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 Fonti normative e documenti

Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3529/C del 30.10.2001

Rettifiche e precisazioni: circolare n. 3532/C del 15.11.2001

Attuazione dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340

L'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n.340 dispone, come noto, che "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, a esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59."
Tale disposizione è confermativa e, per quanto non coincidente, sostitutiva dell'analoga previsione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.558.
Deve darsi atto del forte impegno del sistema camerale ed in particolare di alcune camere di commercio, per garantire la piena attuazione della disposizione sopra richiamata. In ogni caso occorre evidenziare che, a oggi, sussistono alcuni impedimenti obiettivi che non hanno consentito la totale distribuzione, ai soggetti individuati nell'articolo 31, del dispositivo di firma digitale.
Pertanto, anche al fine di evitare che gli utenti possano essere assoggettati ad adempimenti diversi a seconda della Camera di commercio presso cui si rivolgono, si ritiene che nella prima fase di applicazione della legge gli utenti medesimi potranno adempiere a quanto previsto dall'articolo 31 citato, nei seguenti modi:

1. presentazione di domande, denunce e atti mediante utilizzo del software FeDra (in sostituzione dei modelli cartacei, che dal 9 dicembre 2001 non saranno più utilizzabili), unitamente alla distinta di presentazione ed alla produzione degli atti in forma cartacea;

2. presentazione di domande, denunce e atti mediante l'utilizzo della modulistica elettronica (FeDra) sottoscritta con firma digitale, accompagnata dagli atti in forma cartacea (la distinta di presentazione in tal caso non sarà, ovviamente, necessaria);

3. presentazione su supporto informatico o per via telematica di domande, denunce e atti sottoscritti con il dispositivo di firma digitale.

Nel caso di cui al punto 1, a seguito dell'adempimento, l'ufficio avvierà la procedura per il rilascio gratuito al legale rappresentante o amministratore della società, ai sensi del Dm 23 marzo 2000, di un dispositivo di firma digitale.
Nel caso di cui al punto 3, occorre distinguere a seconda che le Camere di commercio, alla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, abbiano già ottenuto o meno l'autorizzazione dai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo.
Le Camere di commercio in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale potranno continuare a riscuotere tale imposta e i diritti di segreteria camerali mediante i sistemi di pagamento già previsti (ad esempio, tele-pay, eccetera).
Le Camere di commercio, invece, che non abbiano ancora ottenuto tale autorizzazione dovranno, fino al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione stessa, chiedere l'invio degli atti in forma cartacea in regola con l'imposta di bollo.
In ogni caso, qualora all'adempimento della presentazione per via telematica provveda un soggetto diverso dall'obbligato, alla firma digitale dell'obbligato dovrà essere associata, sul modello di presentazione, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione.

Nel rappresentare che lo spirito della norma in esame è quello di semplificare gli adempimenti amministrativi, sia a carico degli uffici che degli utenti, eliminando l'invio e la conservazione di documenti cartacei, si invitano le camere di commercio a volersi adoperare per completare la diffusione dl dispositivo di firma digitale tra i soggetti interessati al fine di consentire la piena applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 31 citato in occasione del deposito dei bilanci relativi all'anno 2001.

Ministero delle Attività Produttive - circolare n. 3532/C del 15-11-2001

Rettifiche e precisazioni concernenti la circolare n. 3529/C del 30 ottobre 2001

Con riferimento alla circolare citata in oggetto, contenente indicazioni per la prima fase di attuazione dell'art. 31, c. 2, della legge n. 340/2000, è stato da più parti segnalato che la modalità di adempimento prevista al punto 2 ("Presentazione delle domande, denunce e atti mediante l'utilizzo della modulistica elettronica (FeDra) sottoscritta con firma digitale, accompagnata dagli atti in forma cartacea (la distinta di presentazione in tal caso non sarà, ovviamente, necessaria)" ) rischia di ingenerare - a causa della sua sostanziale coincidenza con la modalità di adempimento prevista al punto 3 - confusione e disorientamento tra gli operatori economici.

A questo proposito, valutato che, nella fattispecie in esame, gli obiettivi di semplicità e chiarezza debbono considerarsi preminenti rispetto a quello della flessibilità delle soluzioni offerte, questa Direzione generale ritiene opportuno rettificare la citata circolare n. 3529/C nel senso di espungere dalla stessa il citato punto 2.

Agli adempimenti previsti dal predetto art. 31, c. 2, pertanto, le imprese potranno fare fronte, dal 9 dicembre 2001, utilizzando le modalità indicate ai punti 1 e 3 della circolare. In riscontro, poi, alle richieste di chiarimenti pervenute in merito alla possibilità di utilizzare, in luogo del software FeDra citato al punto 1 della circolare stessa, altri software equivalenti per procedere all'adempimento della presentazione informatica delle domande e denunce, si precisa che il software FeDra è stato richiamato in via esclusivamente esemplificativa, e che si potrà procedere all'adempimento in parola, secondo la lettera dell'art. 31, c. 2, anche mediante programmi informatici diversi da quello citato, purché conformi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 7 agosto 1998, alle specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet http://www.infocamere.it.