Art. 1
(Principi fondamentali)
1. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, ogni individuo ha il
diritto fondamentale e inviolabile all'informazione sugli eventi della vita
sociale, politica e culturale in modo pluralistico e rispettoso dei diritti
fondamentali della persona. Tale diritto comprende, in particolare, la libertà
di formazione delle proprie convinzioni morali, sociali, politiche, religiose
e culturali in genere, nonché la libertà di manifestazione delle proprie
opinioni mediante tutti i mezzi di comunicazione.
2. La comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi, mediante qualsiasi
rete di comunicazione elettronica, che include anche le attività di emittente
televisiva e di fornitore di contenuti come definite dalla normativa vigente,
effettuata da parte di qualunque soggetto pubblico o privato, costituisce
servizio che assolve missione di interesse generale secondo i seguenti
principi fondamentali:
a)la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà
di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
limiti di frontiere;
b)la garanzia della libertà e del pluralismo nella comunicazione al pubblico
di contenuti audiovisivi;
c)l'obiettività, la completezza e l'imparzialità delle trasmissioni a
contenuto informativo, anche parziale;
d)l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose;
e)la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale,
artistico e ambientale, a livello nazionale e locale.
Tali principi si realizzano nel rispetto dei diritti, in particolare della
dignità della persona, della salute e dell'armonico sviluppo fisico,
psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto
comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano.
3. Il diritto all'informazione e alla comunicazione al pubblico viene
riconosciuto a tutti i soggetti legittimamente esercenti attività di
comunicazione audiovisiva. Tale diritto comprende, fra l'altro,
l'autorizzazione all'accesso alle manifestazioni e agli eventi
d'interesse della collettività, alla diffusione in diretta, alla
registrazione, alla rielaborazione e alla cessione dei prodotti e servizi
audiovisivi realizzati attraverso i diversi mezzi di comunicazione esistenti.
Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge, in particolare in materia di
diritti d'autore, di tutela della personalità e di titoli abilitativi
all'attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi.
Art. 2
(Consiglio per le Comunicazioni Audiovisive)
1. E' istituito il Consiglio per le Comunicazioni Audiovisive, organismo
ampiamente rappresentativo delle istanze politiche, sociali e culturali del
Paese. Il Consiglio determina, secondo i principi fondamentali di cui
all'art. 1, gli indirizzi generali del sistema e contribuisce alla loro
attuazione.
2. Il Consiglio è composto da ventuno membri. Di questi, sette sono indicati
pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento tra i
rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, nel rispetto del principio di
parità di trattamento uomo-donna. Tre sono indicati, nella misura di uno
per ciascuno, dai seguenti enti:
- Conferenza delle Regioni;
- Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- Unione delle Province d'Italia.
Gli altri undici membri sono individuati sulla base di elenchi relativi a
ciascuna categoria, secondo la seguente partizione:
- due in rappresentanza dei sindacati, di cui almeno uno in rappresentanza dei
lavoratori dell'informazione;
- due in rappresentanza degli imprenditori, di cui uno annoverabile nella
categoria dei piccoli imprenditori;
- due in rappresentanza degli artisti interpreti e artisti esecutori;
- uno in rappresentanza del Terzo settore;
- uno in rappresentanza degli autori di opere letterarie;
- uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative di consumatori e
tutela dei minori;
- uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative di utenti
radiotelevisivi;
- uno in rappresentanza del mondo della ricerca scientifica e universitaria.
All'interno di ciascun elenco, i soggetti ivi compresi eleggono i membri del
Consiglio, relativi alla loro categoria, attraverso accordi o decisioni
assembleari. In caso di mancata elezione entro il termine perentorio di 30
giorni dalla indizione della procedura di elezione, si procederà per
sorteggio. La durata in carica del rappresentante sorteggiato sarà biennale.
3. Il Consiglio dura in carica sei anni. Nei casi di elezione di un membro con
sorteggio, di cui al comma precedente, i successivi avvicendamenti,
nell'ambito del Consiglio in carica, avranno ciclicità biennale.
4. Il Consiglio, salvo quanto disposto ai commi successivi, assume le proprie
deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
5. Le competenze del Consiglio sono individuate come segue:
a)con riferimento alla società concessionaria del servizio pubblico:
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, con la procedura e le
maggioranze di cui al successivo comma 6;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul Contratto di servizio nazionale
e sui Contratti di servizio regionali e provinciali;
- verifica la rispondenza dell'operato del Consiglio di Amministrazione al
Contratto di servizio ed agli indirizzi sul piano editoriale;
- riceve la Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sul
perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico della concessionaria,
dandone ampia pubblicità;
- revoca il Consiglio di Amministrazione, con la procedura, le maggioranze e
per i motivi di cui al successivo comma 7;
- applica la disciplina vigente in materia di programmi di informazione e
comunicazione politica, adottando i regolamenti attuativi ivi previsti;
- riceve le istanze degli utenti relative alle trasmissioni della
concessionaria del servizio pubblico;
b) con riferimento al sistema delle comunicazioni audiovisive al pubblico nel
suo complesso, il Consiglio:
- vigila sull'assolvimento della missione di interesse generale di cui al
precedente articolo 1, comma 2, anche con l'emanazione di raccomandazioni
vincolanti ai soggetti che svolgono l'attività di fornitori di contenuti
audiovisivi.. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sanziona gli
inadempimenti alle raccomandazioni medesime.
- elabora le linee guide per la definizione della Guida Elettronica dei
Programmi Generale;
- esercita le altre competenze previste dalla presente legge.
6. Il Consiglio nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione della
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante
procedura di selezione secondo i criteri della pubblicità, obiettività e non
discriminazione, predisponendo un disciplinare che tenga conto
dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza nel settore delle
comunicazioni. I candidati presentano domanda al Consiglio corredata di
curriculum vitae. Il Consiglio nomina al suo interno un comitato composto da
cinque membri, il quale seleziona le domande, effettua pubbliche audizioni dei
candidati risultati idonei e redige una graduatoria finale motivata. Ad esito
di tale procedura il Consiglio, a maggioranza di due terzi, delibera la nomina
dei membri del Consiglio di Amministrazione. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
7. Il Consiglio, in caso di gravi e palesi violazioni degli obblighi previsti
nel Contratto di servizio nazionale stipulato fra la società concessionaria
ed il Ministero delle comunicazioni, nonché, su proposta delle Regioni e
degli Enti locali interessati, nei Contratti di servizio regionali e
provinciali, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi
membri, la revoca del Consiglio di Amministrazione della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo. Con la stessa procedura, su proposta della
maggioranza qualificata dei suoi componenti, il Consiglio può revocare per
gravi motivi l'incarico ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio nomina i componenti dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ivi incluso il
Presidente, i quali restano in carica per sei anni, secondo le medesime
procedure e maggioranze di cui al comma 6.
9. E' soppressa la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n.
103.
Art. 3
(Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza per una programmazione
improntata agli interessi e ai valori della collettività, che è basata sui
principi fondamentali espressi dall'articolo 1. In particolare, provvede:
a)alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo
ed educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, specializzate
per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze
linguistiche e per la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed
europee;
b)all'estensione alla collettività dei vantaggi dell'evoluzione
tecnologica, anche al fine di eliminare o prevenire disparità fra cittadini
appartenenti a diverse fasce sociali o zone geografiche, realizzando contenuti
audiovisivi digitali innovativi e che tengano conto delle diverse modalità di
fruizione e di comunicazione rese possibili dalle nuove tecnologie, anche allo
scopo di sviluppare nei cittadini, attraverso una ampia diffusione
dell'interattività, l'abitudine ad una scelta individuale dei contenuti e
ad una più attiva partecipazione al mondo della comunicazione
dell'informazione;
c)alla promozione dello sviluppo della fruizione e della comunicazione di tali
contenuti digitali su tutte le reti di comunicazione elettronica, al fine di
assicurarne la più ampia accessibilità;
d)allo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione e diffusione
esclusivamente nei limiti di quanto previsto nel contratto di servizio. Sono
abrogate le norme incompatibili con la presente disposizione.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla
società Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., la quale, nella forma di
holding, partecipa, fra l'altro:
a)a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica
analogica, sino alla data di completa attuazione del piano di assegnazione
delle frequenze in tecnica digitale, e successivamente forniscono almeno due
programmi diffusi o trasmessi in tecnica digitale in ambito nazionale
liberamente accessibili agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione
elettronica e senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al canone di
abbonamento. Tali canali o programmi possono raccogliere proventi pubblicitari
nei limiti del 40 per cento del totale ricavato dal canone, fermo restando un
limite di affollamento orario pari al 4 per cento dell'orario settimanale di
programmazione e al 5 per cento di ogni ora. Le società di cui al presente
comma per le attività in esso indicate sono destinatarie dell'intero
importo del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo;
b)a una o più società che gestiscono, nei limiti previsti dalla normativa
sul divieto di posizioni lesive del pluralismo di cui all'articolo 4 della
presente legge, nonché della normativa vigente per la radiodiffusione
televisiva privata relativa agli indici di affollamento pubblicitario, attività
radiotelevisive multimediali e di telecomunicazioni anche in ambito
internazionale. Le medesime società di cui alla presente lettera gestiscono
inoltre la commercializzazione delle produzioni audiovisive della
concessionaria del servizio pubblico, ivi inclusi i nuovi prodotti o servizi
anche multimediali e interattivi, nonché gli archivi della società di cui
alla lettera a).
3. La società concessionaria, previo parere obbligatorio del Consiglio per le
Comunicazioni Audiovisive, definisce un piano per favorire le sinergie tra le
diverse attività del servizio pubblico, per la ripartizione delle risorse
umane e per l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture trasmissive. Il
piano deve prevedere fra l'altro la destinazione di adeguate risorse
economiche alla ricerca, alla sperimentazione tecnologica e di prodotto e alla
produzione audiovisiva, nonché l'impegno della concessionaria in attività
di formazione e di istruzione ai diversi livelli scolastici, universitari e
post-universitari.
4. Il Consiglio di Amministrazione della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo è composto da cinque membri, nominati mediante
deliberazione del Consiglio per le Comunicazioni Audiovisive assunta ai sensi
del precedente articolo 2, comma 5. Il Consiglio di Amministrazione, a
maggioranza dei suoi membri, elegge al suo interno il Presidente e nomina il
Direttore generale, mediante procedura di selezione secondo i criteri della
pubblicità, obiettività e non discriminazione, predisponendo un disciplinare
che tenga conto dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza, a
livello manageriale, nel settore delle comunicazioni. Annualmente, il
Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio per le Comunicazioni
Audiovisive una Relazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio
pubblico della concessionaria.
Art. 4
(Norme a tutela del pluralismo informativo)
1. Sono vietati la costituzione ed il mantenimento di posizioni lesive del
pluralismo informativo come definite nei commi successivi.
2. Realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che i
contenuti audiovisivi, in formato analogico o digitale, comunicati al pubblico
mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche
attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima, raggiungono nella
media annuale, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una
quota di audience nazionale pari al 35 per cento.
3. Si ritiene parimenti in posizione lesiva del pluralismo una impresa che,
anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima, raggiunga
nella diffusione di contenuti audiovisivi di cui al precedente comma,
attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una percentuale di
audience nazionale del 30 per cento, qualora tale impresa raggiunga una
percentuale di pubblico nazionale pari al 35 per cento in almeno uno ovvero
nel complesso dei mercati dei media affini, come definiti nel comma
successivo.
4. Ai sensi del comma precedente si considerano media affini: attività di
diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria
elettronica, anche per il tramite di Internet; diffusione di opere
cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
5. I limiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
6 Il Consiglio ogni tre anni rivede l'elencazione di cui al precedente comma
4 e, qualora lo reputi necessario, previo parere dell'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni nonché dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, presenta una Relazione al Parlamento contenente
proposte di modifica del suddetto elenco alla luce degli sviluppi tecnologici
e delle abitudini degli utenti finali, tenendo conto dei seguenti parametri:
a) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la formazione
delle opinioni, anche alla luce del contenuto informativo eventualmente
espresso e delle sue forme e modalità di comunicazione; b) capacità di
influenzare la cultura, le abitudini e gli stili di vita; c) costi e modalità
tecniche di accesso e fruizione di ciascun mezzo di comunicazione.
7. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentito il Consiglio,
affida ad uno o più soggetti privati la rilevazione della percentuale di
pubblico raggiunto attraverso i contenuti audiovisivi diffusi o trasmessi
mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, nonché dei contenuti
diffusi, trasmessi o distribuiti attraverso i media affini, tenendo presente
che tale soggetto dovrà:
- presentare una composizione societaria in base alla quale nessun soggetto
che svolga attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi
ovvero società concessionaria di pubblicità radiotelevisiva possa esercitare
il controllo, singolarmente o congiuntamente, anche attraverso soggetti
controllati o collegati alla medesima.
- adottare metodologie statistiche di rilevamento elaborate raccogliendo il
parere favorevole di almeno tre esperti di chiara fama in materia di scienze
statistiche e che contemplino il rilevamento degli ascolti tenendo in
considerazione tutti i mezzi di distribuzione e/o diffusione dei programmi
televisivi, su frequenze terrestri, via cavo o via satellite, nonché i media
affini, eventualmente attraverso apposite convenzioni con gli enti di
rilevazione al momento esistenti per questi ultimi;
- fornire tempestivamente al Consiglio e all'Autorità i dati da questi
ultimi richiesti;
- presentare una Relazione annuale da trasmettere al Parlamento, al Consiglio
e all'Autorità entro il 30 ottobre di ogni anno.
8. Si ritengono altresì in posizione lesiva del pluralismo:
a) le imprese titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o comunque
esercenti attività radiotelevisiva a qualsiasi titolo in ambito nazionale, le
quali anche attraverso soggetti controllati o collegati alle medesime,
raccolgano proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del
settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere
terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al precedente periodo
sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei
diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze
per televendite, e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti
pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze
delle agenzie di intermediazione;
b) le imprese che comunque detengano anche attraverso soggetti controllati o
collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della
radiotelevisione e dei media affini, come definiti nel presente articolo,
possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori
al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità,
spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con
soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta
televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal
mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie, dalla
diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del
pubblico; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali
quotidiani o periodici, fermo il rispetto dei limiti per singolo settore.
9. Qualora l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni accerti, anche a
seguito di segnalazione del Consiglio, che un'impresa si trovi in posizione
lesiva del pluralismo ai sensi dei commi 2, 3 e 8, interviene affinché tale
posizione venga sollecitamente rimossa, proponendo all'impresa di adottare
le seguenti misure: a) la rinuncia da parte dell'impresa a quote di
partecipazione in società ad essa attribuibili; ovvero, b) per quanto
concerne il comma 8, la riduzione della quota di proventi raccolti, nella
misura necessaria a non superare le soglie di cui ai suddetti commi.
10. Restano fermi i limiti al numero complessivo di programmi per ogni
soggetto di cui al comma 7 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 31
luglio 2005, n. 177.
11 I limiti di cui mal comma precedente si applicano altresì sino alla
completa attuazione del piano nazionale delle frequenze in tecnica digitale,
fermo restando che l'Autorità, con riferimento alla fase di transizione di
cui al presente comma, può stabilire, , un periodo nel quale i suddetti
limiti non vengono applicati, anche avendo riguardo alla fase sperimentale che
caratterizzi le diffusioni di tali programmi.
12. Fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in
tecnica digitale ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o
collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di
concessione o autorizzazione, non possono essere rilasciate concessioni o
autorizzazioni o comunque riconosciuti altri titoli legittimanti che
consentano di irradiare più del 20% delle reti televisive o radiofoniche in
tecnica analogica in ambito nazionale.
E' abrogato il comma 8 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 31 luglio
2005, n. 177.
13 Le reti in tecnica analogica eccedenti i limiti di cui al comma precedente
nonché i programmi in tecnica digitale che superino i limiti di cui ai
precedenti commi 10 e 11devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o
via cavo.
14. Resta fermo l'intervento sulle posizioni dominanti ai sensi della
normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della concorrenza,
nonché l'applicazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni degli obblighi specifici relativi agli operatori di rete e ai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica derivanti dal recepimento
nell'ordinamento italiano delle Direttive del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2002 in materia di comunicazioni elettroniche, come
successivamente modificate.
Art. 5
(Promozione dello sviluppo dei sistemi di diffusione
e distribuzione di contenuti audiovisivi digitali)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di sistemi di comunicazione di contenuti
audiovisivi in tecnica digitale, sono definiti gli incentivi all'acquisto e
alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie
italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione dei contenuti audiovisivi
digitali, in modo tale da consentire l'effettivo accesso a tali contenuti.
2. Tali incentivi sono subordinati alla circostanza che gli apparati
ricevitori-decodificatori consentano: a) l'accesso a qualsiasi rete di
comunicazione elettronica, via etere terrestre, via cavo o via satellite; b)
la fruibilità, mediante una interfaccia comune, delle diverse offerte di
programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei contenuti
audiovisivi digitali in chiaro; c) l'interattività; d) la contemporanea
presenza di più Guide Elettroniche dei Programmi.
Art. 6
(Licenze individuali per i fornitori di contenuti audiovisivi digitali)
1. La diffusione di contenuti audiovisivi in formato digitale, ivi inclusi
quelli ad accesso condizionato, su qualunque rete di comunicazione elettronica
è soggetta a licenza individuale rilasciata dall'Autorità nel rispetto
delle condizioni definite in un regolamento adottato da quest'ultima e
secondo procedure comparative ispirate ai principi di pubblicità e non
discriminazione.
2. Il soggetto operatore di rete che fornisca la capacità tecnologica
necessaria alla trasmissione o diffusione dei contenuti digitali è obbligato
a contrarre con il fornitore di contenuto titolare di licenza individuale che
gliene faccia legittima richiesta ai sensi del comma precedente.
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 7
(Verifica e riassetto del sistema frequenziale nazionale)
1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni dispone la cessazione dell'uso delle
frequenze che, previa verifica affidata ad un Comitato di esperti
indipendenti, ritiene non essere indispensabili ai soggetti esercenti
l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e
del bacino.
2. L'Autorità, con proprio regolamento, definisce i criteri di assegnazione
delle radiofrequenze di cui al comma precedente, di quelle eventualmente
liberate ai sensi del comma 13 dell'articolo 4, nonché di quelle delle
emittenti nazionali o locali la validità delle concessioni o autorizzazioni
delle quali non sia stata prolungata ai sensi dell'art. 23, c. 1, d.lgs. n.
177/2005. L'Autorità definisce tali criteri per l'assegnazione tenendo
conto del seguente ordine di priorità:
a) soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda che hanno
ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica analogica, fino al raggiungimento dell'irradiazione del
segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80% del territorio e
tutti i capoluoghi di provincia;
b) soggetti non già esercenti attività radiotelevisiva a qualunque titolo al
momento della suddetta assegnazione che ne facciano richiesta per la
realizzazione di reti per la trasmissione in tecnica digitale su frequenze
terrestri, sino al raggiungimento da parte di almeno un nuovo operatore di un
grado di copertura della popolazione superiore al 50 per cento; nonché, in
via subordinata, alle emittenti esistenti che diffondono in tecnica digitale
in ambito nazionale e locale che abbiano un grado di copertura della
popolazione inferiore al 50 per cento;
c) destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito
nazionale e locale in tecnica analogica che abbiano un grado di copertura
della popolazione inferiore al 90 per cento.
3. All'esito della suddetta procedura da parte dell'Autorità, il
Ministero delle comunicazioni provvede alla riassegnazione delle frequenze
secondo quanto nella medesima indicato, nonché eventualmente ad una revisione
del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine dell'utilizzo
delle risorse frequenziali di conseguenza resesi disponibili per servizi
diversi dalla radiodiffusione.
Art. 8
(Trasferimento di impianti e rami di azienda)
1. A partire dalla data di approvazione della presente legge, ai fini della
realizzazione delle reti televisive digitali, sono consentiti i trasferimenti
di impianti o rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente
l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, nonché tra questi
ultimi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione,
autorizzazione o comunque altro titolo legittimante l'emittenza televisiva
su frequenze terrestri in tecnica analogia o digitale, a condizione che tali
ultimi soggetti presentino domanda di autorizzazione alla sperimentazione o di
licenza o autorizzazione all'attività di operatore di rete in tecnica
digitale nei 60 giorni successivi al primo atto di acquisizione
2 Sino alla data di completa attuazione del piano nazionale delle frequenze in
tecnica digitale, il trasferimento di impianti o rami di azienda sono altresì
consentiti per la realizzazione di reti televisive in tecnica analogica ai
sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 31 luglio
2005, n. 177.
3. I trasferimenti di impianti o rami d'azienda di cui ai commi precedenti
dovranno avvenire secondo la seguente procedura: il soggetto che intenda
cedere impianti o rami d'azienda presenta all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni un piano dettagliato con la descrizione degli impianti
oggetto di alienazione e delle frequenze di emissione utilizzate dai medesimi,
allegando una certificazione relativa alla qualità dell'illuminazione del
bacino coperto da ciascun impianto. L'Autorità, previa consultazione
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche avvalendosi di
un advisor di riconosciuta indipendenza, fissa i criteri, le modalità ed il
prezzo base della gara per la cessione dei suddetti impianti o rami. La gara
è espletata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La stessa
Autorità trasferisce il ricavato della gara ai soggetti alienanti, al netto
delle spese per l'espletamento della stessa.
4 Ai fini della gara per la cessione dei suddetti impianti o rami di azienda
costituisce titolo preferenziale la dichiarazione da parte del soggetto
offerente di rientrare fra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 27 del
Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177ed, in subordine, di rientrare fra i
soggetti di cui al comma 1 del dell'articolo 27 del medesimo Decreto
Legislativo.
5 In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 del Decreto
Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il periodo di validità delle concessioni
dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 27 del suddetto Decreto
Legislativo è prolungato, previa domanda al Ministero da parte dei soggetti
interessati da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sino alla data di competa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle
frequenze in tecnica digitale.
Art. 9
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme in essa contenute.
Art. 10
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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