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CARTA DELLE GARANZIE DI INTERNET
a cura di InterLex (si veda anche la relazione)

Preambolo

Lo sviluppo delle attività telematiche, e in particolare di Internet, costituisce un punto di svolta fondamentale nell'evoluzione della società. Per la prima volta nella storia l'uomo dispone di strumenti di dialogo e di conoscenza che annullano tempi e distanze fisiche, sociali e culturali. Lo sviluppo dell'economia, a livello mondiale, vede ormai al primo posto il fatturato delle attività legate alle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. Siamo dunque entrati in pieno in quella che chiamiamo "società dell'informazione".

Ma l'evoluzione presenta anche aspetti negativi. Già oggi ci sono forti differenze nelle opportunità di relazioni umane, di lavoro e di svago tra chi ha la possibilità di servirsi dei nuovi mezzi di comunicazione e informazione e chi non ce l'ha. Queste differenze sono destinate ad accentuarsi nel prossimo futuro, fino a far temere la divisione della società in due classi, gli "info-ricchi" e gli "info-poveri".

Un altro problema della società dell'informazione è costituito dalla diffusione di contenuti illegali o critici sulle reti telematiche. Anche se essi rappresentano una percentuale molto bassa dei contenuti disponibili, è necessario fornire alle autorità gli strumenti per la repressione dei reati e ai gruppi sociali e ai singoli individui gli strumenti per la scelta dei contenuti, in modo particolare per la tutela dei minori.

Terzo, ma non ultimo aspetto da considerare, è l'impossibilità di realizzare una regolamentazione efficace al di fuori di un concerto internazionale. Le reti telematiche costituiscono una sorta di territorio a sé stante, nel quale è difficile applicare singoli e non coerenti sistemi di leggi nazionali.

Questa Carta si propone di favorire un corretto sviluppo delle attività telematiche in Italia, tutelando gli interessi materiali e morali degli operatori e degli utenti, assicurando la libertà di lavoro e di espressione di tutti i soggetti interessati. Tuttavia essa non può ottenere risultati definitivi in assenza di un quadro legislativo chiaro e coerente, concordato a livello internazionale.

Titolo I - Generalità

Articolo 1 - Finalità

1. La Carta delle garanzie di Internet ha lo scopo di favorire un corretto sviluppo della Rete come strumento di conoscenza, di comunicazione e di diffusione delle idee, secondo i principi dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, degli articoli 15 e 21 della Costituzione Italiana e delle regole dell'Unione Europea.

2. La Carta deve assicurare che l'offerta di accesso a Internet e di fornitura di informazioni e di servizi avvenga secondo criteri di legalità e trasparenza, nel rispetto dei diritti degli utenti e con particolare attenzione alla protezione dei minori.

3. La Carta delle garanzie di Internet (di seguito definita semplicemente "la Carta ") individua e sanziona prassi e comportamenti, anche non illegali, che contrastano con le sue finalità.

Articolo 2 - Definizioni

1. Agli effetti di questa Carta si intende per:

  1. INTERNET: (indicata anche come "la Rete") insieme di reti telematiche interconnesse con i protocolli TCP-IP;

  2. PROTOCOLLI TCP-IP: norme tecniche, caratteristiche di Internet, per la connessione dei sistemi, l'interconnessione delle reti e la trasmissione delle informazioni;

  3. ADERENTE: qualsiasi soggetto vincolato all'applicazione di questa Carta, ai sensi dell'articolo 3;

  4. FORNITORE DI SERVIZI (service provider, SP o ISP): chiunque offre al pubblico servizi sulla rete Internet, compreso l'accesso;

  5. FORNITORE DI ACCESSI (access provider, AP o IAP): chiunque offre al pubblico l'accesso a Internet e la facoltà di utilizzarne le funzioni;

  6. FORNITORE DI CONTENUTI (content provider, CP o ICP): chiunque, come attività professionale o comunque continua o abituale, immette nella rete contenuti di qualsiasi tipo;

  7. FORNITORE DI INFORMAZIONI (information provider IP o IIP): chiunque, come attività professionale o comunque continua o abituale, immette nella rete contenuti di tipo informativo;

  8. CONTENUTO (content): qualsiasi informazione immessa nella Rete, avente carattere di manifestazione del pensiero o di servizio al pubblico;

  9. CONTENUTO CRITICO: informazione o servizio non illegittimo, ma potenzialmente dannoso o offensivo per particolari categorie di utenti;

  10. UTENTE: chiunque si connette alla Rete e/o utilizza servizi telematici;

  11. ABBONATO: l'utente che sottoscrive un contratto per l'attività esercitata dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) di questo comma, sia esso persona fisica, giuridica, ente, associazione o società commerciale;

  12. UTILIZZATORE: l'utente che materialmente utilizza i servizi offerti dai soggetti di cui alle lettere c) d) e) ed f), pur non essendo titolare di alcun abbonamento o parte di altri rapporti contrattuali connessi al contratto di abbonamento;

  13. LOG: lista delle operazioni compiute da un utente, registrata con procedure automatiche;

2. I termini tecnici, le sigle e gli acronimi hanno i significati descritti nei protocolli TCP-IP e negli altri documenti diffusi dagli organismi che regolamentano la Rete.

Articolo 3 - Soggetti vincolati

1. La Carta vincola tutti i soggetti fornitori di servizi Internet, come definiti nel precedente articolo 2, lettere d), e) ed f), obbligati all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5).

2. Sono vincolati alle disposizioni di questa Carta, in quanto applicabili, anche i fornitori di servizi telematici diversi da Internet, obbligati all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5).

Articolo 4 - Obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti si impegnano a osservare questa Carta, nel rispetto delle leggi vigenti, con particolare attenzione al rischio diffusione di contenuti illegali o critici, alla commissione di atti illeciti, alla protezione dei soggetti deboli e alla tutela dei diritti di terzi.

2. Gli aderenti promuovono la conoscenza e il corretto ed efficace uso di Internet, anche con iniziative comuni e in collaborazione con istituzioni, associazioni di utenti, enti pubblici e privati, per rassicurare consumatori e imprese che Internet è un ambiente sicuro per lavorare, imparare e giocare.

3. Gli aderenti collaborano con le istituzioni pubbliche e in particolare con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, anche al fine di definire un corretto e coerente quadro normativo per le attività telematiche.

Titolo II - Regole di comportamento e responsabilità

Articolo 5 - Identità degli abbonati e diritto all'anonimato

1. I soggetti vincolati all'applicazione di questa Carta, per quanto di loro competenza e nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675:

  1. si accertano dell'identità degli abbonati richiedendo l'esibizione di un documento personale, o con l'uso delle procedure di validazione previste dai regolamenti applicativi della legge 15 febbraio 1997 n. 59, articolo 15, comma 2;

  2. possono riconoscere agli abbonati il diritto di usare pseudonimi;

  3. mantengono riservata l'identità degli abbonati che usano pseudonimi, rivelandola solo all'autorità giudiziaria in esecuzione di un provvedimento motivato a norma di legge;

  4. informano dettagliatamente gli abbonati sull'eventuale diffusione automatica in rete delle informazioni che li riguardano, connessa all'esecuzione del contratto di abbonamento.

Articolo 6 - Registrazioni automatiche delle attività degli utenti (LOG)

1. I soggetti vincolati all'applicazione di questa Carta registrano con procedure automatiche i soli dati delle attività degli utenti potenzialmente idonee a causare danni, immettere contenuti critici o commettere atti illeciti, oltre ai dati eventualmente elencati dai regolamenti in materia di sicurezza previsti dall'articolo 2, comma 2 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

2. I LOG sono conservati per la durata minima di un anno, salvo diversi obblighi di legge o regolamentari.

Articolo 7 - Tutela dei dati personali

1. I dati personali degli utenti, raccolti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 o comunque acquisiti nell'esecuzione del contratto di abbonamento, sono trattati nel rispetto delle norme della legge 31 dicembre 1996 n. 675, dei regolamenti e del decreto legislativo previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, articolo 1, comma 1, lettera n).

Articolo 8 - Informazioni agli abbonati

1. Gli abbonati devono essere informati preventivamente e in modo chiaro:

  1. sui termini e sulle condizioni di abbonamento;

  2. sulle modalità di fruizione delle funzioni e dei servizi e della gestione degli spazi;

  3. sull'eventuale insicurezza di determinati servizi o funzioni;

  4. sull'eventuale possibilità di scegliere modalità di accesso con selezione preventiva dei contenuti;

  5. sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675;

  6. sulle norme di comportamento per l'utilizzo del sistema telematico, con particolare attenzione alla gestione delle password e su eventuali sanzioni per l'inosservanza delle norme stesse;

  7. sulle possibilità di accesso a contenuti critici e delle procedure di selezione dei medesimi;

  8. sulle responsabilità derivanti dall'immissione, da parte degli stessi abbonati o degli utilizzatori da questi autorizzati, di contenuti critici o comunque in contrasto con le leggi vigenti;

  9. sull'impossibilità, per il fornitore, di controllare i contenuti provenienti da altri sistemi connessi alla Rete;

  10. sull'obbligo di informare gli utilizzatori sui punti da b) a i) di questo comma.

2. Le informazioni elencate nel comma precedente devono essere messe a disposizione di tutti gli utenti e facilmente raggiungibili per mezzo appositi richiami presentati all'inizio del collegamento o nella pagina di apertura del fornitore di accessi o di servizi.

Articolo 9 - Selezione dei contenuti critici

1. I fornitori di accesso, riconosciute le difficoltà di classificazione e selezione preventiva dei contenuti, promuovono la conoscenza e l'uso tra gli abbonati e gli utilizzatori di programmi che consentono di filtrare i contenuti ritenuti critici.

2. I fornitori di accesso forniscono, se richiesti, l'assistenza per l'installazione dei sistemi di selezione da parte degli abbonati.

3. I fornitori di accesso possono offrire al pubblico contratti di abbonamento che prevedano accessi filtrati, indicando in modo chiaro i criteri di filtro e i limiti della loro affidabilità.

4. I fornitori di contenuti critici ne subordinano l'accesso alla preventiva comparsa di un avviso che ne segnali la natura e, a seconda del contenuto, all'invio di una password o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.

Articolo 10 - Responsabilità per i contenuti critici

1. I fornitori di accesso non sono responsabili dei contenuti provenienti dall'esterno dei propri siti o immessi direttamente dagli abbonati o dagli utilizzatori e non sono tenuti a impedirne la visibilità, tranne che in osservanza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

2. I fornitori di accesso e di contenuti possono, secondo il proprio insindacabile giudizio, ospitare qualsiasi tipo di materiale, a condizione che:

  1. chi è abilitato a immettere contenuti sia stato identificato ai sensi dell'articolo 5 e informato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) ;

  2. l'abbonato o qualsiasi altro soggetto abilitato dal fornitore all'immissione di contenuti sia stato preventivamente informato delle responsabilità derivanti dalla natura illegale o critica dei contenuti stessi

  3. l'abbonato o gli utilizzatori rendano accessibile a terzi il materiale idoneo a turbare il comune senso del pudore, così come definito dalla giurisprudenza corrente, solo con la procedura descritta al quarto comma dell'articolo precedente;

  4. le informazioni critiche non siano facilmente accessibili mediante procedure alternative.

Articolo 11 - Rimozione dei contenuti critici

1. I fornitori di accesso o di contenuti rimuovono dai propri sistemi, non appena ne vengano a conoscenza, i contenuti palesemente e inequivocabilmente illeciti o offensivi, informando, ove possibile, il responsabile dell'immissione.

2. In caso di dubbio sulla natura dei contenuti indicati dal comma precedente, gli aderenti possono chiedere il parere della commissione prevista dall'articolo 15.

Articolo 12 - Utilizzo improprio dei sistemi di messaggistica

1. Fatte salve le disposizioni di legge sulla materia, al fine di proteggere gli utenti dall'uso dei sistemi di messaggistica per fini impropri, quali l'invio a liste di abbonati di materiale pubblicitario o altre informazioni non richieste, i fornitori di accesso predispongono clausole contrattuali che rendano possibile l'interruzione del contratto di abbonamento per coloro che non rispettino le norme di comportamento.

Articolo 13 - Misure di sicurezza e segnalazioni all'autorità giudiziaria

1. Gli aderenti adottano sui propri sistemi le misure di sicurezza organizzative, logiche e fisiche previste dalle leggi e dai regolamenti, oltre a quelle eventualmente suggerite dai fornitori dei sistemi.

2. Nel caso di ripetuti e pericolosi tentativi di intrusione non autorizzata nei propri sistemi, gli aderenti informano senza ritardo l'autorità giudiziaria.

Articolo 14 - Sistemi crittografici e di validazione

1. Gli aderenti conformano le proprie procedure alle norme stabilite dai regolamenti di attuazione della legge 15 febbraio 1997 n. 59, articolo 15, comma 2 e ne diffondono la conoscenza tra gli utenti.

Titolo III - Commissione di controllo

Articolo 15 - Commissione di controllo

1. Il rispetto delle norme di questa Carta è affidato a una commissione di controllo composta da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletta a maggioranza semplice da tutti gli aderenti, con votazione telematica da svolgere con le procedure di autenticazione previste dai regolamenti applicativi della legge 15 febbraio 1997 n. 59, articolo 15, comma 2.

2. Le candidature devono essere comunicate a tutti gli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita per la votazione; i candidati devono avere una comprovata ed inequivocabile esperienza e competenza professionale nei settori della comunicazione e delle tecnologie; almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti devono essere avvocati o docenti universitari di materie giuridiche di comprovata esperienza nell'uso dei sistemi telematici.

3. I componenti della commissione di controllano durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.

4. I componenti della commissione di controllo svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Articolo 16 - Compiti della commissione

1. La commissione di controllo:

a) vigila sull'applicazione di questa Carta e decide sui ricorsi e sulle segnalazioni di eventuali violazioni delle norme di comportamento e sulle controversie tra gli aderenti;

b) esprime pareri su specifiche richieste relative all'applicazione della Carta;

c) decide nella più totale autonomia e nell'interesse generale e pubblica senza ritardo le sue decisioni in un apposito sito del Word Wide Web.

2. La commissione di controllo riceve e valuta le segnalazioni e le richieste provenienti dalle associazioni degli utenti e, se del caso, trasmette agli aderenti le opportune indicazioni.

Titolo IV - Procedure contenziose

Articolo 17 - Segnalazioni

1. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare alla commissione di controllo violazioni delle norme di questa Carta.

2. Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione, tranne che in casi di evidente gravità o di possibili violazioni della legge penale.

3. La commissione può aprire un procedimento di propria iniziativa quando, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 16, venga a conoscenza di fatti di particolare gravità.

Articolo 18 - Procedure

1. Al ricevimento di una segnalazione, la commissione ne controlla la veridicità e fondatezza; se la ritiene infondata ne dà comunicazione motivata all'autore entro quindici giorni dal ricevimento.

2. Se la commissione ritiene la segnalazione non infondata, entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione invita l'interessato a fornire tutti i chiarimenti che ritiene utili alla propria difesa, assegnando un termine congruo e comunque non inferiore a quindici giorni; se i chiarimenti sono ritenuti sufficienti a provare l'infondatezza della segnalazione, la commissione archivia il procedimento e ne dà comunicazione motivata all'autore, nei limiti in cui ciò non costituisca violazione di segreto industriale o professionale o aziendale.

3. Se la commissione ritiene di dover procedere, invia all'interessato una comunicazione contente le contestazioni e la data entro la quale devono pervenire alla Commissione le note difensive, che devono contenere tutte le argomentazioni in fatto e diritto a propria difesa.

4. La commissione acquisisce le informazioni necessarie alla decisione anche ricorrendo all'ausilio di consulenze tecniche; dell'eventuale consulenza tecnica è data notizia all'autore della segnalazione e all'interessato che, sostenendone i costi, possono intervenire in proprio, se qualificati tecnicamente, o a mezzo di un consulente.

5. Acquisiti gli elementi necessari, la commissione fissa una data per la decisione e la comunica alle parti; ricevuta la comunicazione della data della decisione, le parti non possono più modificare le proprie richieste né produrre altro materiale probatorio; l'interessato può essere ascoltato personalmente o a mezzo di un rappresentante informato dei fatti e munito di delega, fino al ricevimento della comunicazione della data della decisione; all'aderente è concesso di essere ascoltato anche oltre il termine stabilito solo se si sono verificati fatti nuovi e rilevanti ai fini della decisione; la decisione, motivata, viene comunicata senza ritardo alle parti e pubblicata sul sito della commissione.

6. Il procedimento deve concludersi entro sei mesi dal ricevimento della segnalazione o dall'attivazione per iniziativa propria della commissione.

7. Tutte le comunicazioni relative alle procedure possono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata o con documenti digitali autenticati a norma dei regolamenti previsti dalla legge 15 febbraio 1997 n. 59, articolo 15, comma 2.

8. Di ogni procedimento devono essere conservati in formato digitale gli atti e i verbali, al fine di consentire l'eventuale verifica dell'operato della commissione.

Articolo 19 - Riesame

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione l'aderente ne può chiedere il riesame; la decisione è adottata dai due membri supplenti e da uno dei tre membri effettivi estratto a sorte.

2. Il procedimento di riesame deve concludersi entro novanta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 20 - Violazione delle regole di comportamento

1. Se viene riscontrata la violazione di una o più regole di comportamento, la commissione ne impone la corretta applicazione con effetto immediato.

Articolo 21 - Altre controversie

1. Se la segnalazione non riguarda fatti previsti da questa Carta, o se non è possibile attivare la procedura, viene proposto alle parti di regolare la controversia con un arbitrato; ognuna delle parti nomina un arbitro e il terzo viene nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede legale l'autore della segnalazione.

Articolo 22 - Spese della procedura

1. In caso di accertata violazione delle norme di questa Carta, le spese della procedura sono a carico dell'aderente, salvo che non sia diversamente stabilito con adeguata motivazione.

2. Le spese devono essere documentate. Le spese non documentabili o non documentate non vengono prese in considerazione.