Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 18 (Vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di comunicazione)
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza
spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione,
l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il
titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente
decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione
debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il
numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero
accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di
altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in
possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
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