Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione
Circolare 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28
Articolo 18, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, recante regole tecniche per il protocollo
informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445
Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di
informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche
amministrazioni e associate ai documenti protocollati
Lo sviluppo e la messa in esercizio dei primi
sistemi di protocollo informatico, realizzati a seguito dell'entrata in vigore
delle recenti norme in materia e destinati, in particolar modo, a sostituire le
registrazioni su carta, hanno fatto emergere questioni di carattere applicativo
ed amministrativo, ad esempio relativamente alle modalità di interconnessione
tra diversi sistemi di protocollo informatico e alla loro integrazione con la
posta elettronica e la firma digitale.
In effetti, i sistemi di gestione informatica dei
flussi documentali, orientati alla trasparenza amministrativa ed all'efficienza
interna, si collocano in una dimensione più ampia nell'ottica della
interconnessione e interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.
Per interoperabilità dei sistemi di protocollo
informatico si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un
sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di
protocollo mittente, allo scopo di automatizzare altresì le attività ed i
processi amministrativi conseguenti (articolo 55, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed articolo 15 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272).
Per realizzare l'interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatico gestiti dalle pubbliche amministrazioni
distribuite sul territorio è necessario, in primo luogo, stabilire una
modalità di comunicazione comune, che consenta la trasmissione telematica dei
documenti sulla rete. Ai sensi del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, il mezzo di
comunicazione telematica di base è la posta elettronica,
con l'impiego del protocollo SMTP e del formato MIME per la codifica dei
messaggi. Per le amministrazioni che sottoscrivono il contratto di
interoperabilità alla Rete unitaria nella pubblica amministrazione, il servizio
di posta elettronica da utilizzare per l'interscambio di documenti soggetti
alla registrazione di protocollo, è quello offerto dal fornitore del servizio
di interoperabilità il quale è tenuto al rispetto del protocollo sopra
richiamato ed alla gestione dei messaggi in formato MIME.
Oltre ad una modalità di comunicazione
comune, l'interoperabilità dei sistemi di protocollo richiede anche una
efficace interazione dei sistemi di gestione documentale. In questo senso, le
regole tecniche di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2000 stabiliscono che ogni
messaggio di posta elettronica protocollato debba riportare alcune informazioni
archivistiche fondamentali, per facilitare il trattamento dei documenti da parte
del ricevente. Tali informazioni sono incluse nella segnatura
informatica di ciascun messaggio protocollato e sono
codificate in formato XML.
Con la presente circolare, resa disponibile
anche sul sito internet dell'Autorità per l'informatica http://www.aipa.it,
vengono indicati, secondo quanto prescrive l'articolo 18, comma 2, del
D.P.C.M. 31 ottobre 2000, le modalità di trasmissione dei documenti
informatici, il tipo ed il formato delle informazioni archivistiche di
protocollo minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche
amministrazioni e associate ai messaggi di posta elettronica protocollati. Per
la sua redazione, l'Autorità si è avvalsa della collaborazione di diverse
pubbliche amministrazioni, che hanno individuato attraverso l'esperienza
maturata durante la progettazione e la messa in esercizio dei propri sistemi di
protocollo informatico diversi problemi operativi e hanno fornito corrispondenti
suggerimenti solutivi.
Le modalità tecniche ed il formato definiti
verranno adeguati con cadenza annuale, in relazione all'evoluzione tecnologica e
alle eventuali ulteriori esigenze che le amministrazioni dovessero manifestare a
seguito della loro applicazione. Roma, 7 maggio 2001
Il Presidente: ZULIANI
ALLEGATO A
ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 OTTOBRE 2000, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE
21 NOVEMBRE 2000, N. 272, RECANTE REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 -
STANDARD, MODALITÀ DI TRASMISSIONE, FORMATO E DEFINIZIONI DEI TIPI DI
INFORMAZIONI MINIME ED ACCESSORIE COMUNEMENTE SCAMBIATE TRA LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E ASSOCIATE AI DOCUMENTI PROTOCOLLATI.
1. Definizioni
Al fine di agevolare la lettura, vengono
riportate le definizioni di alcuni termini utilizzati. AOO: Area Organizzativa Omogenea è un insieme definito di
unità organizzative di una amministrazione, che usufruiscono, in modo omogeneo
e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. In
particolare, ciascuna AOO mette a disposizione delle unità organizzative
clienti il servizio di protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita,
utilizzando una unica sequenza numerica, rinnovata ad ogni anno solare, propria
alla AOO stessa.
Casella istituzionale: la
casella di posta elettronica istituita da una AOO, attraverso la quale vengono
ricevuti i messaggi protocollati (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 15, comma 3).
Firma digitale: la firma
digitale intestata ad una persona fisica, la cui coppia di chiavi è stata
pubblicamente certificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Identificatore di prima registrazione di un documento
protocollato: le informazioni
identificative di registrazione associate ad un documento, originariamente
formato all'esterno della pubblica amministrazione, all'atto della sua prima
protocollazione in ingresso; nel caso di un documento formato all'interno di
una pubblica amministrazione, le informazioni identificative di registrazione
associate al documento all'atto della sua protocollazione in uscita.
Informazioni identificative di registrazione: le
informazioni specificate nell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 31 ottobre
2000, che identificano una registrazione di protocollo.
Manuale di gestione: il
documento che descrive il sistema di gestione e conservazione di documenti di
una AOO (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 5).
Messaggio di aggiornamento di conferma: un
messaggio che contiene una comunicazione di aggiornamento, riguardante un
messaggio protocollato ricevuto in precedenza.
Messaggio di annullamento di protocollazione: un
messaggio che contiene la comunicazione di annullamento di una protocollazione
in ingresso di un messaggio ricevuto in precedenza.
Messaggio di conferma di ricezione: un
messaggio che contiene la conferma della avvenuta protocollazione, in ingresso,
di un messaggio protocollato da una AOO ricevente. Un messaggio di conferma di
ricezione si differenzia da altre forme di ricevuta di consegna generate dal
servizio telematico di posta elettronica in quanto segnala l'avvenuta
protocollazione del messaggio e, quindi, la sua effettiva presa in carico, da
parte dell'amministrazione ricevente e non il semplice recapito del messaggio
presso la casella di posta elettronica del destinatario.
Messaggio di notifica di eccezione: un
messaggio che notifica la rilevazione di una anomalia in un messaggio ricevuto.
Messaggio protocollato: un
messaggio inviato da una AOO mittente per il quale esiste una corrispondente
registrazione di protocollo in uscita.
Messaggio: un
generico messaggio di posta elettronica.
Normativa sul documento informatico: l'impianto
normativo che regolamenta la formazione dei documenti informatici da parte delle
pubbliche amministrazioni e in particolare: il D.P.R. n. 445/2000, il D.P.C.M. 8
febbraio 1999, il D.P.C.M. 31 ottobre 2000, la circolare dell'Autorità per l'informatica
AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000, recante specifiche tecniche per l'interoperabilità
tra certificatori e la delibera AIPA 23 novembre 2000, n. 51, recante regole
tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.P.R. n.
445/2000.
Segnatura informatica: l'insieme
delle informazioni archivistiche di protocollo, codificate in formato XML ed
incluse in un messaggio protocollato, come previsto dall'articolo 18, comma 1,
del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
Sistema di gestione informatica dei documenti
(abbr. sistema informatico): l'insieme
delle risorse fisiche, delle reti di comunicazione e dei sistemi software
utilizzato e gestito da un'amministrazione o unità organizzativa per il
supporto alle attività amministrative (D.P.R. n. 445/2000, articolo 1).
Sistema informatico mittente: il
sistema informatico di una AOO che riveste il ruolo di mittente di messaggi di posta elettronica.
Sistema informatico ricevente: un
sistema informatico di una AOO che riveste il ruolo di ricevente di messaggi di posta elettronica. Più precisamente,
il sistema informatico ricevente gestisce la casella
istituzionale della AOO cui appartiene (D.P.C.M. 31
ottobre 2000, articolo 15,comma 3).
2. Composizione dei messaggi protocollati
Un messaggio protocollato, creato ed inviato da
una AOO mittente è una struttura composita, che aggrega diverse parti:
a) un documento informatico primario;
b) un numero qualsiasi di documenti
informatici allegati; c) una segnatura
informatica.
Il documento informatico primario, inviato da una
AOO di una amministrazione ad una AOO di diversa amministrazione, deve essere
sottoscritto secondo le norme stabilite dal D.P.R. n. 445/2000. I documenti
informatici allegati che compongono il messaggio o i documenti primari
riguardanti scambi tra AOO della stessa amministrazione possono, eventualmente,
essere sottoscritti secondo le modalità indicate all'articolo 5 della
delibera AIPA 23 novembre 2000, n. 51. Ciascuna amministrazione indica nel
manuale di gestione le tipologie di documenti informatici - diversi da quelli
primari destinati ad altra amministrazione - per i quali è prevista l'apposizione
di una firma digitale, quelle per le quali non è prevista sottoscrizione e
quelle a rilevanza interna, per le quali sono ammesse firme digitali difformi da
quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
L'elenco delle tipologie di documenti che
devono essere obbligatoriamente sottoscritti per consentirne la protocollazione
in uscita e i ruoli amministrativi che hanno facoltà di firma sono indicati nel
manuale di gestione e sono resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni ai
propri uffici di protocollo anche in formato elettronico, per l'elaborazione
automatica. Il grado di completezza e dettaglio con il quale predisporre
l'elenco precedente viene valutato dalle amministrazioni con riguardo alla
complessità organizzativa che tale adempimento comporta.
Il controllo della validità amministrativa della
firma è di responsabilità dell'amministrazione mittente. In particolare, è
responsabilità del sistema di protocollo mittente verificare, prima di
procedere alla protocollazione in uscita di un messaggio, che il documento
primario rechi una sottoscrizione valida sotto il profilo amministrativo, ossia
che il soggetto sottoscrittore abbia la facoltà di firmare il documento, in
relazione al ruolo svolto ed alla tipologia di atto sottoscritto.
Nella segnatura informatica sono contenute
informazioni archivistiche, informazioni sulla struttura del messaggio
protocollato - tra le quali la distinzione tra documento primario ed allegati
- ed informazioni utilizzabili dalle AOO riceventi per il trattamento dei
documenti.
Alcune informazioni archivistiche fondamentali
devono essere obbligatoriamente riportate nella segnatura informatica, mentre
altre restano opzionali. Le informazioni fondamentali includono l'identificatore
della registrazione di protocollo in uscita, effettuata dal sistema di
protocollo informatico della AOO mittente, e quelle che consentono di
interpretare correttamente l'organizzazione ed il contenuto del messaggio dal
punto di vista amministrativo.
Tutte le informazioni contenute nella segnatura
dovranno essere conservate nel sistema di gestione dei documenti della AOO
mittente e, limitatamente alle informazioni effettivamente trattate, in quello
delle AOO destinatarie.
3. Scambio di messaggi protocollati tra AOO
Il processo di trasmissione di un messaggio di
posta elettronica tra due AOO si svolge secondo il seguente schema di base:
a) presso il sistema informatico mittente viene
formato un messaggio di posta elettronica. Se destinato ad altra
amministrazione, esso includerà almeno un documento firmato digitalmente,
corrispondente al documento primario;
b) il sistema di protocollo mittente effettua la
verifica amministrativa sulle sottoscrizioni presenti nei documenti trasmessi.
La protocollazione in uscita viene effettuata solo se tale verifica ha esito
positivo;
c) il messaggio viene protocollato in uscita ed
in esso viene inclusa la segnatura informatica; d) il messaggio protocollato
viene trasmesso dal sistema informatico mittente al sistema di posta
elettronica;
e) il sistema di posta elettronica trasmette il
messaggio protocollato al sistema informatico ricevente;
f) il messaggio viene protocollato in ingresso
dal sistema informatico ricevente. La registrazione viene effettuata utilizzando
le informazioni provenienti dalla AOO mittente contenute nella segnatura
informatica. Qualora richiesto dalla AOO mittente, il sistema informatico
ricevente crea e invia un messaggio di conferma di ricezione;
g) nel caso in cui il sistema rilevi delle
anomalie nel messaggio ricevuto, esso genera ed invia un messaggio di notifica
di eccezione, contenente la descrizione delle anomalie riscontrate;
h) i documenti informatici contenuti nel
messaggio vengono avviati al trattamento presso le unità organizzative o presso
gli uffici utenti della AOO ricevente. Ciascuna AOO ricevente stabilisce se e
come utilizzare le informazioni opzionali contenute nella segnatura per
automatizzare i processi di assegnazione e trattamento dei documenti (le
possibili scelte della AOO sulle modalità di trattamento delle informazioni
opzionali dovranno, comunque, essere riportate nel manuale di gestione);
i) determinati eventi riguardanti il trattamento
presso la AOO ricevente (per esempio, l'attivazione di un procedimento) possono
essere accompagnati da un messaggio di aggiornamento, generato automaticamente
dal sistema informatico ricevente, qualora ciò sia richiesto dalla AOO
mittente;
l) l'eventuale annullamento, a posteriori,
della protocollazione viene seguito da un messaggio di comunicazione dell'annullamento
stesso alla AOO mittente, il quale viene generato automaticamente dal sistema
informatico ricevente.
Un messaggio di posta elettronica può contenere
riferimenti esterni a documenti informatici reperibili per via telematica,
ovvero a documenti cartacei inviati parallelamente al messaggio protocollato con
strumenti tradizionali. Tali riferimenti esterni possono riguardare sia il
documento primario che i documenti allegati.
4. Formato di codifica
Come stabilito dall'articolo 15, comma 1, del
D.P.C.M. 31 ottobre 2000, i messaggi scambiati tra le AOO devono essere
compatibili con i sistemi di posta elettronica che adottano lo standard SMTP,
descritto nelle specifiche pubbliche RFC 821 e RFC 822.
I dati contenuti nell'intestazione SMTP, ad
esempio la data di invio e il mittente, non sono significativi ai fini del
trattamento automatico delle informazioni, che sarà svolto dalla AOO
destinataria esclusivamente attraverso l'elaborazione della segnatura
informatica.
I messaggi sono codificati in base allo standard
MIME, descritto nelle specifiche pubbliche RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC
2048 e RFC 2049. Tale forma di codifica rappresenta anche la modalità
fondamentale di aggregazione di documenti informatici, ai fini della
trasmissione in un unico messaggio.
Ciascuna parte di un messaggio è
codificata come una body part, univocamente
identificata nella struttura MIME che codifica il messaggio. Si definisce come nome
di una body part il
primo dei valori effettivamente specificati nell'ordine di precedenza
descritto dalla seguente lista:
a) il valore del parametro filename dell'attributo Content-Disposition
della body part MIME;
b) il valore del parametro name dell'attributo Content-Type della
body part MIME.
Il nome di ciascuna body part rappresenta
l'elemento di collegamento indispensabile tra la segnatura informatica e l'insieme
dei documenti informatici aggregati nella struttura MIME.
L'uso dei nomi ha anche lo scopo di
rendere irrilevante l'ordinamento delle body part all'interno
della struttura MIME.
5. Messaggio protocollato
Un messaggio protocollato è codificato
come una struttura MIME, le cui body part corrispondono
alle parti componenti.
La segnatura
informatica è contenuta in una body
part avente nome Segnatura.xml.
Tale body part contiene un documento XML strutturato nel modo previsto dalla
Document Type Definition (DTD) allegata, ovvero la sua versione più recente, ed
avente un root element di
tipo <Segnatura>. L'uso
del nome Segnatura.xml per
una body part è riservato a
questo unico scopo. Ogni variazione, in termini di caratteri maiuscoli e
minuscoli, del nome di una body part deve
essere evitata.
Le amministrazioni che intendono scambiare
ulteriori informazioni riguardanti la gestione dei processi o altre esigenze
amministrative non previste nella DTD di cui alla presente circolare possono
includere nel messaggio uno o più documenti informatici, strutturati secondo un
formato direttamente concordato tra le parti, senza estendere o modificare la
DTD stessa.
In generale, tutte le body
part di un messaggio protocollato devono avere un nome
univoco, che viene utilizzato nella segnatura informatica per descrivere l'organizzazione
del messaggio (per esempio per distinguere il documento primario dagli eventuali
allegati). È, tuttavia, possibile che un messaggio protocollato contenga una body
part priva di nome. Tale body
part viene interpretata come il testo
del messaggio e, nel caso di comunicazioni tra AOO
della stessa amministrazione, può rappresentare il documento primario del
messaggio stesso, qualora la segnatura informatica contenga un'esplicita
indicazione in questo senso.
Dal punto di vista amministrativo, la
descrizione del significato di ciascuna body part del
messaggio protocollato è contenuta nella segnatura informatica. Più
precisamente, la segnatura informatica contiene l'elenco di tutti i documenti
contenuti nel messaggio protocollato che hanno una rilevanza formale.
6. Messaggi di ritorno
Data la descrizione dello schema di base di
scambio di messaggi, oltre ai messaggi di posta elettronica protocollati in
uscita dalle AOO mittenti e in ingresso da quelle riceventi, si può
identificare una seconda tipologia fondamentale di messaggi nello scambio di
posta elettronica tra due AOO, ossia i messaggi di
ritorno.
Essi sono costituiti da un messaggio di posta
elettronica generato dalla AOO ricevente in risposta al verificarsi di
determinati eventi. Ciascun messaggio di ritorno può fare riferimento ad un
solo messaggio protocollato.
I messaggi di ritorno, inviati da una AOO
ricevente a scopo informativo, sono scambiati in base allo stesso standard SMTP
previsto per i messaggi di posta elettronica protocollati in uscita da una AOO e
sono codificati secondo lo stesso standard MIME. Valgono, inoltre, le stesse
convezioni per l'identificazione univoca delle body
part del messaggio.
È possibile distinguere quattro tipi di
messaggio di ritorno:
a) messaggio di conferma di ricezione;
b) messaggio di notifica di eccezione;
c) messaggio di aggiornamento di conferma;
d) messaggio di annullamento protocollazione.
6.1 Messaggio di conferma di ricezione
Il messaggio di
conferma di ricezione ha lo scopo di comunicare alla
AOO mittente l'avvenuta protocollazione, in ingresso, del messaggio
protocollato ricevuto. Il messaggio riporta anche alcune informazioni
archivistiche aggiuntive, quale l'identificatore della registrazione di
protocollo dei documenti ricevuti, come effettuata dalla AOO ricevente.
Il messaggio di
conferma di ricezione è inviato soltanto su esplicita
richiesta della AOO mittente. Tale richiesta viene indicata nella segnatura
informatica del messaggio protocollato originario. Una conferma di ricezione è
codificata come una struttura MIME che contiene almeno una body
part avente nome Conferma.xml.
Tale body part contiene un
documento XML strutturato nel modo previsto dalla DTD allegata ed avente un root
element di tipo <ConfermaRicezione>.
Il nome Conferma.xml è
riservato a questa finalità, analogamente a quanto previsto per la segnatura
informatica.
Una conferma di ricezione può contenere
altri documenti informatici e, inoltre, riferimenti esterni a documenti
informatici reperibili per via telematica, previa indicazione riportata nel file
Conferma.xml. Non possono
essere inclusi documenti informatici che siano non strettamente inerenti al
messaggio protocollato o, comunque, aventi una rilevanza tale da necessitare una
registrazione di protocollo separata.
6.2 Messaggio di notifica di eccezione
Il messaggio di
notifica di eccezione ha lo scopo di comunicare alla
AOO mittente le anomalie che il messaggio protocollato ricevuto presenta.
Alcuni esempi di messaggi di notifica di
eccezione ricorrono nelle seguenti ipotesi:
a) il messaggio protocollato è corrotto o uno
dei documenti informatici inclusi non è leggibile;
b) la descrizione del messaggio protocollato
riportata nella segnatura informatica non
corrisponde alla struttura di codifica (per
esempio ad un documento descritto come allegato non corrisponde alcuna body
part all'interno del messaggio);
c) il formato della segnatura informatica non è
conforme alla DTD di cui alla presente circolare ovvero alla sua versione più
recente;
d) nel caso di comunicazione tra diverse
amministrazioni il documento principale non risulta sottoscritto;
e) la descrizione del destinatario contenuta
nella segnatura informatica è errata;
f) la verifica di integrità di uno dei documenti
informatici ha dato esito negativo.
A questi motivi di anomalie se ne possono
aggiungere altri, propri della AOO ricevente, che dovranno essere indicati nel
proprio manuale di gestione. Il motivo che ha generato l'eccezione viene
dettagliatamente descritto all'interno del documento XML allegato al messaggio
di notifica dell'eccezione.
Un messaggio di
notifica di eccezione è codificato come una struttura
MIME che contiene una body part avente
nome Eccezione.xml. Tale body
part contiene un documento XML strutturato nel modo
previsto dalla DTD allegata alla presente circolare, ovvero alla sua versione
più recente, ed avente un root element di
tipo <NotificaEccezione>.
Il nome Eccezione.xml è
considerato riservato nello stesso modo previsto per la segnatura informatica.
6.3 Messaggio di aggiornamento di conferma
Un messaggio di
aggiornamento di conferma ha lo scopo di comunicare
alla AOO mittente il verificarsi, presso la AOO ricevente, di un evento
rilevante, successivo alla protocollazione in ingresso.
Alcuni esempi di eventi che possono generare
messaggi di aggiornamento di conferma sono:
a) l'avvenuta assegnazione del documento o dei
documenti trasmessi;
b) l'attivazione di un procedimento;
c) la chiusura di un procedimento.
L'invio dei messaggi di aggiornamento di
conferma avviene soltanto su esplicita richiesta della AOO mittente. Tale
richiesta viene indicata nella segnatura informatica del messaggio protocollato
originario e coincide con la richiesta di conferma di ricezione. L'elenco
degli eventi specifici che generano un messaggio di aggiornamento è stabilito
dalla AOO ricevente ed indicato nel manuale di gestione. Non è previsto che la
AOO mittente possa indicare in modo selettivo gli aggiornamenti che intende
ricevere.
Un aggiornamento di conferma è codificato
come una struttura MIME che contiene almeno una body
part avente nome Aggiornamento.xml.
Tale body part contiene un
documento XML strutturato nel modo previsto dalla DTD allegata alla presente
circolare, ovvero la sua versione più recente, ed avente un root
element di tipo <AggiornamentoConferma>.
Il nome Aggiornamento.xml è
considerato riservato nello stesso modo previsto per la segnatura informatica.
Le informazioni riportate nel file Aggiornamento.xml devono includere quelle riportate nell'originaria
conferma di ricezione alla quale l'aggiornamento si riferisce. Un
aggiornamento di conferma può contenere altri documenti informatici e
riferimenti esterni a documenti informatici reperibili per via telematica, nel
rispetto delle modalità previste per una conferma di ricezione.
6.4 Messaggio di annullamento protocollazione
Un messaggio di
annullamento protocollazione ha lo scopo di comunicare
alla AOO mittente l'annullamento di una registrazione di protocollo in
ingresso effettuata dalla AOO ricevente. In questo caso, l'invio di un
messaggio di annullamento da parte della AOO ricevente è obbligatorio, anche
qualora la AOO mittente non abbia richiesto la conferma di ricezione. Un
messaggio di annullamento è codificato come una struttura MIME che contiene una
body part avente nome Annullamento.xml.
Tale body part contiene un
documento XML strutturato nel modo previsto dalla DTD allegata alla presente
circolare, ovvero la sua versione più recente, ed avente un root
element di tipo <AnnullamentoProtocollazione>.
Il nome Annullamento.xml è
considerato riservato nello stesso modo previsto per la segnatura informatica.
Il file Annullamento.xml riporta
il motivo dell'annullamento della protocollazione del messaggio e gli estremi
del provvedimento amministrativo di annullamento.
7. Riferimenti esterni
Un messaggio protocollato può contenere
riferimenti esterni a documenti non contenuti nella struttura MIME che codifica
il messaggio. I riferimenti possono riguardare documenti informatici reperibili
per via telematica ovvero documenti cartacei inviati, parallelamente al
messaggio protocollato, con strumenti tradizionali. Gli eventuali riferimenti
esterni a documenti informatici o cartacei devono essere riportati nella
segnatura informatica. Non sono invece ammessi i riferimenti esterni MIME
codificati da body part aventi
un tipo message/external-body.
In ciascun riferimento a documento
informatico reperibile per via telematica deve essere indicato lo uniform
resource identifier (URI - RFC 1808 e successivi
aggiornamenti) univoco per l'accesso. Un simile riferimento può includere
anche l'impronta del documento informatico, al fine di garantire l'univocità
del documento al quale il messaggio protocollato si riferisce. L'impronta è
generata impiegando la funzione di hash, definita nella norma ISO/IEC 10118-
3:1998, Dedicated Hash-Function 3,
corrispondente alla funzione SHA-1 (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 17, comma
2).
Quando il riferimento riguarda un documento
cartaceo trasmesso con modalità tradizionale, deve essere specificato un
identificativo univoco che va riportato anche sul corrispondente documento.
8. Segnatura
Come prescritto dall'articolo 18, comma
1, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, la segnatura informatica è codificata in
armonia con lo standard eXtensible Markup Language -
XML 1.0 (raccomandazione W3C del 10 febbraio 1998) secondo la DTD di cui alla
presente circolare, ovvero la sua versione più recente, e disponibile presso il
sito Internet di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
Una segnatura informatica, la cui struttura è
descritta dettagliatamente nella DTD allegata alla presente circolare, si
compone di tre sezioni:
a) la sezione intestazione contiene i dati identificativi e le informazioni
fondamentali del messaggio;
b) la sezione riferimenti contiene le informazioni relative al contesto generale
di cui il messaggio fa parte;
c) la sezione descrizione contiene le informazioni descrittive riguardanti il
contenuto del messaggio.
Le due sezioni intestazione e descrizione sono
obbligatorie mentre la sezione riferimenti è
opzionale.
8.1 Intestazione
La sezione intestazione contiene gli elementi essenziali di identificazione e
caratterizzazione amministrativa del messaggio protocollato. La sezione
intestazione riporta anche le informazioni relative alla trasmissione del
messaggio.
In particolare, la sezione contiene l'identificatore
della registrazione relativa al messaggio protocollato in uscita. Tale
identificatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, riporta i seguenti dati:
a) numero progressivo di protocollo;
b) data di registrazione;
c) indicazione della amministrazione mittente;
d) indicazione della AOO mittente.
Nel caso di un documento trasmesso più di
una volta, è obbligatorio riportare nella sezione intestazione anche l'identificatore
di prima registrazione. Esso coincide con l'identificatore
della prima registrazione di protocollo in ingresso, relativo ad un documento
originariamente formato all'esterno della pubblica amministrazione, o con l'identificatore
della prima registrazione di protocollo in uscita, relativo ad un documento
formato all'interno della pubblica amministrazione.
L'identificatore di prima registrazione deve
poter essere utilizzato anche negli accessi ai registri di protocollo
informatizzati.
8.2 Riferimenti
Nella sezione riferimenti sono riportati gli eventuali riferimenti ad altri
messaggi protocollati e/o relativi a contesti procedurali o procedimenti.
Per contesto procedurale si intende lo
svolgimento di attività amministrative in qualche modo collegate funzionalmente
tra loro da parte di una o più unità organizzative associate alla stessa AOO.
Le azioni svolte nell'ambito di un contesto procedurale sono finalizzate alla
produzione di un risultato, finale o intermedio, destinato ad aver valore anche
all'esterno delle unità organizzative coinvolte. Invece, nel procedimento
amministrativo, così come disciplinato dalla legge n. 241/1990, il complesso di
atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati è preordinato
all'adozione di un provvedimento amministrativo finale.
L'indicazione dei riferimenti ad altri messaggi
protocollati e/o contesti procedurali è funzionale all'attivazione, da parte
dell'AOO ricevente, di procedure automatiche o semi automatiche per il
trattamento dei documenti trasmessi. Ad esempio, nel caso di procedimenti
complessi che coinvolgono più AOO, eventualmente appartenenti a diverse
amministrazioni, la presenza di un esplicito riferimento, nei messaggi
scambiati, può facilitare l'identificazione automatica o semi-automatica dei
fascicoli nei quali collocare i documenti trasmessi o i soggetti a cui
assegnarne il trattamento.
8.3 Descrizione
La sezione descrizione contiene le informazioni
che descrivono l'organizzazione strutturata e il contenuto del messaggio
protocollato.
In particolare, contiene l'indicazione
dettagliata del documento primario del messaggio protocollato che può
coincidere con il testo del messaggio, ovvero consistere in un documento
contenuto in una body part con
nome.
La sezione descrizione contiene anche l'elenco
dettagliato degli eventuali documenti allegati al documento primario. Tale
elenco può anche includere la descrizione dell'organizzazione in fascicoli e
sotto-fascicoli dei documenti trasmessi.
9. Sicurezza
Lo scambio per via telematica di messaggi
protocollati tra AOO presenta, in generale, esigenze specifiche in termini di
sicurezza. Può essere necessario, infatti, garantire alla AOO ricevente la
possibilità di verificare l'autenticità di provenienza e l'integrità del
messaggio. Possono sussistere, inoltre, motivi validi per la trasmissione del
messaggio in forma cifrata, ad esempio nell'ipotesi di protezione di dati
personali sensibili previsti dalla legge n. 675/1996.
La firma digitale apposta sui documenti
informatici inclusi nel messaggio garantisce i requisiti di autenticità,
integrità e non ripudio dei singoli documenti. Ulteriori aspetti, quali l'integrità
delle parti non firmate - come ad esempio la segnatura - e la riservatezza
dell'intero messaggio richiedono l'adozione di altre soluzioni.
Per la trasmissione di messaggi di posta
elettronica su reti telematiche non sicure, le AOO possono adottare sistemi di
autenticazione e cifratura dei messaggi che hanno a riferimento tecniche basate
su chiave pubblica, previa indicazione di ciò nel piano della sicurezza della
AOO, previsto dell'articolo 4, comma 1, lettera c, del D.P.C.M. 31 ottobre
2000, e con esplicito riferimento alle regole di interoperabilità di cui alla
circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000. Per lo scambio su rete sicura (come la
Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni o altra rete dedicata), l'uso di
messaggi securizzati è in generale non necessario.
ALLEGATO B
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