Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Fonti normative e documenti

Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001

che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto

(Gazzetta ufficiale n. L 015 del 17/01/2002 pag. 0024 - 0028)


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1) Le attuali regole per la fatturazione, previste dall'articolo 22, paragrafo 3, nella versione figurante all'articolo 28 nonies, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4), sono relativamente poco numerose e lasciano in tal modo agli Stati membri il compito di determinare le condizioni essenziali. D'altra parte esse sono ormai inadeguate all'evoluzione delle nuove tecnologie e dei nuovi metodi di fatturazione.
(2) La relazione della Commissione sulla seconda fase dell'iniziativa SLIM (Semplificazione legislativa per il mercato interno) raccomanda di esaminare quali siano le indicazioni necessarie in materia di imposta sul valore aggiunto nella compilazione di una fattura e quali siano i requisiti legali e tecnici in materia di fatturazione elettronica.
(3) Le conclusioni del Consiglio Ecofin del giugno 1998 hanno sottolineato che lo sviluppo del commercio elettronico richiede un quadro normativo che regoli l'uso della fatturazione elettronica salvaguardando le possibilità di controllo dell'amministrazione tributaria.
(4) È pertanto necessario, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, stabilire a livello comunitario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un elenco armonizzato delle indicazioni che devono figurare sulle fatture nonché alcune modalità comuni per il ricorso alla fatturazione elettronica e per l'archiviazione elettronica delle fatture, così come per l'autofatturazione e il subappalto delle operazioni di fatturazione.
(5) Infine, l'archiviazione delle fatture dovrebbe rispettare le condizioni previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(5).
(6) Con l'introduzione del regime transitorio dell'IVA nel 1993 la Grecia ha adottato il prefisso EL invece del prefisso GR previsto dallo standard internazionale codice ISO - 1366 alpha 2 cui fa riferimento l'articolo 22, paragrafo 1, lettera d). Tenuto conto delle conseguenze per tutti gli Stati membri di un'eventuale modifica del prefisso, occorre prevedere un'eccezione per la Grecia rendendo la norma ISO non applicabile in Grecia.
(7) È necessario dunque modificare la direttiva 77/388/CEE di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata conformemente agli articoli seguenti.

Art. 2

All'articolo 28 nonies, che sostituisce l'articolo 22 della stessa direttiva, l'articolo 22 è così modificato:
1) il paragrafo 1, lettera d) è completato dalla seguente frase: "Tuttavia la Repubblica ellenica è autorizzata a utilizzare il prefisso 'EL'."
2) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. a) Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua per conto di un altro soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo. Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 ter, B, paragrafo 1, e per le cessioni di beni che effettua alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, A.
Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura, per gli acconti che gli sono corrisposti prima che sia effettuata una delle cessioni di beni di cui al primo comma, nonché per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da una persona giuridica che non è soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.
Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, effettuate sul loro territorio. In tal caso, gli Stati membri possono imporre per queste fatture obblighi meno restrittivi di quelli elencati alle lettere b), c) e d).
Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettuano sul loro territorio e che beneficiano di una esenzione ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, lettera b), accompagnata o meno dal rimborso dell'imposta corrisposta nella fase precedente.
Tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale sono assimilati alle fatture. Gli Stati membri sul cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizio possono esonerare da alcune delle indicazioni obbligatorie i documenti o messaggi di cui sopra.
Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi sul loro territorio un termine per l'emissione delle fatture.
Alle condizioni stabilite dagli Stati membri sul cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi può essere compilata una fattura periodica per diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi distinte.
La compilazione di fatture da parte del cliente di un soggetto passivo per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi fornitegli da tale soggetto passivo è autorizzata previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di accettazione da parte del soggetto passivo che esegue la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati membri sul cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi determinano le condizioni e modalità del consenso preliminare e delle procedure di accettazione tra il soggetto passivo ed il cliente.
Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi sul loro territorio altre condizioni per l'emissione di fatture da parte dei loro clienti. Essi possono esigere per esempio che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo. Tali condizioni devono comunque essere identiche qualunque sia il luogo di stabilimento del cliente.
Gli Stati membri possono inoltre imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi sul loro territorio condizioni specifiche nel caso in cui il terzo o il cliente che emette le fatture sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure(6), dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette(7) e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)(8).
b) Salve le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma della lettera a), primo, secondo e terzo comma sono obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto soltanto le indicazioni seguenti:
- la data del suo rilascio,
- un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico,
- il numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al paragrafo 1, lettera c), sotto il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi,
- se il cliente è debitore d'imposta per la cessione di beni o la prestazione di servizi o se ha ricevuto una cessione di beni di cui all'articolo 28 quater A, il numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 1, lettera c), sotto il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi,
- nome e indirizzo completo del soggetto passivo e del suo cliente,
- quantità e natura dei beni ceduti o entità e natura dei servizi resi,
- data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o data in cui è corrisposto l'acconto di cui alla lettera a), secondo comma, sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura,
- base imponibile per ciascuna aliquota o esonero, prezzo unitario tasse escluse, nonché eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario,
- aliquota pertinente,
- importo dell'imposta da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime specifico per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione,
- in caso di esenzione o quando il cliente è debitore dell'imposta, il riferimento alla opportuna disposizione della presente direttiva, alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione è esonerata o soggetta alla procedura di 'reverse charge',
- in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, i dati elencati all'articolo 28 bis, paragrafo 2,
- in caso di applicazione del regime del margine di utile, il riferimento all'articolo 26 o 26 bis, o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato il regime del margine di utile,
- se il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, il numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 1, lettera c) è quello del rappresentante fiscale, corredato del nome e dell'indirizzo completo.
Gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio che forniscono beni o servizi sul loro territorio di indicare il numero di identificazione di cui al paragrafo 1, lettera c), ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del loro cliente in casi diversi da quelli di cui al quarto trattino del primo comma.
Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate.
Gli importi figuranti sulla fattura possono essere indicati in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'imposta da pagare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi utilizzando il meccanismo di conversione di cui all'articolo 11 C (2).
Qualora ne ravvisino la necessità ai fini del controllo, gli Stati membri possono esigere una traduzione nelle lingue nazionali delle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate sul loro territorio nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.
c) Le fatture emesse a norma della lettera a) possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, per via elettronica.
Le fatture trasmesse per via elettronica sono accettate dagli Stati membri a condizione che l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto siano garantite:
- mediante una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche(9); gli Stati membri possono tuttavia esigere che la firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 e 10, della citata direttiva,
- mediante la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 della raccomandazione 1994/820/CE del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati(10) della Commissione, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati; gli Stati membri possono tuttavia, salve condizioni da essi stabilite, prevedere l'esigenza di un ulteriore documento riassuntivo cartaceo.
Le fatture possono tuttavia essere trasmesse per via elettronica secondo altri metodi, previo accordo dello Stato o degli Stati membri interessati. La Commissione presenterà, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, una relazione, corredata di un'appropriata proposta di modifica delle condizioni per la fatturazione elettronica, per tener conto degli eventuali sviluppi tecnologici in questo campo.
Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi sul loro territorio altri obblighi o formalità relativi all'uso di un sistema di trasmissione delle fatture per via elettronica. Essi, tuttavia, possono prevedere che fino al 31 dicembre 2005 l'uso di tale sistema sia oggetto di notificazione preventiva.
Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'emissione per via elettronica di fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate sul loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE e dal regolamento (CEE) n. 218/92.
In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture trasmesse per via elettronica allo stesso destinatario, le indicazioni comuni alle diverse fatture possano essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.
d) Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto.
Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il luogo di archiviazione, a condizione di mettere a disposizione senza indugio delle autorità competenti ad ogni loro eventuale domanda tutte le fatture o informazioni così archiviate. Gli Stati membri possono tuttavia esigere da un soggetto passivo stabilito sul loro territorio la comunicazione, del luogo di archiviazione quando esso si trovi fuori dal loro territorio. Gli Stati membri possono inoltre esigere da un soggetto passivo stabilito sul loro territorio l'archiviazione all'interno del paese delle fatture emesse da lui stesso o dal suo cliente o in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l'archiviazione non sia stata effettuata tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.
L'autenticità dell'origine delle fatture e l'integrità del loro contenuto, nonché la loro leggibilità, devono essere garantite durante tutto il periodo di archiviazione. Per le fatture di cui alla lettera c), terzo comma, i dati che esse contengono non possono essere modificati e devono rimanere leggibili durante tale periodo.
Gli Stati membri stabiliscono il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all'archiviazione delle fatture relative alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuate sul loro territorio, nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.
Per garantire il rispetto delle condizioni di cui al terzo comma, gli Stati membri di cui al quarto comma possono esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, essi possono esigere altresì l'archiviazione dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura.
Gli Stati membri di cui al quarto comma possono imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l'archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE e dal regolamento (CEE) n. 218/92, nonché il diritto di accesso per via elettronica, scarico e utilizzazione di cui all'articolo 22 bis.
Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi fissate, l'obbligo di archiviare fatture ricevute da persone che non sono soggetti passivi.
e) Ai fini delle lettere c) e d), si intende per trasmissione e archiviazione di una fattura 'per via elettronica' la trasmissione o la messa a disposizione del destinatario e l'archiviazione effettuate mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione di dati, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura il documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente paragrafo."
3) Al paragrafo 8, è aggiunto il seguente comma: "Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi supplementari rispetto a quelli previsti al paragrafo 3."
4) Al paragrafo 9, lettera a) viene aggiunto il comma seguente: "Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera d), per quanto riguarda i soggetti passivi di cui al terzo trattino, gli Stati membri non possono tuttavia esonerarli dagli obblighi di cui al paragrafo 3."
5) Al paragrafo 9 è aggiunta la seguente lettera d): "d) Con riserva della consultazione del comitato di cui all'articolo 29 e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che le fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate sul loro territorio non debbano soddisfare alcune delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b) nei seguenti casi:
- quando l'importo della fattura è esiguo,
- o quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono difficile il rispetto di tutti gli obblighi specificati al paragrafo 3, lettera b).
In ogni caso tali fatture devono contenere i seguenti elementi:
- la data di emissione,
- l'identificazione del soggetto passivo,
- l'identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi,
- l'imposta dovuta o i dati che permettono di calcolarla.
La semplificazione prevista al presente punto non può tuttavia essere applicata alle operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c)."
6) Al paragrafo 9 viene aggiunta la seguente lettera: "e) Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista alla lettera a), terzo trattino per non attribuire il numero di cui al paragrafo 1, lettera c) ai soggetti passivi che non effettuano nessuna delle operazioni indicate al paragrafo 4, lettera c), occorre sostituire sulla fattura, se non è stato attribuito, il numero di identificazione del fornitore e del cliente con un altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli Stati membri interessati.
Se il numero di cui al paragrafo 1, lettera c) è stato attribuito al soggetto passivo, gli Stati membri di cui al primo comma possono prevedere inoltre che figurino sulla fattura:
- per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 28 ter, C, D, E e F e per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 quater, A ed E, punto 3, il numero di cui al paragrafo 1, lettera c) e il numero di registrazione fiscale del fornitore,
- per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero di cui al paragrafo 1, lettera c)."

Art. 3

È aggiunto il seguente articolo: "Art. 22 bis
Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro
Qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati e qualora il luogo di archiviazione sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, le autorità competenti dello Stato membro di residenza ha, ai fini della presente direttiva, il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di tali fatture, nei limiti fissati dalle disposizioni regolamentari dello Stato membro in cui risiede il soggetto passivo e nella misura in cui ciò gli sia necessario ai fini del controllo da parte di tale Stato."

Art. 4

1) All'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, primo e terzo trattino i termini "o del documento equivalente" sono soppressi.

2) All'articolo 24, paragrafo 5 e all'articolo 26 bis, B, punto 9 i termini "o su altro documento equivalente" sono soppressi.

3) All'articolo 26 bis, C, punto 4 i termini "o un documento equivalente" sono soppressi.

4) All'articolo 28 quinquies, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo comma i termini "o del documento equivalente" e i termini "o tale documento" sono soppressi.

5) All'articolo 28 octies (che sostituisce l'articolo 21 della medesima direttiva) l'articolo 21 è modificato come segue:- Al paragrafo 1, lettera d) i termini "o altro documento equivalente" sono soppressi.

6) All'articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera e) i termini "o su altro documento equivalente" sono soppressi.

Art. 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. Picqué

(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 145.
(2) Parere espresso il 13 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 53.
(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).
(5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(6) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).
(7) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(8) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.
(9) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(10) GU L 338 del 28.12.1994, pag. 98.