Garante per la protezione dei dati
personali
Provvedimento del 5 dicembre 2000
Misure minime di sicurezza - Chiarimenti sulla data
certa dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000
Nella riunione odierna, con la partecipazione del
prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675 ;
Visto il d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, recante
norme in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali da adottarsi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2 ;
Visto il provvedimento del 29 febbraio 2000
(riportato anche sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it) con il quale il
Garante ha richiamato l'attenzione dei soggetti pubblici e privati tenuti ad
applicare le misure minime di sicurezza di cui al d.P.R. n. 318/99 sulle
prescrizioni in esso contenute e sulle connesse sanzioni;
Visto il provvedimento del 29 maggio 2000
(pubblicato anch'esso sul menzionato sito web) con cui il Garante ha
sottolineato che non sussiste alcun obbligo di comunicazione al Garante delle
determinazioni adottate in attuazione del d.P.R. n. 318 se non a seguito di una
specifica richiesta da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 32, comma 1,
della legge n. 675 ;
Vista la legge 3 novembre 2000, n. 325 (recante:
"Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza
nel trattamento dei dati personali previste all'art. 15 della legge 31
dicembre 1996, n. 675") pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 2000;
Considerato che ai sensi dell'art. 31, comma 1,
lett. i), della legge n. 675/1996 tra i compiti del Garante vi rientra anche
quello di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina in materia di
misure di sicurezza;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate
dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
CIO' PREMESSO IL GARANTE
OSSERVA:
Sono pervenuti al Garante alcuni quesiti inerenti
le modalità applicative del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, e della legge 3
novembre 2000, n. 325, con particolare riguardo alle modalità per adottare il
documento previsto dall'art. 1 della medesima legge n. 325 con un atto "avente
data certa".
Il Garante ritiene opportuno fornire alcuni
chiarimenti in ordine a tale aspetto, in quanto rileva ai fini della corretta
applicazione delle citate fonti normative.
Occorre anzitutto premettere che il documento
previsto dalla legge n. 325/2000 va distinto dal documento programmatico sulla
sicurezza disciplinato dall'art. 6 del d.P.R. n. 318/1999 .
La redazione del documento non è poi
direttamente rilevante ai fini della responsabilità civile per danno derivante
da mancata o inidonea adozione di misure di sicurezza, essendo utile, secondo la
legge n. 325, solo ai titolari del trattamento che intendano beneficiare di un
differimento sino al 31 dicembre 2000 del termine per adottare le misure minime
di sicurezza di cui al d.P.R. n. 318/1999, previste a pena di sanzione penale
(art. 36 legge n. 675/1996 ).
Il documento di cui alla legge n. 325/2000 deve
contenere una esposizione sintetica delle esigenze tecniche ed
organizzative che hanno reso necessario avvalersi, per le misure minime, di un
termine più ampio rispetto a quello del 29 marzo 2000.
Il titolare del trattamento dovrà indicare le
informazioni a tal fine necessarie, da cui risultino (art. 1, comma 2, l. n.
325/2000 ):
- "gli accorgimenti da adottare o già
adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché
le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito";
- "le linee-guida previste per dare piena
attuazione alle misure minime di sicurezza, ., nonché alle più ampie misure
di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675
del 1996 ".
Il documento dovrà essere redatto entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge n. 325, e cioè entro l'11
dicembre 2000, e consentirà di avvalersi del differimento del termine al 31
dicembre 2000 solo se sarà redatto con un "atto avente data certa".
In proposito, per quanto di competenza, il
Garante osserva che tale requisito si collega con la comune disciplina
civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto
previsto dagli artt. 2702 - 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione
non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti,
consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che
stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del
documento" (art. 2704, terzo comma, cod.civ.).
La legge n. 325/2000 presuppone quindi che il
documento in questione sia collegabile ad un fatto oggettivo attribuibile al
soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera di disponibilità.
In questa prospettiva, senza pretesa di
indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare
al documento una data certa, il Garante richiama l'attenzione dei titolari del
trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:
a) ricorso
alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art.
8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul
documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
b) in particolare per le amministrazioni
pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base
alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
c) apposizione della c.d. marca temporale
sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R.
10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
d) apposizione di autentica, deposito del
documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
formazione di un atto pubblico;
e) registrazione o produzione del
documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
Roma, li 5 dicembre 2000
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