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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera n. 467/00/CONS
Disposizioni in materia di autorizzazioni generali
(G.U. n. 184, 8 agosto 2000, serie generale)

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 18 luglio 2000, in particolare nella prosecuzione del 19 luglio 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni e integrazioni

VISTA la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni;

VISTO il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675 relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante l'attuazione della direttiva 94/46/CE, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE, nella parte relativa alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

VISTA la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità, così come estesa con decisione 1215/00/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 maggio 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997, relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, così come modificato con la propria delibera n. 217 del 22 settembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1999, n.247;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 1998, riguardante la modificazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1997 relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, relativo alla determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni;

VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 25;

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998 n 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della Direttiva 97/66/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica";

VISTA la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

VISTA la decisione ERC/DEC (00) 03, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "Satellite Interactive Terminals" (SIT);

VISTA la decisione ERC/DEC (00) 04, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "Satellite User Terminals" (SUT);

VISTA la decisione ERC/DEC (00) 05, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "Very Small Aperture Terminal" (VSAT);

VISTA la decisione ERC/DEC (99) 26, 29 novembre 1999, relativa all'esenzione dal rilascio di licenza individuale per terminali solo riceventi via satellite, cosiddetti "Receive Only Earth Station"(ROES);

VISTA la comunicazione della Commissione europea "Verso un quadro nuovo per l'infrastruttura delle telecomunicazioni e i servizi correlati - Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni" (COM (1999) 539);

VISTO il documento di lavoro della Commissione europea in materia di autorizzazione delle reti e servizi di comunicazioni del 27 aprile 2000;

VISTA la propria delibera n. 410 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio di licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2000, n. 10, così come modificata dalla propria delibera n. 367 del 14 giugno 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2000, n. 147 ;

VISTA la propria delibera n. 388 del 21 giugno 2000, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2000, n.149;

VISTO quanto disposto dall'articolo 6, comma 30, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, secondo il quale "le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione";

CONSIDERATA la necessità di adeguare le predette condizioni di esercizio dei servizi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di comunicazioni, uniformandone i diversi contenuti;

CONSIDERATA l'opportunità di adeguare il quadro normativo dei servizi via satellite all'evoluzione tecnologica e alla normativa comunitaria del settore, con particolare riferimento alle decisioni del Comitato europeo delle radio comunicazioni (ERC), che prevedono una sostanziale semplificazione delle procedure di autorizzazione per le stazioni terrene di modeste dimensioni, quali i terminali d'utente di una rete di comunicazione via satellite;

CONSIDERATO che la costante evoluzione dell'offerta di servizi di telecomunicazioni su tutte le reti rende necessaria una normativa adeguata a tale evoluzione tecnologica e commerciale;

CONSIDERATO che la categoria generale dei servizi di telecomunicazioni si riferisce a numerose tipologie di servizi, quali la trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito - nella quale rientrano, ad esempio, i servizi Internet, offerti su reti fisse e mobili, e i servizi a valore aggiunto, che si avvalgono di collegamenti diretti della rete pubblica - nonché la semplice rivendita di capacità e la telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

CONSIDERATO che è richiesta una licenza individuale nel caso di imposizione di "obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni", ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. f), del D.P.R. 318/97;

CONSIDERATO che, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina in materia di contributi, in ottemperanza a quanto disposto a livello comunitario, si applicano i vigenti decreti ministeriali che determinano i contributi a carico dei soggetti licenziatari e autorizzati;

CONSIDERATI i risultati della consultazione pubblica, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2000, n. 48, ai sensi della delibera n. 278/99;

DELIBERA

Articolo 1 - Definizioni

  1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

    1. "regolamento", il provvedimento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

    2. "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

    3. "autorizzazione generale", un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso;

    4. "licenza individuale", un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad una impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità;

    5. "gruppo chiuso di utenti", una pluralità di soggetti che risultino legati fra loro da uno stabile interesse professionale comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione connesse direttamente al predetto interesse;

    6. "servizi di rete via satellite", servizi che consistono nell'impianto ed esercizio di reti di stazioni terrene e/o terminali per collegamenti via satellite al fine di realizzare radiocomunicazioni con il segmento spaziale;

    7. "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;

    8. "VSAT" (Very Small Aperture Terminal) terminale satellitare bidirezionale (ricevente e trasmittente) per le trasmissioni dati, video e voce (a esclusione dei terminali portatili per la telefonia vocale );

    9. "ROES" (Receive Only Earth Station), terminale per ricezione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC(99)26;

    10. "SNG" (Satellite News Gathering), servizio espletato mediante una stazione terrena trasportabile utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;

    11. "S-PCS" (Satellite Personal Communication Services), servizi di comunicazione personale via satellite, compresa la telefonia vocale, offerti al pubblico;

    12. "banda protetta", la banda 14.0 -14.25 GHz (collegamento ascendente via satellite) e 12.5 -12.75 GHz (collegamento discendente via satellite), nonché la banda19,7 GHz - 20,2 GHz (collegamento discendente via satellite) e 29,5 GHz - 30 GHz (collegamento ascendente via satellite);

    13. "SIT" (Satellite Interactive Terminal) terminale per ricetrasmissione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC (00) 03;

    14. "SUT" (Satellite User Terminal) terminale per ricetrasmissione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC (00) 04;

    15. "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di rete per comunicare con un altro punto terminale;

    16. "semplice rivendita di capacità", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata;

  2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento.

Articolo 2 - Oggetto ed ambito di applicazione

  1. La presente disciplina si applica:

    1. ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 22, lett. e) e f) del regolamento, diversi dalla telefonia vocale e dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze;

    2. ai servizi via satellite espletati nell'ambito della banda protetta.

  2. Tutti gli altri servizi via satellite, inclusi i servizi S-PCS, restano assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, fino ad un successivo provvedimento ovvero alla modifica del D.M. 25 novembre 1997, relativo alla procedura di rilascio delle licenze individuali.

  3. La presente delibera stabilisce le condizioni di autorizzazione generale sulla base dell'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento, e individua all'art. 3, comma 2, i casi in cui un soggetto che intenda offrire un servizio di telecomunicazioni sulla base di una autorizzazione generale possa avviare il servizio stesso contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

  4. Le domande di autorizzazione relative ai servizi diversi da quelli di cui al successivo art. 3, comma 2, si intendono accolte ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n.241, qualora l'Autorità non comunichi un provvedimento negativo motivato entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione.

Articolo 3 - Regime di autorizzazione generale

  1. Il soggetto, che intenda offrire uno dei servizi individuati dalla presente delibera, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, nei settori disciplinati dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare all'Autorità una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 5.

  2. Tale dichiarazione deve attenersi a quanto indicato:

    1. nell'allegato A, nel caso in cui il soggetto intenda offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche;

    2. nell'allegato B, nel caso in cui il soggetto intenda espletare un servizio di comunicazione via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

    3. nell'allegato C, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di comunicazione via satellite SNG;

    4. nell'allegato D, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

    5. nell'allegato E, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite di tipo SNG;

  3. I soggetti che intendano offrire al pubblico i seguenti servizi di telecomunicazioni possono avviare il servizio contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. f) del regolamento:

    • trasmissione dati a commutazione di pacchetto e/o di circuito;

    • semplice rivendita di capacità;

    • telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

    • servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG;

    • servizi di comunicazione via satellite espletati tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

  4. Gli operatori autorizzati sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'art. 22 del d.m. 28 dicembre 1995, sino all'istituzione presso l'Autorità del registro unico degli operatori di comunicazione, previsto dall'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 5), della legge 249/97.

Articolo 4 - Disposizioni sanzionatorie - conciliazione e risoluzione delle controversie

  1. In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento e all'articolo 25 della legge n. 128 del 24 aprile 1998.

  2. Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie sono disciplinate dall'art. 18 del regolamento.

Articolo 5 - Condizioni per le autorizzazioni generali

  1. I soggetti che offrono al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, devono soddisfare i seguenti obblighi, ove applicabili in funzione della tipologia del servizio richiesto:

    1. il rispetto delle esigenze fondamentali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati;

    2. il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento;

    3. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed ai fini statistici;

    4. l'uso effettivo della capacità di numerazione;

    5. l'utilizzo di apparati di rete e di apparecchiature terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di omologazione, di approvazione, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;

    6. il pagamento dei contributi di cui all'articolo 7;

    7. la fornitura di fatture dettagliate e documentate;

    8. la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;

    9. l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;

    10. la fornitura gratuita dei servizi di emergenza;

    11. la collaborazione tempestiva alle competenti Autorità giudiziarie ai fini della tutela della sicurezza delle comunicazioni e le necessarie prestazioni a fronte di richieste di documentazione e di intercettazioni legali, anche mediante sistemi informatici e telematici, secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle comunicazioni citata in premessa, dal regolamento, dall'articolo 266 bis c.p.p., nonché da successive disposizioni in materia.

  2. I soggetti che offrono servizi di telecomunicazioni al pubblico in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, compresi fax, elaboratori dotati di modem o altrimenti connessi a reti informatiche, oltre a soddisfare agli obblighi di cui al comma 1, sono tenuti a:

    • consentire l'identificazione certa degli utenti che fanno uso di detti terminali per l'invio di posta elettronica;

    • indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;

    • curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuoriservizio" dell'apparecchiatura terminale;

    • rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili.

  3. I soggetti autorizzati che offrono servizi di comunicazioni via satellite tramite l'utilizzo di terminali di tipo SIT o SUT, o VSAT con caratteristiche conformi alle Decisioni ERC/DEC/(00) 03, ERC/DEC/(00) 04, ERC/DEC/(00) 05, devono garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 per tutti i terminali installati sul territorio nazionale. A tal fine curano la tenuta di un registro contenente almeno le seguenti informazioni:

    • generalità del cliente presso il quale il terminale è installato

    • ubicazione del terminale

    • nome del costruttore

    • modello e numero di serie del terminale

Articolo 6 - Documentazione a corredo della dichiarazione

  1. Il soggetto richiedente deve allegare alla dichiarazione la seguente documentazione:

    • se avente sede in ambito nazionale:

      1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

      2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

    • se avente sede in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:

      1. certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura contenente le seguenti informazioni: denominazione della società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il Consiglio d'amministrazione, oggetto sociale;

      2. certificato equipollente a quello di cui al precedente punto b) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

        Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni in conformità al presente provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, può presentare una nuova dichiarazione facendo riferimento alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità, salvo integrazioni giustificate da eventuali mutamenti nel frattempo intervenuti.

        Ove vengano presentate da uno stesso richiedente più domande di autorizzazione, la documentazione di cui alle lett. a) e b) può essere prodotta in originale unico.

        I soggetti che intendono offrire servizi di comunicazioni via satellite, oltre a produrre la documentazione di cui al presente comma, sono tenuti a indicare, per l'impiego delle stazioni satellitari, gli estremi del titolo abilitativo al servizio di rete rilasciato dall'autorità competente del Paese in cui tale titolo è stato rilasciato.

  2. I soggetti che intendono offrire servizi di rete via satellite mediante terminali VSAT, ovvero SIT e SUT, operanti nelle bande protette, oltre a produrre la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti a presentare:

    1. copia dell'atto di accordo intervenuto o autorizzazione dell'operatore di rete satellitare, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze e larghezze di banda assegnate;

    2. le informazioni di cui all'allegato F.

  3. Nel caso di servizi di rete via satellite di tipo SNG i soggetti interessati sono tenuti, oltre a produrre la documentazione di cui al comma 1, a presentare:

    1. copia dell'atto di accordo intervenuto con l'operatore di rete satellitare, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze e larghezze di banda assegnate;

    2. le informazioni di cui all'allegato G.

  4. In ogni caso i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenuti a comunicare entro 30 giorni all'Autorità qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella dichiarazione stessa e nella relativa documentazione allegata.

Articolo 7 - Contributi

  1. Il contributo per l'istruttoria si applica ai soli servizi il cui avvio è subordinato al principio del silenzio-assenso, trascorse quattro settimane dalla presentazione dell'istanza.

  2. I terminali esclusivamente riceventi via satellite non sono soggetti al pagamento del canone di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 28 marzo 1997.

Articolo 8 - Validità e cessione delle autorizzazioni generali 

  1. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 3 hanno validità non superiore a nove anni e sono rinnovabili, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

  2. Le autorizzazioni generali possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso dell'Autorità, in applicazione dell'art. 6, comma 28, del regolamento.

Articolo 9 - Controlli e verifiche

  1. L'Autorità procederà all'attuazione di controlli periodici per la verifica del rispetto, da parte di operatori e fornitori di servizi, degli obblighi di cui al presente provvedimento.

  2. L'Autorità effettua controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero delle comunicazioni, sull'espletamento dei servizi autorizzati; gli operatori sono tenuti a consentire l'accesso ai loro locali dei funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

  3. A richiesta dell'Autorità, gli operatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni rilevanti per lo studio dell'evoluzione tecnico-economica del settore.

Articolo 10 - Norme finali

  1. Le dichiarazioni presentate e le autorizzazioni già rilasciate sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, continuano ad essere valide, sino alla loro naturale scadenza.
  2. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente provvedimento entro 120 giorni dalla sua emanazione, ai sensi dell'art. 6 comma 30 del regolamento.
  3. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità .

Napoli, 19 luglio 2000

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Silvio Traversa Enzo Cheli
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
Mario Belati