Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
Circolare del 16 febbraio 2001, n. AIPA/CR/27
Art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: utilizzo della firma digitale nelle
Pubbliche Amministrazioni
1. Premessa
Com'è noto, l'art.
3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ha introdotto il principio
secondo il quale "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche
amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi
automatizzati".
L'art. 15, comma
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha, poi, riconosciuto validità e
rilevanza, a tutti gli effetti di legge, agli atti, dati e documenti formati
dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici e
telematici, L'art. 15, comma 2, della legge 59/97 ha stabilito il principio
della validità giuridica dei documenti informatici nei settori pubblico e
privato, demandando a "specifici regolamenti", da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, la definizione dei criteri e
delle modalità di applicazione della norma.
Con decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, è stato emanato il
"Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione
e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici".
I documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni debbono essere formati e conservati
secondo le regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione con deliberazione n. 51/2000 del 23 novembre 2000,
emanata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato d.P.R. n. 513/1997.
Il Decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 ha definito i principi ed i
criteri in materia di firma digitale.
L'art. 17 del
richiamato decreto prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla
conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi di cifratura
pubbliche di propria competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.
8, in materia di certificazione, sia per le pubbliche amministrazioni che per i
privati, e delle regole tecniche di cui all'art. 3.
Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8.2.99 sono state emanate le relative
regole tecniche.
Il Decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.513 all'art. 17 stabilisce che
le Pubbliche Amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al
proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione
ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
L'art. 8 dello
stesso decreto stabilisce i principi in materia di certificazione sia per le
Pubbliche Amministrazioni sia per i privati.
Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 ha definito le regole
tecniche in materia di firma digitale. In particolare, l'artL'art. 16,. 16,
comma 1, comma 1, dell'allegato tecnico al d.P.C.M. 8 febbraio 1999, recante
le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale dei documenti
informatici" ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 513/1997, ha
stabilito determinato le modalità di presentazione della domanda di iscrizione
nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art.8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; l'art. 62
dello stesso allegato definisce le regole tecniche per la certificazione da
parte delle pubbliche amministrazioni.
Ciò premesso e
con riferimento alle norme citate, le pubbliche amministrazioni possono:
a) ai fini della
sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna:
svolgere in proprio l'attività
di certificazione di cui all'art. 8 del decreto 10 novembre 1997, n. 513, ma
limitatamente ai propri organi ed uffici ed hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco
pubblico dei certificatori, predisposto, tenuto e aggiornato a cura di questa
Autorità per l'informatica,A secondo le modalità indicate al successivo
punto 2, attenendosi alle regole tecniche di cui al Dd.P.C.M. 8 febbraio 1999;
rilasciare certificati di firma
digitale relativi ai propri organi ed uffici, avvalendosi dei servizi offerti
dal Centro tecnico o dai certificatori iscritti nell'elenco di cui sopra,
acquisiti nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;
in questo caso non vi è obbligo di iscrizione nel citato elenco pubblico;
b) per la
sottoscrizione di documenti informatici di rilevanza interna:
rilasciare ai propri organi ed
uffici firme elettroniche certificate secondo regole tecniche diverse da quelle
di cui al d.P.C.M. 8 febbraio 1999;
c) per la
formazione e la gestione di documenti informatici per i quali non è prevista la
sottoscrizione:
utilizzare, sistemi elettronici
di identificazione e autenticazione che l'Amministrazione, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, ha ritenuto di adottare.
2. Attività di
certificazione ed iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori.
Le pubbliche
amministrazioni che intendono svolgere l'attività di certificazione di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 1999 devono inoltrare all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, domanda di iscrizione nell'elenco pubblico di
cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, secondo le
modalità che qui di seguito si espongono e che sono disponibili anche sul sito
Internet dell'AIPA www.aipa.it.
2.1. Formalità
con le quali deve essere predisposta la domanda e la documentazione richiesta.
La domanda,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'Amministrazione, in plico chiuso
con evidenza del mittente e con l'indicazione: "Domanda per l'iscrizione
nell'elenco dei certificatori", va indirizzata e fatta pervenire all'Autorità
per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, Via Isonzo, 21/b - 00198
Roma.
La consegna può
avvenire tramite servizio pubblico o privato, oppure a mano, nei giorni compresi
tra il lunedì e il venerdì al seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In quest'ultimo caso verrà data formale
ricevuta di consegna del plico.
La domanda e i
documenti prodotti dal richiedente, vanno predisposti utilizzando un sistema di
elaborazione testi di larga diffusione. Un supporto informatico, contenente tale
testo, con l'eccezione del piano per la sicurezza, va allegato alla domanda,
insieme alla stampa, in duplice copia, del contenuto del supporto stesso.
La domanda deve
recare:
l'indicazione e la sede dell'Amministrazione;
l'organo che ne ha la
rappresentanza legale;
l'elenco dei documenti
allegati.
È opportuno che
vengano indicati il nominativo della persona cui far riferimento, anche per le
vie brevi, e le modalità per contattarla (numeri telefonici, telefax, telex),
ai fini di una sollecita definizione delle eventuali problematiche che
richiedessero chiarimenti di minore importanza.
Alla domanda vanno
allegati:
copia della certificazione di
qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti cui all'art. 8,
comma 3, lettera d), del d.P.C.M. 8 febbraio 1999;
dichiarazione di piena
disponibilità a consentire accessi presso le strutture dedicate alle operazioni
di certificazione, da parte di incaricati dell'AIPA, finalizzati alla verifica
del mantenimento della rispondenza ai requisiti tecnico-organizzativi di cui
alla documentazione allegata alla domanda;
copia del manuale operativo;
copia del piano per la sicurezza;
una relazione sulla struttura
organizzativa;
fermo restando quanto prescritto
dall'art.18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio
1999 sopra citato, dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente all'AIPA
ogni variazione significativa delle soluzioni tecnico-organizzative adottate,.
fermo restando quanto prescritto dall'art.18 del d.P.C.M. 8 febbraio 1999.
2.2. Requisiti
tecnico-organizzativi da documentare
2.2.1. Manuale
operativo.
Il manuale
operativo va strutturato in modo tale da essere integralmente consultabile per
via telematica, come prescritto dall'art. 45, comma 2, del d.P.C.M. 8 febbraio
1999.
Il manuale deve
contenere almeno le seguenti informazioni:
dati identificativi del
certificatore;
dati identificativi della
versione del manuale operativo;
responsabile del manuale
operativo;
definizione degli obblighi del
certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica delle firme;
definizione delle responsabilità
e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;
tariffe;
modalità di identificazione e
registrazione degli utenti;
modalità di generazione delle
chiavi;
modalità di emissione dei
certificati;
modalità di sospensione e revoca
dei certificati;
modalità di sostituzione delle
chiavi;
modalità di gestione del
registro dei certificati;
modalità di accesso al registro
dei certificati;
modalità di protezione della
riservatezza.
2.2.2. Piano per
la sicurezza
Il documento
contenente il piano per la sicurezza, in quanto coperto da riservatezza, deve
essere racchiuso in una busta sigillata, all'interno del plico contenente la
domanda, con evidenza dell'Amministrazione e l'indicazione "Piano per
la sicurezza - versione del..(data)".
Il piano deve
contenere almeno i seguenti elementi:
struttura generale, modalità
operativa e struttura logistica dell'organizzazione;
descrizione sommaria dell'infrastruttura
di sicurezza per ciascun immobile;
breve descrizione dell'allocazione
degli impianti informatici, dei servizi e degli uffici negli immobili dell'organizzazione;
elenco del personale addetto;
attribuzioni dettagliate delle
responsabilità;
algoritmi crittografici
utilizzati;
descrizione delle procedure
utilizzate nell'attività di certificazione, con particolare riferimento ai
problemi di sicurezza, alla gestione del log-file e alla garanzia della sua
integrità
descrizione dei dispositivi di
sicurezza installati;
descrizione dei flussi di dati;
procedura di gestione delle copie
di sicurezza dei dati (modalità e frequenze dei salvataggi, tipo e ubicazione
delle sicurezze fisiche in conformità alle regole tecniche per l'uso di
supporti ottici - deliberazione AIPA n. 24/98);
procedure di gestione dei
disastri (precisare i tipi di disastri per i quali sono state previste delle
soluzioni: per calamità naturali, per dolo, per indisponibilità prolungata del
sistema, per altre ragioni; descrivere le soluzioni con dettagli sui tempi e le
modalità previste per il ripristino del servizio);
analisi dei rischi (precisare i
tipi di rischi: per dolo, per infedeltà del personale, per inefficienza
operativa, per inadeguatezza tecnologica, per altre ragioni);
descrizione delle contromisure
(precisare i tempi di reazioni previsti e i nomi dei responsabili);
specificazione dei controlli
(precisare se è previsto il ricorso periodico a ispezioni esterne).
2.2.3.
Organizzazione del personale
Va Deve essere
predisposto un apposito documento contenente la descrizione dell'organizzazione
del personale, limitatamente alle funzioni elencate nell'art. 49 del d.P.C.M.
dell'8 febbraio 1999; tale atto deve essere corredato da un'adeguata
documentazione, a norma dell' successivo art. 51 del medesimo decreto, dell'esperienza
maturata dal personale stesso.
Va precisato, in
particolare, aA norma dell'art. 16, comma 2, del citato d.P.C.M., deve essere
precisato, in particolare, il profilo del personale responsabile delle
generazioni delle chiavi, della emissione dei certificati e della gestione del
registro delle chiavi. Tale profilo dovrà essere idoneo ad attestare il
possesso della competenza e dell'esperienza richiesti dall'art. 8, comma 3,
lettera c), del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.
2.3. Requisiti
tecnico-organizzativi da autocertificare.
L'Amministrazione
è tenuta a specificare, con apposita dichiarazione, i punti che seguono:
algoritmi di generazione e
verifica firme utilizzati e supportati;
algoritmi di hash utilizzati e
supportati;
lunghezza delle chiavi;
assicurazioni relative al sistema
di generazione delle chiavi;
caratteristiche del sistema di
generazione;
informazioni contenute nei
certificati;
formato dei certificati;
modalità di accesso al registro
dei certificati;
modalità con la quale viene
soddisfatta la verifica dell'unicità della chiave pubblica, in rapporto allo
stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
caratteristiche del sistema di
generazione dei certificati;
modalità di attuazione della
copia del registro dei certificati;
modalità di tenuta del giornale
di controllo;
descrizione del sistema di
validazione temporale adottato;
impegno ad adottare ogni
opportuna misura tecnico-organizzativa volta a garantire il rispetto delle
disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
È data facoltà
di limitare la documentazione alle sole informazioni non soggette a particolari
ragioni di riservatezza. L'AIPA, dal canto suo, si riserva, a norma dell'art.
16, comma 3, del d.P.C.M. dell'8 febbraio 1999, di richiedere integrazioni
alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto
dichiarato.
2.4. Modalità di
esame delle domande.
L'istruttoria
delle sulle domande e della sulla relativa documentazione sarà svolta, sotto il
controllo di un membro dell'Autorità per l'informatica all'uopo
designato, a cura degli Uffici, con la concordata collaborazione specialistica
del Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Al termine dell'istruttoria, sulla richiesta di iscrizione nell'elenco
pubblico dei certificatori, sarà adottata dall'Autorità, su proposta
formulata dal Membro designato, motivata deliberazione motivata di accoglimento
o di reiezione ovvero, se ritenuta necessaria, di integrazione dell'istruttoria,.
se ritenuta necessaria.
L'Amministrazione,
le cui domande di inserzione siano state oggetto di provvedimento di reiezione.
In caso di reiezione della domanda di iscrizione, l'amministrazione
interessata non possono può presentare presentare una nuova istanza, se non
siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso e, comunque, prima che siano cessate le cause che hanno determinato il
non accoglimento della presente domanda.
Eventuali
richieste di delucidazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate al
direttore Direttore generale dell'Autorità per l'informatica.
3. Sottoscrizione
del documento informatico con modalità semplificate (sub punto b).
La sottoscrizione
prevista sub al punto sub b) è finalizzata a soddisfare esigenze di
semplificazione del processo documentale amminiprocesso di formazione dei
documenti amministrativi, per quegli adempimenti di sola rilevanza
esclusivamente interna, ritenendo ritenendosi che l'impiego della firma
digitale, come prevista dal DPR n. 513/97 e dalle relative regole tecniche,
contenute nel d.P.C.M. dell'8 febbraio 1999, determinerebbe un notevole
appesantimento del processo documentale stesso.
Ogni
amministrazione pubblica potrà prescindere dal formale processo di
certificazione della chiave pubblica previsto dal d.P.R. n. 513/97 e dal
d.P.C.M. 8 febbraio 1999, quindi e ricorrere a regole tecniche dalla stessa
autonomamente definite, sia per la generazione e conservazione delle chiavi
pubbliche, che per la loro certificazione, limitatamente alla sottoscrizione dei
documenti informatici d'uso interno e con riferimento al proprio ordinamento.
Per tali
adempimenti, la deroga alle regole tecniche, previste di cui dal d.P.C.M. dell'8
febbraio 1999, si giustifica per il fatto è motivata dalla circostanza che la
verifica dell'autenticità ed integrità del documento informatico avviene
può avvenire attraverso il solo riscontro interno, grazie al processo di
certificazione operato da ogni singola amministrazione.
4. Utilizzo di
sistemi di identificazione
Gli strumenti di
identificazione ed autenticazione, intesi come meccanismi di verifica della
reale identità dell'utente, possono essere implementati e gestiti per
garantire l'accesso a sistemi o per la produzione di documentazione che non
necessiti della sottoscrizione. Le Amministrazioni, per la definizione delle
specifiche di progetto, di implementazione di tali strumenti e di sicurezza si
avvalgono di quanto prescritto dal DPR 428/98 e dalle relative regole tecniche
nonché dalle "Linee guida per la definizione di un piano per la
sicurezza" emesse dall'AIPA e pubblicate nei Quaderni AIPA n. 2
dell'ottobre 1999 e consultabile sul sito www.aipa.it.
In particolare, è
opportuno che tali strumenti costituiscano parte integrante di un insieme di
misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.
Tra le misure
adottabili, al fine di cui sopra, sono da ritenere indispensabili:
la definizione di profili di
accesso associati alle utenze definite;
la verifica dell'integrità dei
dati;
la registrazione, in appositi
file di log, delle attività svolte;
la periodica analisi delle
suddette registrazioni.
È inoltre
necessario integrare nel sistema di sicurezza le misure previste dal D.P.R. 28
luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
* * * * *
Si segnala,
infine, che le pubbliche amministrazioni:
definiscono e gestiscono, in modo
autonomo, tutti i processi di identificazione o autenticazione interni alle
pubbliche amministrazioni stesse e, comunque, relativi ai propri organi ed
uffici;
devono accettare tutti i
documenti informatici formati e sottoscritti secondo quanto stabilito dal d.P.R.
10 novembre 1997, n. 513, dalle regole tecniche di cui al d.P.C.M. dell'8
febbraio 1999 e dalle regole di interoperabilità definite dalla Circolare
AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000, in quanto validi e rilevanti ad ogni effetto di
legge;
devono adottare i principi di
interoperabilità definiti dalla citata circolare AIPA/CR/24.
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