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 Fonti normative e documenti

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

Atti e documenti in forma elettronica

(Schema di disegno di legge pubblicato il 18 settembre 1996)

ART. 1) - Della forma scritta.

Ogni atto e documento, con qualsiasi procedimento ed a qualsiasi fine emanato o prodotto, contenuto in originale o in copia su uno dei supporti informatici a tecnologia avanzata individuati ai sensi del successivo art. 2, ovvero trasmesso per via telematica ai sensi del successivo art. 4, ed intelligibile mediante l'uso di programmi per elaboratore elettronico, ha l'efficacia probatoria del corrispondente documento cartaceo se è stato redatto con le caratteristiche previste dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli originali degli atti pubblici notarili.

ART. 2) - Regolamento di attuazione

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà emanarsi, a cura del Governo della Repubblica, su proposta della Autorità per l'Informatica nella p.A. e sentito il Consiglio Superiore delle Autorità di Certificazione di cui al successivo art. 11, apposito Regolamento di attuazione per l'individuazione dei supporti informatici a tecnologia avanzata di cui al superiore primo comma e per quant'altro ad esso Regolamento rinviato in seno alla presente legge.

ART. 3) - Documento elettronico

Ai fini della presente legge si intende per "documento elettronico" qualsiasi atto, documento o copia di essi avente i requisiti di cui al superiore art. 1.
I documenti elettronici sono esenti, in modo assoluto, da imposte di bollo e T.C.G.
La riproduzione dei documenti elettronici su supporto cartaceo comporta l'applicazione delle normali imposte di bollo e T.C.G. ove dovute in relazione alla natura degli stessi.

CHIAVI ASIMMETRICHE DI CODIFICAZIONE

ART. 4) - Emanazione e trasmissione di atti codificati

E' consentita la emanazione e/o la trasmissione per via telematica di documenti elettronici, siano essi direttamente intelligibili ovvero previamente codificati e resi intelligibili al solo destinatario mediante codificazione con sistema di criptazione a chiavi asimmetriche scelto tra quelli riconosciuti idonei dal Consiglio Superiore delle Autorità di Certificazione di cui al successivo art. 12 su parere conforme della A.I.P.A.

ART. 5) - Adempimenti preliminari

Ciascun utilizzatore di sistemi di codificazione con criptazione a chiavi asimmetriche deve provvedersi, nei modi e nei termini di cui alla presente legge ed al conseguente Regolamento di attuazione, di due chiavi asimmetriche di criptazione, delle quali una da rendere pubblica e l'altra da conservare segreta a proprie cure e responsabilità.

ART. 6) - Responsabilità

Il legittimo titolare e detentore di chiave segreta di criptazione risponde dell'uso della stessa in base a princìpi di responsabilità oggettiva, salvi il maggior danno per i terzi, l'applicazione di norme di carattere penale e quant'altro stabilito in seno alla presente legge ed all'emanando Regolamento.

Chiunque ceda o faccia conoscere a terzi la propria chiave segreta di criptazione è punito con ...............
Chiunque, non essendone legittimo titolare, faccia uso, anche per una sola volta, di chiave segreta di criptazione altrui, è punito con ............
Entrambi i reati di cui ai superiori 2^ e 3^ comma sono perseguibili d'ufficio.

I seguenti due commi possono anche omettersi - quanto in essi specificato e' già insito nel concetto di chiave RSA:
Il documento elettronico viene reso intelligibile al solo destinatario se codificato con adeguati mezzi informatici e/o a tecnologia avanzata ed utilizzando la chiave pubblica di criptazione del destinatario medesimo.
Il destinatario provvederà a rendere intelligibile il documento elettronico come sopra codificato, utilizzando a tal fine la propria chiave segreta di criptazione e con procedimento inverso a quello utilizzato dal mittente.

CONTRASSEGNO ELETTRONICO (o FIRMA DIGITALE)

ART. 7) - Contrassegno elettronico

A ciascun documento elettronico o a un gruppo di documenti elettronici può essere associato un "Contrassegno elettronico", identificativo della persona o ente dal quale il documento è stato emanato o prodotto.
Il Regolamento di cui all'art. 2 definirà gli elementi che il contrassegno elettronico deve contenere, in modo che ciascun contrassegno possa essere riferito in maniera unica e inequivocabile ad un solo soggetto ed al documento o insieme di documenti cui è apposto.
In particolare il citato regolamento indicherà le altre misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire la sicurezza del contenuto documentale e la tutela della riservatezza delle persone e degli enti interessati.
Nei modi e con le tecniche che verranno definiti in seno all'emanando Regolamento, dal contrassegno elettronico dovranno sempre potersi rilevare:
per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e la data di nascita, domicilio e codice fiscale
per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, sede del soggetto o ente titolare, codice fiscale; cognome, nome, luogo e data di nascita e rapporto funzionale o di rappresentanza della persona fisica consegnataria
la data di sua generazione a cura della competente Autorità di certificazione
il periodo iniziale e finale di sua validità
l'orario di apposizione al documento o al gruppo di documenti cui si riferisce
l'eventuale certificazione di sua validità, a norma della presente legge.
Col medesimo Regolamento potranno stabilirsi ulteriori e diversi elementi, da stabilirsi anche di volta in volta con riguardo alla persona o all'Ente emanante ed alla natura dei documenti elettronici, codificati con le anzidette modalità ed utilizzando la chiave segreta del sottoscrittore.

Il Contrassegno elettronico deve sempre essere presente in tutti gli atti e documenti elettronici della p.A., a norma dello art. 3 D. Leg.vo n. 39/93, del Regolamento di attuazione della presente legge ed ogni altra norma conseguente.

ART. 8) - Sottoscrizione con contrassegno elettronico

L'applicazione del contrassegno elettronico equivale alla sottoscrizione, prevista per gli atti e documenti a forma scritta su supporto cartaceo, del documento elettronico cui esso è apposto.

Il documento elettronico sottoscritto con contrassegno elettronico è opponibile al suo sottoscrittore, tranne che quest'ultimo non dimostri di aver segnalato alla Autorità' Certificatrice, in un momento anteriore a quello della sottoscrizione, l'avvenuto uso fraudolento o l'avvenuta sottrazione o alterazione della propria chiave segreta di criptazione.

L'uso di contrassegno elettronico revocato equivale a mancata sottoscrizione, tranne che il suo titolare non ne confermi nel caso specifico l'autenticità e validità, fatti salvi i diritti dei terzi ed eventuali ipotesi di reato.

DELLA CONTRATTAZIONE CON MEZZI ELETTRONICI

ART. 9) - Ricezione del documento

Il documento elettronico si intende pervenuto al destinatario nel domicilio da questi dichiarato alla competente Autorità di cui all'art.11 risultante dal certificato rilasciato al richiedente dall'Autorità emittente e pubblicato nell'elenco delle chiavi pubbliche di cui agli articoli 25 e segg. della presente legge.


ART. 10) - Momento di conclusione del contratto

La data e l'ora, sia di spedizione sia di ricezione, del documento elettronico redatto con le caratteristiche di cui alla presente legge ed al suo regolamento di attuazione sono opponibili alla controparte ed ai terzi, tranne prova contraria, ove per la trasmissione si sia fatto uso di sistema informatico preposto alla generazione ed all'invio di una attestazione automatica di avvenute trasmissione e ricezione, avente i requisiti di idoneità individuati dal Regolamento di attuazione e periodicamente certificato idoneo dal C.S.A.C. - Consiglio Superiore delle Autorità di Certificazione, di cui al successivo art. 11, nei modi e termini di cui al Regolamento medesimo.

AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

ART. 11) - Certificazione delle chiavi

Ai fini della presente legge, per "certificazione delle chiavi" deve intendersi il risultato della procedura di elaborazione informatica applicata alle chiavi di criptazione assegnate agli utenti, posta in essere da una Autorità di Certificazione e rilevabile dai programmi per elaboratore elettronico di decodifica, mediante il quale essa Autorità nei modi da stabilirsi in seno all'emanando Regolamento garantisce pubblicamente la unicità ed univocità delle chiavi stesse, la loro appartenenza al soggetto o ente ivi indicato, il periodo temporale all'interno del quale esse possono essere validamente e legittimamente utilizzate.

ART. 12) - Il Consiglio Superiore delle Autorità di Certificazione

Il Governo della Repubblica è delegato per la creazione e regolamentazione delle seguenti istituzioni la cui attività si svolgerà nell'ambito e con gli strumenti tecnologici della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione:

il Consiglio Superiore delle Autorità di Certificazione
l'Autorità Amministrativa di Certificazione
l'Autorità Notarile di Certificazione
il Registro Unico delle chiavi pubbliche di criptazione
gli Archivi delle chiavi di criptazione

ART. 13) - Compiti del Consiglio Superiore delle Autorità di Certificazione - C.S.A.C.

A comporre il C.S.A.C. verranno chiamati i membri della A.A.C. e della A.N.C. di cui ai successivi artt. 14 e 17, quali membri di diritto, nonché un Presidente di nomina elettiva.

Tra i compiti del C.S.A.C., fatti salvi ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal Regolamento di cui al superiore art. 2 e dalla legge istitutiva degli stessi, dovranno prevedersi:

coordinamento della attività della A.A.C. e della A.N.C.
generazione, gestione, certificazione e conservazione in copia delle chiavi di crittografia della Autorità Amministrativa di Certificazione e della Autorità Notarile di Certificazione
generazione, gestione, certificazione e conservazione in copia delle chiavi di crittografia del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, dei Ministri di Stato, del Presidente della Corte Costituzionale,
certificazione delle chiavi di criptazione attribuite dalla A.A.C. ai rappresentanti istituzionali delle singole p.A.
certificazione delle chiavi di criptazione attribuite dalla A.N.C. ai notai
in collaborazione con l'AIPA: osservatorio sulle problematiche giuridiche, tecniche ed amministrative connesse alla crittografia, al contrassegno digitale, al commercio in forma elettronica
in collaborazione con l'AIPA: certificazione di idoneità dei programmi e dispositivi per elaboratore elettronico e/o a tecnologia avanzata da utilizzarsi per la crittografia, il contrassegno digitale, il commercio in forma elettronica e relativi supporti informatici
coordinamento tra le autorità italiane di certificazione ed omologhe istituzioni estere.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 14) - La Autorità Amministrativa di Certificazione (A.A.C.)

Con il provvedimento di cui al superiore art. 12 dovrà procedersi alla nomina di una Autorità Amministrativa di Certificazione (A.A.C.), definendone composizione e competenze.

ART. 15) - Compiti della Autorità Amministrativa di Certificazione

Tra i compiti precipui della A.A.C., e salvo diversi ulteriori compiti alla stessa assegnati in seno al Regolamento di cui al superiore art. 2, dovranno prevedersi:

generazione, conservazione, certificazione e pubblicazione delle chiavi di criptazione per tutti gli Organi, Uffici, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti della p.A.
controllo e supervisione della attività delle Autorità Intermedie di Certificazione di cui al successivo art. 14
formazione, tenuta e pubblicazione in forma telematica dell'Albo pubblico delle Autorità Intermedie di Certificazione.

ART. 16) - Autorità Intermedie di Certificazione

Limitatamente al settore della pubblica Amministrazione, e con le modalità da definirsi nel provvedimento di cui al precedente art. 12, potranno istituirsi Autorità Intermedie di Certificazione (A.I.C.), composte ciascuna da più membri, uno dei quali in funzioni di Presidente, nominati con provvedimento del legale rappresentante della Amministrazione interessata.

Salvo diversa ulteriore disposizione di cui all'emanando Regolamento di attuazione, ciascuna Autorità Intermedia di Certificazione rappresenterà l'Amministrazione di appartenenza innanzi l'Autorità Amministrativa di Certificazione per la generazione, conservazione e gestione delle chiavi di crittografia.

Per motivi di ordine pubblico, riservatezza derivante dalle funzioni, sicurezza e tutela dell'economia nazionale, l'emanando Regolamento potrà ad alcune di esse attribuire la facoltà di generare, conservare e gestire le chiavi di crittografia di singole Amministrazioni o rami di Amministrazioni, ma con l'obbligo di depositarne copia presso l'Autorità Amministrativa di Certificazione.

N.B.: a questo punto, direttamente o mediante rinvio al Regolamento, deve inserirsi la proposta contenuta nello studio di fattibilità A.I.P.A. di obbligare tutte le amministrazioni pubbliche a contrarre apposita convenzione.

PRIVATI

ART. 17) - Istituzione della Autorità Notarile di Certificazione

Col medesimo provvedimento di cui al superiore art. 12, il Governo della Repubblica è delegato per la istituzione della Autorità Notarile di Certificazione (A.N.C.), composta da più notai, alla quale affidare i compiti di cui al successivo art. 18.

ART. 18) - Compiti della Autorità Notarile di Certificazione

Tra i compiti precipui della A.N.C., e salvo diverso ulteriore disposto del Regolamento di attuazione di cui al superiore art. 2, dovranno prevedersi :

generazione, conservazione, certificazione e pubblicazione delle chiavi di criptazione per tutti i soggetti che ne facciano richiesta, ad eccezione di quelli per i quali sono competenti il C.S.A.C. e la A.A.C.
controllo e supervisione della attività delle Autorità Private di Certificazione (A.P.C.)
formazione, tenuta e pubblicazione in forma telematica dell'Albo pubblico delle Autorità Private di Certificazione.

ART. 19) - Generazione di chiavi di criptazione a cura della A.N.C.

Chiunque vi abbia interesse potrà, sostenendone il costo, richiedere alla A.N.C. il rilascio di una o più coppie di chiavi asimmetriche di criptazione.

Tale richiesta potrà avvenire soltanto per tramite di notaio, previo accertamento della identità personale del richiedente e con gli accorgimenti anche tecnici di segretezza e riservatezza che verranno individuati con l'emanando Regolamento.

Le chiavi cosi' richieste possono essere generate soltanto se il richiedente espressamente abbia consentito alla pubblicazione dei propri dati personali in seno al registro di cui al successivo art. 25.

ART. 20) - Autorità Private di Certificazione (A.P.C.)

Soggetti di diritto privato costituti in forma di società di capitale, associazione riconosciuta, consorzio con rappresentanza esterna o società cooperativa, aventi adeguati requisiti tecnici e professionali da stabilirsi con l'emanando Regolamento potranno, per atto scritto certificato autentico, assumere la rappresentanza dei propri soci o aderenti innanzi la A.N.C., ma sempre per il tramite di notaio, per la generazione, gestione e conservazione delle chiavi di criptazione dei propri rappresentati.

Le parti possono convenire di richiedere la generazione, gestione e conservazione delle chiavi di criptazione alle A.P.C. dalle parti stesse indicate, purché iscritte all'Albo pubblico delle A.P.C. da tenersi presso l'A.N.C.

Copia delle chiavi generate dalle A.P.C. per conto dei propri rappresentati dovrà essere tempestivamente depositata presso l'A.N.C., sia per via telematica il giorno stesso della generazione, sia su supporto cartaceo entro i successivi tre giorni, e ciò con le modalità ed unitamente agli ulteriori altri elementi che verranno indicati in seno all'emanando Regolamento

I documenti elettronici sono equiparati, agli effetti sostanziali e processuali, alla scrittura privata soltanto se muniti di contrassegno elettronico certificato valido da una delle Autorità di cui alla presente legge, o non disconosciuti.

ART. 21) - Autenticazione della sottoscrizione con contrassegno elettronico.

Ai fini dello art. 2703 codice civile, per sottoscrizione si intende anche la apposizione, su documento elettronico, del contrassegno elettronico munito di certificazione della A.A.C. o della A.N.C.

Il disposto del 2^ comma stesso art. 2703 c.c. continua ad applicarsi ai soli fini di sottoscrizione ed autenticazione su documento cartaceo.

In caso di documento elettronico, e laddove richiesta dalla legge o dalle parti, l'autenticazione consiste nella attestazione da parte del pubblico ufficiale che il contrassegno elettronico :

è stato apposto in sua presenza mediante utilizzazione di chiave segreta di criptazione personalmente inserita dal sottoscrittore;
che la corrispondente chiave pubblica è a quel momento inclusa nel Registro delle Chiavi Pubbliche di Criptazione a nome della persona o ente sottoscrittore ;
che tale chiave pubblica è certificata dalla A.N.C. o dalla A.A.C. e non risulta revocata, annullata o comunque dichiarata non utilizzabile.
Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive, nonché la legalita' e ricevibilita' del documento sottoscritto, nel rispetto della vigente normativa notarile.

Egli deve altresì attestare l'orario ed il luogo di sottoscrizione.

La sottoscrizione del pubblico ufficiale su documento elettronico avviene mediante apposizione del proprio contrassegno elettronico, munito di certificazione della A.N.C. e del C.S.A.C e previo accertamento che il documento sottoscritto risponda alla volontà della parte e non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 28 n.1 legge notarile vigente.

NORME COMUNI

ART. 22) - Degli atti amministrativi

Il primo comma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 e' sostituito dal seguente :
"Tutti gli atti, i provvedimenti, i procedimenti ed i documenti in genere, in qualsiasi stato e grado formulati e posti in essere dalle pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti con l'ausilio di sistemi informativi automatizzati e conservati su supporto informatico o altro supporto a tecnologia avanzata avente caratteristiche di non riscrivibilità ed inalterabilità nel tempo."

Nel secondo comma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, le parole "dall'indicazione a stampa" sono sostituite dalle parole "dal contrassegno elettronico".

ART. 23) - Delle copie

Le copie di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, in essi compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, comunque formati o riprodotti in forma di documento elettronico, spedite dai pubblici depositari autorizzati e dai pubblici ufficiali di cui agli art. 2714 e 2715 codice civile, hanno la stessa efficacia delle copie realizzate su supporto cartaceo se munite del contrassegno elettronico, certificato autentico dalla A.N.C. e dal C.S.A.C., di colui che le spedisce.

Esse sono in modo assoluto esenti da imposte di bollo e T.C.G.
La riproduzione dei documenti elettronici su supporto cartaceo comporta l'applicazione delle normali imposte di bollo e T.C.G. ove dovute in relazione alla natura degli stessi.

In seno all'emanando Regolamento verranno individuate e dettate le opportune norme:

per la formazione, diffusione, vidimazione, certificazione di autenticità, emanazione in genere, trasmissione e conservazione su supporto informatico a tecnologia avanzata di libri, repertori anche notarili, registri pubblici e privati,
per la riproduzione totale o parziale degli stessi su supporto cartaceo e la relativa certificazione di autenticità o conformità ad opera dei notai e degli altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati.

Art. 24) - Costi a carico degli utenti

Avuto riguardo alle minori spese sostenute dalla p.A. in dipendenza della realizzazione della Rete Unitaria della p.A., o anche al solo fine di incentivare l'utilizzazione della Rete Unitaria da parte del pubblico degli utenti e consumatori, il Governo della Repubblica è autorizzato ed emanare, con dovuta gradualità e sentita l'A.I.P.A., più provvedimenti mediante i quali regolamentare l'accesso gratuito alle informazioni contenute negli archivi informatici di volta in volta individuati.
Particolari condizioni di vantaggio anche tariffario dovranno essere di volta in volta stabilite in favore di quanti operano quali fornitori di informazioni nei riguardi dei medesimi archivi.

REGISTRO DELLE CHIAVI PUBBLICHE

ART. 25) - Registro Unico delle chiavi pubbliche

E' istituito presso l'A.I.P.A. il Registro Unico delle chiavi pubbliche di codifica, consultabile in forma telematica e gratuitamente da chiunque vi abbia interesse.

Nell'emanando Regolamento verranno dettate adeguate norme per l'impianto, l'aggiornamento, l'uso e la diffusione dei dati contenuti nel Registro, nel rispetto di quanto stabilito al seguente art. 26.

ART. 26) - Contenuti e gestione del registro delle chiavi pubbliche di codifica.

All' A.I.P.A. compete la gestione tecnica del Registro, senza facoltà di apportare modifiche o aggiornamenti alle basi di dati in esso contenute, provvedendo allo acquisto, produzione, gestione ed aggiornamento dei programmi per elaboratore elettronico e dei collegamenti telematici occorrenti per la realizzazione, la gestione, l'aggiornamento e la consultazione del Registro stesso.

L'accesso in scrittura al Registro è consentito soltanto :
al C.S.C.A.
alla A.A.C.
alla A.N.C.
e ciascuno soltanto per la gestione e l'aggiornamento delle chiavi pubbliche e delle informazioni di propria competenza.

Al pubblico degli utenti deve essere consentita facilità di ricerca, da ottenersi mediante l'uso di motori di ricerca flessibili e dal funzionamento facilmente intuibile.

I dati debbono essere organizzati, oltre che alfabeticamente, per codice fiscale, ente, domicilio, identificativo di chiave (Public Key Id), con indicazione dei programmi di codificazione utilizzati dal rispettivo titolare.

All'interno del Registro è istituito l'Albo pubblico telematico delle Autorità Intermedie e Private di Certificazione.

Nel Registro deve essere sempre disponibile e consultabile, con facilità di ricerca, una lista unica o suddivisa in più sezioni con indicazione delle chiavi alterate, revocate, smarrite o per le quali sia stato accertato o denunciato un uso fraudolento.

Per motivi di ordine pubblico, economia nazionale, tutela del mercato, possono istituirsi una o più sezioni del Registro consultabile soltanto da uno o più gruppi di utenti.

ARCHIVIO DELLE CHIAVI

ART. 27) - Archivi delle Chiavi

Presso ciascuna delle Autorità di cui ai superiori articoli 10, 12 e 15, è istituito un Archivio delle Chiavi, da utilizzare per la generazione, conservazione e gestione delle chiavi private e pubbliche di competenza.

In seno allo emanando Regolamento verranno dettate adeguate norme per la formazione, realizzazione, gestione ed aggiornamento dei singoli Archivi delle Chiavi, con particolare riguardo alla sicurezza degli accessi, duplicazione e conservazione dei dati.

ART. 28) - Notificazioni

Possono essere effettuate per via telematica, dai pubblici ufficiali a ciò autorizzati, notificazioni e comunicazioni a soggetti muniti di chiave pubblica certificata ai sensi della presente legge dalla A.A.C. o dalla A.N.C., secondo le modalità da stabilirsi nel ripetuto Regolamento.
L'attestazione munita di contrassegno elettronico del pubblico ufficiale che ha eseguito la notificazione o comunicazione fa piena prova tra le parti e di fronte ai terzi, fino a querela di falso.

ART. 29) - Libri di commercio

I libri e le scritture di cui al D.P.R. 26.10.1972 N. 633, al D.P.R. 29.9.1973 n. 600 ed all'art. 7/bis della legge 8 agosto 1994 n. 489 possono essere redatti e conservati, anziché su supporto cartaceo, su supporti di memorizzazione a tecnologia avanzata, non modificabili né riscrivibili, le cui caratteristiche saranno individuate dal Regolamento di Attuazione della presente legge.
In seno al medesimo Regolamento verranno dettate, ove necessario, opportune norme in tema di vidimazione iniziale o periodica dei supporti di cui al comma precedente.