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Dal disegno di legge AC6560
(Collegato ordinamentale alla manovra finanziaria per il 2000)

Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione

TITOLO II - SISTEMA DELLA RICERCA NAZIONALE

Art. 15 (Istituto nazionale per la rete dell'università e della ricerca)

1. E' istituito l'Istituto nazionale per la rete dell'università e della ricerca. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento di detto Istituto, con le annesse disposizioni relative ai beni ed al personale. Negli organi del predetto Istituto è prevista la partecipazione obbligatoria di rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e degli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché di altri soggetti pubblici interessati.
2. L'Istituto di cui al comma 1 ha la finalità di realizzare e gestire una rete di telecomunicazioni, basata su una struttura nazionale ed internazionale a larga banda per la trasmissione dei dati, per applicazioni avanzate per la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione universitaria e le annesse attività di supporto.
3. All'Istituto di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con le finalità di cui al comma 2, le disposizioni vigenti per gli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di insediamento dell'organo di gestione dell'Istituto, può essere prorogata la vigenza della convenzione-quadro tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare relativa alla rete GARR-B, il cui finanziamento cessa alla data medesima. Le corrispondenti risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione e gestione della rete di telecomunicazioni di cui al comma 2 ed alle spese di costituzione e funzionamento dell'Istituto.

TITOLO III - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 17 (Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento telematico).

1. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito d'imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di cinque anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.
2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, estensibile ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti destinatari degli interventi, anche al fine di favorire forme associative tra imprese e i processi di integrazione delle stesse in relazione a particolari territori e filiere produttive, nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione.
4. E' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno dei medesimi anni.
5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 110 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dalla relazione

L'articolo 15 prevede l'istituzione dell'Istituto nazionale per la rete dell'università e della ricerca.
Le università e gli enti pubblici di ricerca italiani necessitano, infatti, di una rete di telecomunicazioni, basata su una struttura nazionale ed internazionale a larga banda per la trasmissione di dati, per applicazioni avanzate per la formazione universitaria e per la ricerca scientifica e tecnologica; la realizzazione della rete richiede una considerevole mole di ricerca e di sviluppo tecnologico, in ragione delle prestazioni estremamente avanzate che si devono conseguire.
In Italia è stata già avviata la realizzazione di un progetto di rete a larga banda denominata GARR-B, la cui gestione nelle more della costituzione di uno specifico soggetto giuridico cui affidare la responsabilità della realizzazione della gestione e dello sviluppo della rete, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, è stata affidata all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), mediante la sottoscrizione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un'apposita convenzione quadro.
Per provvedere a quanto sopra, con l'articolo 15 viene prevista l'istituzione del predetto soggetto giuridico, denominato "Istituto nazionale per la rete dell'università e della ricerca".

Con l'articolo 17 si evidenzia che una volta individuate come target le piccole e medie imprese, secondo le definizioni valide a livello comunitario(1), ed aver definito come campo di applicazione le transazioni tra imprese sulla rete Internet, è necessario definire le forme di intervento più idonee per raggiungere l'obiettivo di promuovere la diffusione e l'uso del commercio elettronico.

(1) I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e sono indicati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^ ottobre 1997.
Gli strumenti di agevolazione previsti dalle leggi vigenti riguardano essenzialmente contributi per investimenti in hardware, software e servizi, secondo lo schema classico dell'incentivazione in "conto capitale", nell'ambito delle iniziative progettuali considerate ammissibili dalle rispettive leggi e non sono rivolti in modo specifico ed esclusivo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Volendo operare in modo selettivo a favore del commercio elettronico servono modalità nuove di intervento che permettano di verificare i risultati della contribuzione attraverso indicatori che misurino in qualche modo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi. La vera difficoltà nell'incentivare in "conto capitale" un investimento in software, un servizio o più in generale un'applicazione come il commercio elettronico, risiede infatti nella impossibilità, data la natura "immateriale" dell'oggetto dell'incentivazione, di poter valutare-misurare-controllare gli effetti conseguiti. Il rischio è quello di agevolare l'acquisto di beni, servizi e quant'altro senza un riscontro diretto in termini di "applicazione" (il commercio elettronico).
Diversamente dalle usuali forme di incentivazioni in "conto capitale" o "a fondo perduto", più adatte ad investimenti in beni di tipo "materiale" e che consentono agli imprenditori di ottenere i contributi previsti dalle norme sulla base degli investimenti effettuati, in questo caso è possibile concedere l'agevolazione misurandola sui risultati di esercizio.
Oggetto di incentivazione sono tutte le spese ed i costi che consentono all'impresa di avviare e sviluppare attività di commercio elettronico (nell'ambito di un paniere di prodotti hardware e software e di servizi)(2). L'uso delle tecnologie ICT comporta la loro integrazione con gli ambienti legacy aziendali ed interaziendali e pone il problema dell'ammodernamento e dell'automazione dell'intera catena produttiva ed organizzativa, che va dal marketing e all'acquisizione dei fattori produttivi dai fornitori fino alla vendita dei prodotti o dei servizi ai clienti e alla logistica.

(2) Considerando un paniere formato dal 30 per cento di hardware, dal 30 per cento di software e dal 40 per cento di servizi.

La nuova forma di intervento consente di modulare il livello di contribuzione sulla base delle transazioni (acquisti e vendite) effettuate per via telematica. Gli scambi possono essere attestati attraverso documenti informatici e procedure conformi alla normativa sull'uso della firma digitale, alle regole sui certificatori e a quelle sulla marca temporale (legge n. 59 del 1997, decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999, circolare AIPA 26 luglio 1999), segnatamente un "ordine elettronico", una "conferma d'ordine elettronica", una "fattura elettronica", un "pagamento elettronico" (verificabili attraverso il sistema delle banche che prevede un log per ogni transazione effettuata). Gli interessati, inoltre, attuando una procedura di autocertificazione, dovranno evidenziare in bilancio l'ammontare del fatturato realizzato per via elettronica (relazione di accompagnamento).
Gli incentivi, dovendosi misurare sulle transazioni e sul fatturato, comportano un coinvolgimento non solo dei singoli imprenditori o delle singole imprese interessate allo strumento, ma anche uno stimolo nei confronti degli interlocutori con i quali vengono di fatto effettuate le transazioni, realizzando un "effetto di rete" che ne amplifica la diffusione e le ricadute. Tutta la "filiera" dei servizi della società dell'informazione e del commercio elettronico verrà coinvolta, ovvero:

produttori, distributori, installatori di hardware;

produttori, distributori, installatori di software;

fornitori di servizi ed applicazioni nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni (programmatori, autorità di certificazione e di registrazione; banche; trasportatori).

Saranno gli interessati stessi a spingere nei confronti dei propri clienti e fornitori affinché operino per via elettronica e saranno questi stessi a loro volta interessati all'iniziativa come possibili beneficiari dell'agevolazione. Verranno in tale modo incoraggiati il sistema delle imprese e le loro produttività, contribuendo a contenere il fenomeno della penetrazione delle "importazioni per via elettronica".
L'intervento di sostegno allo sviluppo del commercio elettronico appare necessario sulla base dei seguenti elementi di valutazione.
Secondo alcuni recenti studi (SMART/Databank, ANEE) il numero degli operatori di commercio elettronico business to consumer "veri", in Italia, è attualmente dell'ordine delle centinaia. Tale valutazione si riferisce alle aziende che effettuano su rete Internet transazioni commerciali complete (dall'ordine elettronico fino al pagamento elettronico).
Non esistono invece dati attendibili riguardo al commercio elettronico su Internet tra aziende (business to business), che comunque non raggiunge, quanto a numero di soggetti coinvolti, i livelli del business to consumer.
Volendo tradurre in numeri il fenomeno, una stima conservativa del numero degli operatori attuali vede circa 2.000 imprese nel settore business to consumer (anche se il ciclo commerciale non viene interamente completato sulla rete), e 1.000 imprese operanti nel settore business to business.
Tipicamente i tassi annui di crescita delle attività su Internet risultano essere dell'ordine del 100-200 per cento ed è ragionevole assumere che il numero delle nuove aziende operanti nel settore del commercio elettronico business to business sarà, per il prossimo anno, compreso tra 1.000 e 2.000. Raggiungere il limite superiore della crescita e la massima competitività del sistema produttivo sono gli obiettivi della manovra di incentivazione, il limite inferiore essendo dovuto alla crescita fisiologica di Internet.
Il settore del tessile, abbigliamento e calzature riveste per l'industria italiana ed europea una importanza strategica, sia per il suo impatto occupazionale sia per l'elevato contenuto di innovazione e creatività. Questi aspetti fondamentali trovano ampio riconoscimento nella comunicazione della Commissione dell'Unione europea sul piano di azione per la competitività per l'industria tessile abbigliamento europea, nonché nel parere espresso al riguardo dal Comitato economico e sociale. L'intervento, previsto al comma 2, è finalizzato ad aumentare la competitività dell'industria tessile nazionale utilizzando più recenti tecnologie telematiche a sostegno della modernizzazione della filiera produttiva e favorendo la localizzazione del processo produttivo delle imprese dell'industria tessile nelle regioni meno favorite del Paese. A questo scopo risponde la quick responce che consiste in un insieme di metodologie operative, procedure gestionali e di tecnologie, in particolare dell'informazione, destinate a migliorare la competitività del settore, incidendo sui tempi e sull'accuratezza del servizio al cliente-consumatore.
Il progetto di collegamento telematico delle imprese della filiera moda elaborato nell'ambito dell'Osservatorio permanente del tessile-abbigliamento-calzature si presta peraltro anche ad una applicazione estensiva ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo che presentino caratteristiche analoghe di forte interconnessione tra il momento produttivo e quello distributivo quali, ad esempio, il settore agroindustriale.

Dalla relazione tecnico-normativa

(Articolo 15)

A) Analisi dell'impatto normativo.

Si tratta di una disposizione innovativa dell'ordinamento vigente.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

La normativa vigente prevede interventi finanziari per la realizzazione della rete GARR-B a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Con l'innovazione introdotta si individua un apposito soggetto con la finalità di realizzare e gestire una infrastruttura di rete, utilizzando le predette risorse. Finora l'infrastruttura è stata gestita in forma provvisoria, con una convenzione quadro con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'INFN.

C e D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni.

Non vi sono interferenze.

E) Valutazione dell'impatto amministrativo.

Definizione di un regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(Articolo 17):

A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Le disposizioni proposte prevedono un sistema di agevolazione per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico (comma 1) e per l'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, gestionali e nelle tecnologie nel settore tessile abbigliamento calzaturiero e in altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese (comma 2).
Al momento non esistono disposizioni del genere per i settori in questione per cui non vi sono interferenze con la normativa vigente.
Sul piano procedimentale la norma proposta è in linea con le disposizioni di carattere generale previste dal decreto legislativo n. 123 del 1998, che detta i princìpi cui si devono uniformare le amministrazioni pubbliche nella disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

La disciplina, che come detto tende ad introdurre un nuovo sistema di agevolazione per determinati settori, non può che essere introdotta per via legislativa.
La gestione della misura sarà attuata sulla base di atti successivi (bandi) aventi natura amministrativa (vedi comma 3) con i quali si determineranno la misura delle agevolazioni, le modalità ed i tempi per la loro concessione ed erogazione.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
La misura proposta è conforme alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in quanto prevede la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis consentiti dalla Commissione dell'Unione europea:

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario ed a statuto straordinario.

Non sussistono interferenze con le competenze costituzionali delle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

La normativa proposta è in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in quanto trattasi di un intervento nuovo non previsto tra quelli trasferiti.

F) Valutazione dell'impatto amministrativo.

La gestione delle due misure avverrà attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici ovvero con altri soggetti individuati a seguito di apposita gara, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti previsti.
Si utilizza cioè uno schema organizzativo che ha un basso impatto con la struttura amministrativa in quanto la maggior parte delle funzioni pratiche saranno svolte nell'ambito della convenzione.
Si tratta di uno schema già utilizzato dal Ministero per la gestione di altre iniziative di tipo automatico e che ha dato un buon esito sul piano dei risultati e della rapidità di attuazione.

Dalla relazione tecnica

Articolo 17. La norma è diretta ad introdurre un sistema di agevolazione per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico (comma 1) e per l'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, gestionali e nelle tecnologie nel settore tessile abbigliamento calzaturiero in altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese (comma 2).
Si ipotizzano interventi su operazioni medie di 100 milioni di lire con un intervento agevolativo, nell'ambito del "de minimis" del 40 per cento con un onere unitario di 40 milioni di lire.
Con lo stanziamento previsto di 330 miliardi di lire nel triennio, cui si farà fronte con l'accantonamento previsto in tabella B allegata alla legge finanziaria per il 2000, sarà possibile attivare 1.975 iniziative all'anno nel settore del commercio elettronico, e 775 iniziative all'anno nel settore dell'innovazione delle metodologie operative, gestionali e nelle tecnologie, tenendo anche conto della prevista riserva di 2 miliardi di lire l'anno per il funzionamento degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore tessile-abbigliamento-calzature.
In totale sarà possibile, nel triennio, attivare 8.100 iniziative.