Garante per la
protezione dei dati personali - Deliberazione n. 8 del 29 febbraio 2000
Misure minime di sicurezza - Modifica al modello
per la notifica del trattamento
OGGETTO: applicazione delle misure minime di
sicurezza di cui al d.P.R. n. 318/1999. Modifica da apportare al modello per la
notificazione del trattamento dei dati personali.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof.
Stefano Rodotà, Presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente,
del prof. Ugo De Siervo, dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale:
PREMESSO CHE:
l'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
prevede per i titolari che intendano procedere ad un trattamento di dati
l'obbligo di darne notificazione al Garante e, in caso di successive modifiche
apportate per i profili indicati nel medesimo articolo, di comunicarle
attraverso una successiva notificazione;
l'art. 12, commi 1 e 3, del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, stabilisce che le
notificazioni sono effettuate utilizzando modelli conformi allo schema
predisposto dal Garante;
detti modelli sono stati predisposti e resi disponibili al pubblico, in
particolare attraverso convenzioni con Poste italiane S.p.A. ed altri soggetti
ed organismi interessati;
l'art. 15, commi 2 e 3, della l. 675/1996 stabilisce che con regolamento devono
essere individuate le misure minime di sicurezza relative ai dati personali
oggetto di trattamento;
il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999;
ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge n. 675/1996 il termine per
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste da tale d.P.R. è fissato
al 29 marzo 2000;
CONSIDERATO CHE:
il modello di notificazione sarà aggiornato e
perfezionato nel suo complesso entro la fine del corrente anno, in base
all'esperienza acquisita e tenendo conto delle novità intercorse;
l'applicazione del d.P.R. n. 318/1999 potrebbe indurre numerosi titolari dei
trattamenti a modificare la precedente notificazione ai sensi dell'art. 7, commi
2 e 4 della citata legge, relativamente al riquadro d) del modello adottato dal
Garante ai sensi del richiamato art. 12 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
si potrebbe così determinare l'afflusso al Garante di un enorme numero di
notificazioni non necessarie in quanto non è indispensabile annotare nel
registro generale dei trattamenti, in questa fase transitoria, modifiche di
notificazioni già effettuate derivanti dall'adempimento di un obbligo di legge;
VISTE le osservazioni in atti formulate
dall'Ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998,
con nota a firma del segretario generale;
RELATORE il prof. Ugo De Siervo;
DELIBERA:
a) di inserire nel riquadro d) ("descrizione
generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati") dei modelli di
notificazione al Garante del trattamento dei dati personali l'avvertenza che
figura in allegato alla presente deliberazione;
b) di dare atto che i soggetti che hanno notificato i trattamenti dei dati
personali prima del 29 marzo 2000 non devono presentare una nuova notificazione
di modifica in relazione al medesimo riquadro d) qualora abbiano adottato le
misure previste dal d.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999;
c) di consentire ai titolari dei trattamenti, in riferimento a nuove
notificazioni, di continuare ad utilizzare i modelli precedentemente approvati
dal Garante.
Roma, li 29 febbraio 2000
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
Allegato A
d) descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati (barrare
le caselle pertinenti)
I soggetti che hanno effettuato la notificazione
del trattamento dei dati personali prima della data del
29 marzo 2000, non sono tenuti a notificarla - limitatamente al presente
riquadro - qualora abbiano
adottato ulteriori misure prescritte dal D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999
"Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell' art. 15, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ".
Nel caso in cui il trattamento è in parte
automatizzato (effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati) e
in parte non automatizzato, barrare entrambe le caselle.
(la restante parte del modello non è variata) |