e delle altre reti telematiche esistono già (ISOC, IETF, ISO, ITU) e
sono perfettamente funzionanti. L'attuazione di norme tecniche è indipendente
dalla legislazione nazionale, in quanto rientra direttamente all'interno di
prodotti commerciali o di pubblico dominio che non sono soggetti a norme
legislative nazionali, ma solo agli standard internazionali relativi.
l) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri
enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere
internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del
trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.
Del problema dela sicurezza in rete si occupano già gli organismi competenti
in materia, tra cui Guardia di finanza, Polizia di Stato - sezione Polizia
delle comunicazioni - Servizi di sicurezza militari, servizi di sicurezza ed
allarme (CERT) dei vari Internet service provider in base ad accordi bilaterali
di collaborazione e mutua assistenza. Anche in questo caso si trattarebbe del
duplicato inutile di una attività già avviata e ben funzionante.
Proposta: emendamento abrogativo dell'intero comma 1.
2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell'Agenzia per la
proprietà industriale istituita presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che in tale caso assume la denominazione di
Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime
di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:
a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito
Registro nazionale;
Il Registro nazionale dei nomi assegnati è gia previsto dalle norme
internazionali ISO, come disposto dall'UNINFO in accordo con la ex-Commissione
numerazione del ministero delle Poste e Telecomunicazioni (anno 1995). In base a
queste normative è stata creata la Registration Authority italiana, che riceve
la propria delega operativa da ICANN direttamente in base a contratti
internazionali di riconoscimento. Quasiasi modifica a questa delega di funzione
deve essere preventivamente approvata da ICANN,e la modifica di delega è
considerata una operazione da eseguire solo in caso di gravi disservizi o gravi
problemi nella operatività del Registro. Si tratta di una operazione che
incontrerebbe grossi problemi attuati, pratici e di rapporti Internazionali.
b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio
registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro;
questo è uno dei pochi punti che è necessario "salvare". Vedi
art. 3-bis proposto successivamente.
c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati;
Non si vede perché debba essere necessaria questa comunicazione, se appunto
le registrazioni devono avvenire nel rispetto delle leggi sui marchi registrati.
Si tratta di un punto inutile.
d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.
questo è un punto decisamente problematico e controverso. Il potere
giudicante per i casi di controversie deve essere nelle mani del giudice
ordinario o negli altri casi dell'arbitro designato per il procedimento
extragiudiziale. Non può, e nemmeno è pensabile che sia una commissione
centralizzata a risolvere tutti I possibili casi che si possono presentare.
Proposta: emendamento abrogativo dell'intero comma 2.
3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in
carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, tre dei componenti sono rispettivamente
indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal
Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per la funzione pubblica, ovvero
dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano assunto le funzioni. Gli
altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un
rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e un rappresentante
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere).
La prima osservazione è che non si vede perché debba essere presente un
rappresentante del C.N.R. (che NON è l'organismo che nel mondo della ricerca
e accademia italiana si occupa delle ricerche e sviluppo delle reti telematiche.
In Italia le reti telematiche della ricerca scientifica rientrano nell'attività
del MURST, ed in particolare gli esperti del settore, coloro che partecipano
allo sviluppo dei servidi di rete, etc. apparengono alla Commissione Reti e
Calcolo Scientifico (CRCS) del MURST, e nella sua emanazione operativa che è il
GARR, ovverosia il gruppo che ha sviluppato e gestisce la più moderna rete
telematica INTERNET d'Italia, e una delle più avanzate al mondo.
Inoltre mancano del tutto rappresetnanti del mondo giuridico, rappresentanti dei
consumatori. Ulteriore osservazione è che un simile comitato, di alto profilo,
non è certamente in grado di operare con i tempi di risposta e la l'aggiornamento
tecnico necessari alla "governance" di INTERNET. Si richiedono, come
prova già l'esperienza fatta, tempi di risposta di poche ore, con
utilizzazione obbligatoria di mezzi telematici (posta elettronica, video
conferenza) aggiornati all'ultimo momento.
4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio
consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designare tra docenti
nelle università di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli
operatori e gli utenti di INTERNET.
Come specificato prima, i veri esperti del settore INTERNET NON si trovano in
Italia tra I docenti universitari, bensi all'interno del GARR. Inoltre è da
notare che, ancora oggi, buona parte degli esperti di Internet NON sono
informatici, bensi persone di altre discipline scientifiche. Inoltre in comitato
consultivo di 15 persone non può certamente rappresentare in modo completo la
complessa realtà INTERNET.
5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i
criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il
numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica
dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri
dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio
decreto da emanare sessanta giorni prima della scadenza della stessa.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i
gruppi di lavoro ed ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o
funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che sono soppressi
per effetto della entrata in vigore della presente legge.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo
funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle
strutture di cui al comma 6.
8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario.
Come detto in precedenza, l'intera Commissione non è uno strumento adatto
e crea seri problemi di rapporti con gli altri organismi che regolano l'INTERNET.
Proposta: emendamento abrogativo dell'intero art. 7, e sua sostituzione
col seguente:
Art. 3bis
Il soggetto che effettua la registrazione di un nome a dominio deve essere
identificabile in modo univoco, ed i suoi dati identificativi devono essere
disponibili.
Art. 8. (Disciplina transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto per le
applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce il
Registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), vi inserisce i nomi a
dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa e li
comunica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
l'eventuale iscrizione ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, commi 3 e 4.
Lo stesso Istituto provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a
dominio, ancorché la stessa sia antecedente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ove emerga, anche per effetto della richiesta di
registrazione di un nome a dominio già registrato a favore di altro soggetto,
la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla
presente legge.
Si tratta di una norma inattuabile, in quanto un gestore di Registro viene
incaricato di poteri giudicanti che non gli spettano, e soprattutto che non sono
suoi propri e non rientrano nelle sue finalità istituzionali. Un Registro NON
può giudicare se una registrazione è conforme o meno a questa o ad altre
leggi. Si tratta di una indicazione assolutamente inattuabile.
2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), e, in ogni caso, fino a sessanta giorni successivi
all'insediamento della Commissione di cui all'articolo 7, l'Istituto per le
applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla
registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dagli
articoli 2 e 3 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo
stesso precedentemente utilizzate.
3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti
davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l'Istituto per le
applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.
Visto il tempo media di reazione di un T.A.R., le cose diventano praticamente
immobilizzate per molti mesi, forse anni. Si tratta di tempi del tutto
incompatibili con i tempi necessari sulla rete INTERNET.
Commento finale: l'intero DDL è riducibile a due semplici articoli (2-bis,
3-bis), molto più efficaci dell'intero articolato presentato, che oltretutto
presenta possibili problemi di accettabilità "politica" da parte di
tutte le parti interessate molto seri.
Potrebbe essere molto più politicamente opportuno addirittura NON portare a
termine l'esame del provvedimento, lasciandolo decadere, per poi iniziare a
lavorare con tutte le componenti interessate all'argomento nella prossima
legislatura. Avremmo anche ulteriori esempi di altri governi, oltre a quello
già evidente del governo australiano, e saranno disponibile le linee guida
definitive dell'Unione Europea in materia di regolamentazione dei nomi a
dominio.