Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo
adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il
disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono
la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i
diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali
dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e
l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di
questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti
Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni,
al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli
stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti
i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere
tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere
sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge
e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte
della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti
che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato
è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di
cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta
hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad
avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla
libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà
di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in
comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla
libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla
libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro
della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali
e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al
lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al
riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad
un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire
ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri
verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione
può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato
gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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