L'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n.340
dispone, come noto, che "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano
presentate all'ufficio del registro delle imprese, a esclusione di quelle
presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, sono inviate per via
telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59."
Tale disposizione è confermativa e, per quanto non coincidente, sostitutiva
dell'analoga previsione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.558.
Deve darsi atto del forte impegno del sistema camerale ed in particolare di
alcune camere di commercio, per garantire la piena attuazione della disposizione
sopra richiamata. In ogni caso occorre evidenziare che, a oggi, sussistono
alcuni impedimenti obiettivi che non hanno consentito la totale distribuzione,
ai soggetti individuati nell'articolo 31, del dispositivo di firma digitale.
Pertanto, anche al fine di evitare che gli utenti possano essere assoggettati ad
adempimenti diversi a seconda della Camera di commercio presso cui si rivolgono,
si ritiene che nella prima fase di applicazione della legge gli utenti medesimi
potranno adempiere a quanto previsto dall'articolo 31 citato, nei seguenti
modi:
1. presentazione di domande, denunce e atti mediante utilizzo
del software FeDra (in sostituzione dei modelli cartacei, che dal 9 dicembre
2001 non saranno più utilizzabili), unitamente alla distinta di presentazione
ed alla produzione degli atti in forma cartacea;
2. presentazione di domande, denunce e atti mediante l'utilizzo
della modulistica elettronica (FeDra) sottoscritta con firma digitale,
accompagnata dagli atti in forma cartacea (la distinta di presentazione in tal
caso non sarà, ovviamente, necessaria);
3. presentazione su supporto informatico o per via telematica
di domande, denunce e atti sottoscritti con il dispositivo di firma digitale.
Nel caso di cui al punto 1, a seguito dell'adempimento, l'ufficio
avvierà la procedura per il rilascio gratuito al legale rappresentante o
amministratore della società, ai sensi del Dm 23 marzo 2000, di un dispositivo
di firma digitale.
Nel caso di cui al punto 3, occorre distinguere a seconda che le Camere di
commercio, alla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, abbiano
già ottenuto o meno l'autorizzazione dai competenti uffici del Ministero dell'Economia
e delle finanze per l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo.
Le Camere di commercio in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta
di bollo in modo virtuale potranno continuare a riscuotere tale imposta e i
diritti di segreteria camerali mediante i sistemi di pagamento già previsti (ad
esempio, tele-pay, eccetera).
Le Camere di commercio, invece, che non abbiano ancora ottenuto tale
autorizzazione dovranno, fino al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione
stessa, chiedere l'invio degli atti in forma cartacea in regola con l'imposta
di bollo.
In ogni caso, qualora all'adempimento della presentazione per via telematica
provveda un soggetto diverso dall'obbligato, alla firma digitale dell'obbligato
dovrà essere associata, sul modello di presentazione, la firma digitale del
soggetto che provvede alla trasmissione.
Nel rappresentare che lo spirito della norma in esame è
quello di semplificare gli adempimenti amministrativi, sia a carico degli uffici
che degli utenti, eliminando l'invio e la conservazione di documenti cartacei,
si invitano le camere di commercio a volersi adoperare per completare la
diffusione dl dispositivo di firma digitale tra i soggetti interessati al fine
di consentire la piena applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 31
citato in occasione del deposito dei bilanci relativi all'anno 2001.
Ministero delle Attività Produttive - circolare n. 3532/C
del 15-11-2001
Rettifiche e precisazioni concernenti la circolare n. 3529/C del
30 ottobre 2001
Con riferimento alla circolare citata in oggetto, contenente indicazioni per
la prima fase di attuazione dell'art. 31, c. 2, della legge n. 340/2000, è
stato da più parti segnalato che la modalità di adempimento prevista al punto
2 ("Presentazione delle domande, denunce e atti mediante l'utilizzo della
modulistica elettronica (FeDra) sottoscritta con firma digitale, accompagnata
dagli atti in forma cartacea (la distinta di presentazione in tal caso non
sarà, ovviamente, necessaria)" ) rischia di ingenerare - a causa della sua
sostanziale coincidenza con la modalità di adempimento prevista al punto 3 -
confusione e disorientamento tra gli operatori economici.
A questo proposito, valutato che, nella fattispecie in esame, gli obiettivi
di semplicità e chiarezza debbono considerarsi preminenti rispetto a quello
della flessibilità delle soluzioni offerte, questa Direzione generale ritiene
opportuno rettificare la citata circolare n. 3529/C nel senso di espungere dalla
stessa il citato punto 2.
Agli adempimenti previsti dal predetto art. 31, c. 2, pertanto, le imprese
potranno fare fronte, dal 9 dicembre 2001, utilizzando le modalità indicate ai
punti 1 e 3 della circolare. In riscontro, poi, alle richieste di chiarimenti
pervenute in merito alla possibilità di utilizzare, in luogo del software FeDra
citato al punto 1 della circolare stessa, altri software equivalenti per
procedere all'adempimento della presentazione informatica delle domande e
denunce, si precisa che il software FeDra è stato richiamato in via
esclusivamente esemplificativa, e che si potrà procedere all'adempimento in
parola, secondo la lettera dell'art. 31, c. 2, anche mediante programmi
informatici diversi da quello citato, purché conformi, secondo quanto previsto
dal decreto ministeriale 7 agosto 1998, alle specifiche tecniche pubblicate sul
sito Internet http://www.infocamere.it.