Ipotesi di codice di autodisciplina
per la comunicazione telematica
di Giuseppe Corasaniti* - 31.05.95
1. LIBERTA', RESPONSABILITA', SICUREZZA DELLA
COMUNICAZIONE TELEMATICA
Nella comunicazione telematica l'informazione
(intesa come scambio interattivo di dati, testi, immagini e suoni) tra i diversi
soggetti interconnessi è garantita come libertà fondamentale e richiede il
rispetto delle norme di legge che prevedono forme di responsabilità civili e
penali per attività svolte in violazione di diritti di terzi, tenendo conto
delle specificità dei mezzi di comunicazione informatici e telematici e delle
caratteristiche dei sistemi di controllo in relazione ai dati diffusi e
circolanti.
Nella piena consapevolezza dell'esigenza di
assicurare insieme la libertà di comunicazione e il rispetto dei diritti degli
utenti e dei terzi interessati, i gestori di rete si impegnano ad osservare ed a
promuovere il presente "Codice di autodisciplina".
2. DIRITTO AL NOME ED ALLO PSEUDONIMO
Ogni soggetto interconnesso ha diritto ad
utilizzare nelle comunicazioni telematiche il proprio nome ovvero di avvalersi
di uno pseudonimo; tale ultimo diritto tuttavia implica che, ai fini della
tutela dei diritti altrui, siano sempre comunicati al gestore di rete, che ha
l'obbligo di conservare con tutte le cautele come dati riservati e di mantenere
aggiornati, l'identità e il recapito del singolo utente.
3. TUTELA DEI DIRITTI DI TERZI
Ogni soggetto interconnesso è responsabile
civilmente e penalmente secondo le leggi vigenti a tutela dei terzi, per ogni
attività lesiva dei diritti delle persone e delle formazioni sociali rispetto
ad ogni forma di discriminazione, nonché del diritto di autore o di brevetto in
ordine alla originalità e qualità dei dati e dei programmi che immette e
distribuisce, a qualsiasi titolo.
4. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI SOGGETTI
INTERCONNESSI
Nessuna informazione - anche indiretta - in
ordine alla identità ed al recapito dei soggetti interconnessi potrà essere
diffusa o fornita a terzi dal gestore di rete ,ad eccezione dei casi in cui :
a)vi sia l' espresso e consapevole consenso espresso in forma scritta dai
soggetti interessati, con specifica autorizzazione alla diffusione dei propri
dati personali;
b) tali informazioni siano richieste al gestore di rete con ordine della
magistratura per l'esercizio del diritto di rettifica o a tutela del diritto
d'autore o di brevetto o per la identificazione di responsabili di reati
commessi mediante tecnologie informatiche o telematiche.
Nessuna informazione in ordine alla identità ed
al recapito dei soggetti interconnessi potrà essere fornita a uffici o enti
pubblici dal gestore di rete salvo che ciò sia espressamente previsto da norme
di legge nell'ambito della regolamentazione specifica dell'attività degli
uffici o enti richiedenti.
Nei casi di indagini giudiziarie e di polizia
aventi ad oggetto reati commessi attraverso la comunicazione telematica il
gestore di rete ha l'obbligo di fornire con la massima tempestività
collaborazione tecnica ed operativa alle autorità richiedenti.
5. RESPONSABILITA' DEL GESTORE DI RETE
Il gestore della rete assicura piena conoscenza
delle potenzialità tecniche dei servizi offerti e delle eventuali
incompatibilità derivanti da procedure di connessione o dalla utilizzazione di
hardware o software particolare ed in merito assicura tempestivamente forme di
accesso e di consulenza per i soggetti interconnessi richiedenti.
Il gestore di rete è obbligato :
- ad adottare tutte le misure tecniche occorrenti, nell'ambito degli standard
più attuali, per prevenire danni ai soggetti interconnessi derivanti da accessi
non autorizzati di terzi ai dati ed ai servizi offerti;
- ad informare i soggetti interconnessi sul livello di sicurezza del sistema;
- a verificare il corretto e leale comportamento dei soggetti interconnessi in
presenza di ripetuti tentativi di accesso non autorizzato a dati riservati o ai
sistemi informatici interconnessi, informando tempestivamente i soggetti
interessati, e nei casi di particolare gravità le forze di polizia, per
consentire la tempestiva identificazione dei responsabili.
- ad informare con completezza e correttezza gli utenti interessati sulle
modalità di accesso ai servizi nonché sulle relative tariffe e sui costi di
accesso al sistema e ai servizi; tali informazioni dovranno essere visualizzate
immediatamente in ogni ipotesi di richiesta di accesso o di ricerca di dati o
servizi a pagamento.
6. RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI SERVIZI
INTERCONNESSI
Le amministrazioni, gli enti pubblici, le
società a partecipazione pubblica che offrono servizi e che si collegano in
rete, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione in materia
di procedimento amministrativo e di ordinamento degli enti locali favoriscono la
più ampia forma di accesso e di partecipazione ai soggetti interconnessi in
rete, che richiedano certificazioni, copie di documenti ed atti o di normativa
nazionale o locale in loro possesso.
Le amministrazioni, gli enti pubblici, le
società a partecipazione pubblica che offrono servizi o informazioni facilitano
e promuovono ogni utile forma di comunicazione interattiva tra cittadini,
imprese e pubbliche amministrazioni che possa sostituire o integrare la
corrispondenza o lo scambio di note informative per via formale o mediante
supporto su carta la prenotazione di servizi resi mediante contatto diretto,
come i servizi sanitari.
Per le essenziali modalità di identificazione
dei soggetti richiedenti servizio informazioni in rete potrà essere richiesta
ai soggetti richiedenti l'indicazione del proprio codice fiscale e della linea
telefonica utilizzata per l'interscambio di dati. E' in ogni caso garantita la
riservatezza di ogni interscambio informativo in assenza del consenso alla
diffusione esterna dei dati da parte dei soggetti interessati, espressamente
rilasciato in forma scritta .
Nel caso di prestazioni o informazioni
riguardanti la intimità personale dei soggetti richiedenti ,nel rispetto delle
disposizioni europee, le amministrazioni non potranno in alcun caso cedere a
soggetti collegati o terzi, mediante la rete, i dati personali raccolti o
elaborati.
7. PARI TRATTAMENTO E PARI OPPORTUNITA' PER I
FORNITORI DI INFORMAZIONI E PER I SOGGETTI INTERCONNESSI
Nelle attività interattive svolte attraverso la
rete tutti i soggetti interconnessi e i fornitori di informazioni o servizi
hanno diritto ad eguale trattamento a parità di condizioni e a pari
opportunità informative con riguardo all'accesso alle informazioni ed ai
servizi offerti .
In particolare è garantita ai soggetti
interessati l'inserzione, ove richiesta, di propri codici speciali di
identificazione per consentire l'immediata interconnessione o la inserzione in
particolari "aree" di servizio per facilitare l'accesso degli utenti .
8. INTERCONNESSIONI CON ALTRI MEZZI DI
COMUNICAZIONE
Nelle attività interattive svolte attraverso la
rete viene favorita la più ampia integrazione informativa dei mezzi di
comunicazione e la più ampia diffusione di informazioni provenienti dalle
diverse fonti .
Nella gestione e nella programmazione delle
attività della rete dovranno essere adeguatamente promosse e incentivate le
interconnessioni tra fonti informative, mediante collegamenti con organi di
stampa, case editrici, radio e televisioni, agenzie di informazione, in
particolare se a carattere specializzato o locale.
9. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO E SPAZI
PUBBLICITARI
Per il finanziamento del servizio o per l'offerta
di servizi gratuiti, sono predisposti inserimenti grafici o dati o servizi a
carattere pubblicitario, nel rispetto dei principi posti dalla legislazione
vigente e dal Codice di autodisciplina pubblicitaria.
In cooperazione con l'Istituto di autodisciplina
pubblicitaria sono studiate forme di controllo sugli inserti pubblicitari
diffusi tramite la rete .
10. GARANZIE PER GLI UTENTI E PER I TERZI
Ogni rete, in piena autonomia, predispone una
struttura interna, o affida ad un soggetto responsabile del sistema, per
garantire l'attuazione dei principi di autodisciplina nonché il compito di
verificare periodicamente l'opportunità di predisporre specifiche procedure di
accesso o di comportamento nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal
presente codice.
E' istituito un "Comitato di garanzia per la
comunicazione telematica", formato da tre persone di riconosciuta
esperienza e indipendenza, con compiti di raccolta delle adesioni e di
promozione di iniziative per favorire la conoscenza e l'attuazione delle norme
di autodisciplina nonché per la raccolta delle segnalazioni di ipotesi di
violazione e la risoluzione di problemi in merito alla applicazione dei relativi
principi e lo studio della loro revisione e integrazione.
I componenti del Comitato sono nominati per un
periodo di tre anni, su designazione delle associazioni dei gestori di reti
telematiche con la consultazione delle associazioni di utenti e di consumatori
interessate; essi agiscono in piena autonomia ed indipendenza e in
collaborazione con le strutture interne o i soggetti responsabili delle singole
reti .
I gestori di rete e gli utenti si obbligano al
rispetto delle determinazioni adottate dal Comitato di garanzia e ne assicurano
la più ampia pubblicità.
Il presente codice potrà essere soggetto
periodicamente a integrazioni o revisioni sulla base delle osservazioni motivate
degli utenti e dei gestori di rete.
* Magistrato, docente di diritto dei mezzi
comunicazione alla LUISS
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