535. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia
giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività
alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di
telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi
telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette
reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in
difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o
abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o
dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.
536. I destinatari delle comunicazioni hanno
l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o
in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle
scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine
misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione dell'obbligo di cui al
comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000
euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed
il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti
dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo
i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa
con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
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